Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19286 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23232/2013 proposto da:

N.M.C., (OMISSIS), P.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UDINE 6, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO LUCERI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO ZAMBELLI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.V., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso, rappresentato e

difese dall’avvocato ALBERTO RONZONI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 261/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBERGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. T.V. ha convenuto in giudizio P.R. e N.M.C. per ottenere la restituzione di quanto pagato a titolo di canone di locazione, in esubero rispetto a quanto pattuito nel contratto registrato (detratto il canone non versato relativo ai mesi di (OMISSIS)), e la restituzione della cauzione. I convenuti proponevano domanda riconvenzionale. Il tribunale di Bergamo rigettava la domanda attorea e accoglieva quella riconvenzionale, condannando il T. al pagamento dei canoni insoluti, oltre al rimborso di Euro 180,84 ed al pagamento della somma di Euro 516,00.

2. T.V. proponeva appello e la Corte territoriale di Brescia, in parziale accoglimento dello stesso, condannava P.R. e N.M.C. a pagare in suo favore, operata la compensazione, l’importo di Euro 3.729,87, rigettando l’appello incidentale.

3. Contro la sentenza di appello propongono ricorso per Cassazione P.R. e N.M.C., affidandolo a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso deducono violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3 e al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, commi 8, 9 e 10, nella parte in cui la Corte d’appello ritiene che la suddetta norma commini la sanzione della nullità in luogo della inefficacia sino all’azzeramento della condizione sospensiva della registrazione, con effetto ex tunq.

2. Con un secondo motivo di ricorso deducono violazione dell’art. 92 c.p.c., nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte d’appello dispone la compensazione delle spese per via del mancato adempimento dell’obbligo tributario fatto segnare da entrambe le parti, omettendo di considerare l’adempimento tardivo unilateralmente integrato dagli odierni ricorrenti.

3. Il ricorso non può essere accolto; la questione giuridica dibattuta nel presente giudizio è stata risolta da una recente decisione delle sezioni unite, nel senso che il patto occulto, pur coevo al contratto, è nullo e non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica (Sez. U, Sentenza n. 18213 del 17/09/2015, Rv. 636471).

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non tiene conto dei limiti di deduzione dei vizio di motivazione attualmente vigenti; il ricorso per cassazione, infatti, è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b), del suddetto D.L. (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893). Ciò premesso, occorre rilevare come la motivazione sia presente, del tutto logica e pure coerente con la decisione, ragion per cui il vizio di motivazione non solo non poteva essere dedotto, ma è pure del tutto inesistente. Quanto alla violazione di legge lamentata con la rubrica del motivo essa non è adeguatamente illustrata e si sostanzia, comunque, in una censura di merito sulla motivazione del provvedimento.

5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente T.V., liquidandole in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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