Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19286 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28118-2016 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del procuratore speciale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVALIER

D’ARPINO 31, presso lo studio dell’avvocato ENRICA FERRARI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO MAGALDI;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. TORNIELLI

46, presso lo studio STUDIO PROTA rappresentato e difeso dagli

avvocati ANDREA PORZIO, ANTONIO MALAFRONTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1380/2016 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 03/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La compagnia assicuratrice Generali Italia spa ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 1380/2016 del Tribunale di Torre Annunziata, che, accogliendo l’impugnazione proposta da S.G., ha riformato la sentenza n. 5987/2015 del Giudice di Pace di Castellamare di Stabia e per l’effetto ha condannato essa compagnia, quale impresa designata per la Regione Campania per la gestione del FGVS, al pagamento in favore di S.G. degli interessi legali sulla somma di Euro 20 mila, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l’indice Istat dalla data del sinistro (22/6/2009) a quella di pubblicazione della sentenza di primo grado, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di Euro 20 mila.

2. Ha resistito con controricorso S.G..

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza la compagnia Generali Italia deposita memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è affidato a 4 motivi.

1.1. Con il primo la compagnia assicuratrice denuncia nullità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, quale giudice di appello, ha dichiarato in via preliminare la sua contumacia, senza tener conto della inesistenza della notifica dell’atto di appello. Sostiene che la controparte aveva notificato l’atto di appello, al suo procuratore costituito in primo grado (tale avv. Fabrizio Massaccesi) presso la Cancelleria degli Uffici giudiziari di Torre Annunziata, mentre avrebbe dovuto notificarlo al domicilio digitale indicato negli scritti difensivi (comparsa di costituzione e conclusionale) dal medesimo procuratore costituito in primo grado (fuori distretto di competenza territoriale).

1.2. Con il secondo motivo la compagnia ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio del contraddittorio. Rileva che i giudici di merito, anticipando la modifica poi intervenuta per effetto del D.L. n. 90 del 2014, erano già orientati a ritenere l’indirizzo PEC quale unico documento legale cui notificare gli atti, in assenza di una elezione di domicilio nel distretto.

1.3. Con il terzo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 10 c.p.c., comma 2 e dell’art. 7 c.p.c., comma 2, nella parte in cui il tribunale, riformando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto gli interessi legali sulla somma liquidata a partire dall’evento dannoso, mentre avrebbe dovuto riconoscerli a partire dalla data della domanda. Sostiene che il giudice di Pace aveva emesso sentenza di condanna mantenendosi correttamente nei limiti della propria competenza per valore (ovvero nella misura di 20 mila Euro, con riferimento ai sinistri stradali, facendo decorrere il calcolo degli interessi dalla domanda), mentre il Tribunale, riconoscendo gli interessi legali sulla somma liquidata a partire dall’evento dannoso, aveva liquidato una somma che andava oltre la competenza del giudice adito.

1.4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 20,nella parte in cui il giudice d’appello, a fronte degli onorari liquidati dal giudice di primo grado (nella misura complessiva di Euro 5500) a favore dell’allora difensore antistatario, ha riconosciuto all’avv. Andrea Porzio (costituitosi per la parte soltanto nel giudizio di appello) una maggior somma, in considerazione del fatto che dovevano essere liquidati anche i compensi relativi all’attività stragiudiziale, senza considerare che quest’ultima è suscettibile di liquidazione soltanto qualora sia stata autonoma rispetto a quella giudiziaria (mentre tale non era l’attività che si era dispiegata a mezzo della presentazione di una denuncia querela e dell’invio di atti di messa in mora).

2. L’eccezione preliminare sollevata dal resistente è infondata. Invero la procura alle liti, rilasciata dalla compagnia assicurativa all’avv. Renato Magaldi, pur non facendo alcun riferimento alla sentenza impugnata, è rilasciata su foglio separato, materialmente congiunto al ricorso, in conformità di quanto previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, e della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale (cfr., ad es., Sez. L, Sentenza n. 15692 del 03/07/2009, Rv. 609311 – 01): “Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè in tal caso la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso al quale essa si riferisce”.

3. Passando al c.d. “merito cassatorio”, il ricorso è inammissibile per mancanza dei seguenti due requisiti previsti (a pena di inammissibilità per l’appunto) dall’art. 366 c.p.c., comma 1: l’esposizione sommaria dei fatti della causa (prevista dal n. 3) e la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda (prevista dal n. 6).

3.1. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266 01), il ricorso, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Adde: Cass., Sez. Un., n. 11653 del 2006.

Orbene, nella specie, l’esposizione del fatto, effettuata in ricorso con rinvio al “riassunto” dello stesso effettuato nell’avversario atto di appello (p. 2), è del tutto insufficiente, in quanto non pone questo giudice di legittimità nella condizione di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.

3.2. Quanto poi al requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), nella giurisprudenza di legittimità costituisce jus receptum che il ricorrente, nel caso in cui faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all’atto di citazione ritualmente notificato, ad una determinata ordinanza, ad una sentenza, all’appello notificato, alla mancata o erronea valutazione di, un atto amministrativo), deve riprodurli per la parte che interessa nel ricorso, direttamente o indirettamente, con precisazione della parte corrispondente, nonchè indicare in quale sede processuale gli stessi risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279). Con la conseguenza che “la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile” (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), in quanto la Corte non viene posta “nella condizione di effettuare il richiesto controllo, da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito” (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995,n. 1161).

Orbene, nella specie, tutti i motivi si caratterizzano per l’assoluta inosservanza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, come interpretato da questa Corte: invero, il ricorrente, nel primo motivo, omette di riprodurre, direttamente o almeno indirettamente (con indicazione della parte corrispondente all’indiretta riproduzione) gli atti processuali cui fa riferimento, nonchè di localizzarli nel presente giudizio di legittimità; nel secondo motivo, omette parimenti qualsiasi indicazione contenutistica e di localizzazione degli atti a cui fa riferimento; nel terzo, non indica il contenuto della domanda e quanto ulteriormente la fonda; nel quarto, omette qualsiasi indicazione di localizzazione dell’attività stragiudiziale richiamata (denuncia querela e distinti atti di messa in mora).

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1500, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge;

– distrae le spese, come sopra liquidate, in favore del difensore, che si è detto antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA