Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19286 del 10/09/2010
Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19286
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. AMBROSIO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso gli UFFICI DELL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è
difesa per legge.
– ricorrenti –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI (OMISSIS), in persona
del Direttore Generale Dr. A.D., elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA FORLANINI 1, presso lo studio
dell’avvocato GAMBARDELLA VINCENZO, che lo rappresenta e difende
giusta procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1833/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Sezione Prima Civile, emessa il 2/04/2004, depositata il 19/04/2004;
R.G.N. 2536/2002.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/06/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato Vincenzo GAMBARDELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per inammissibilità in
subordine rigetto.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rileva la domanda proposta dalla Croce Rossa Italiana contro l’Azienda Ospedaliere San Camillo Forlanini, per il pagamento di somme dovute per fornitura di emocomponenti, fu respinta dal Tribunale di Roma con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello della stessa città, la quale ha ritenuto che il credito preteso non era stato provato (le fatture emesse e depositate non erano state integrate da idonea documentazione);
propone ricorso per cassazione la CRI a mezzo di quattro motivi.
L’Azienda Ospedaliera si difende con controricorso;
osserva:
il primo motivo censura la carenza della motivazione in ordine al fatto che le prestazioni della CRI avevano base normativa ed alla condotta processuale dell’Azienda convenuta;
il secondo motivo lamenta il fatto che la sentenza abbia negato efficacia probatoria alle fatture prodotte;
il terzo motivo censura la sentenza per avere ritenuto inammissibile il giuramento decisorio, pur avendo rilevato la mancanza della formulazione dei capitoli e dell’indicazione della formula di rito;
il quarto motivo lamenta che la sentenza non abbia rilevato che l’omessa produzione della documentazione non era imputabile alla CRI;
i motivi sono tutti infondati e manifestano difetto di specificità rispetto al tenore della decisione impugnata, la quale ha spiegato che l’attrice s’è limitata a produrre copie di fatture senza chiarire come fossero regolamentati i rapporti tra le parti, il prezzo delle prestazioni, le modalità di pagamento e, soprattutto, se effettivamente esistesse un rapporto avente ad oggetto le forniture in questione; ha altresì aggiunto che l’attrice non aveva neppure indicato il prezzo pattuito per le prestazioni stesse;
insomma, dalla motivazione della sentenza, che sostanzialmente non è contraddetta dai motivi di ricorso articolati, emerge l’assoluta assenza di prova a fondamento della domanda;
sicchè, il ricorso deve essere respinto, sussistendo i giusti motivi per l’intera compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra, le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010