Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19286 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 06/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16639-2016 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, 01165400589, in persona del Dirigente, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio

dell’avvocato TERESA OTTOLINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO;

– ricorrente –

contro

B.Z.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5594/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 30 giugno 2015, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo giudice, condannava l’INAIL al pagamento in favore di Z.B. della somma dovuta a titolo di rendita D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ex art. 13 nella misura del 7%, oltre interessi legali, relativamente ai postumi invalidanti (esiti di frattura del malleolo peroneale dx) derivati dall’infortunio sul lavoro occorso il 10.3.1999;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’istituto affidato a tre motivi;

che la B. è rimasta intimata;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74 e falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 e del D.M. di approvazione delle tabelle delle menomazioni pubblicato il 25 luglio 2000 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che l’invalidità derivata alla B. a seguito dell’infortunio sul lavoro del (OMISSIS) dovesse essere indennizzata ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000 e non ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in quanto il giudice del gravame, nonostante l’INAIL non fosse risultato soccombente perchè l’invalidità residuata alla B. nella misura del 7% era quella già riconosciuta dall’istituto in sede di revisione (era stata ridotta la percentuale di invalidità, già riconosciuta nella misura del 13%, al 7%) e, dunque, la domanda dell’assicurata tendente al riconoscimento dei una percentuale di invalidità pari al 13% o, in subordine, all’11%, era stata rigettata; con il terzo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,) per avere la Corte di merito condannato l’INAIL alle spese di lite senza considerare che la percentuale di invalidità riconosciuta alla Bernardi era già stata riconosciuta in sede di revisione dall’istituto;

che il primo motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 al fine del riconoscimento dell’indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento sino al 16 per cento subito dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all’entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia (od infortunio) denunciata dall’interessato prima del 9 agosto 2000, la stessa deve essere valutata in termini d’incidenza sull’attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74 e può dar luogo ad una rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore al 10 per cento. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1,). (Cass. n. 9956 del 05/05/2011; in senso conforme Cass. n. 14553 del 10 giugno 2013); ed infatti, nel caso in esame, l’infortunio sul lavoro si è verificato il (OMISSIS) ragion per cui doveva trovare applicazione il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74; che il secondo ed il terzo motivo risultano essere assorbiti dall’accoglimento del primo;

che, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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