Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19285 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21599/2013 proposto da:

P.C. (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO BORDO, RENATO SPADARO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro

tempore, Dott.ssa M.A.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE TRASTEVERE 259, presso lo studio dell’avvocato GAETANO

PATTA, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELLO LERRO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2205/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto notificato il 17 febbraio 2011 l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) intimava a P.C. licenza per finita locazione, citando per la convalida davanti al Tribunale di Napoli, in relazione a un immobile sito in (OMISSIS) locato al P. dal Comune il 9 maggio 1991 in forza della L. n. 392 del 1978, con contratto rinnovatosi – poi assoggettato alla L. n. 431 del 1998 – fino alla scadenza dell’8 maggio 2011, contratto per cui l’intimante, subentrata al Comune per decreto della Giunta Regionale L.R. n. 32 del 1994, ex art. 26, gli aveva dato disdetta con raccomandata A.R. del gennaio 2010. Si opponeva il P., eccependo difetto di legittimazione del Comune a detenere un immobile di proprietà dell’ente soppresso “Ospedali Riuniti per (OMISSIS)”, in difetto di provvedimento della Regione che glielo avesse trasferito ai sensi del D.P.R. n. 833 del 1978, art. 66, quarto comma. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 13123/2012, dichiarava cessato il contratto locatizio in data 8 maggio 2011 e condannava il conduttore al rilascio, rigettandone la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto. Avendo il P. proposto appello ed essendosi costituita controparte resistendo, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello con sentenza del 21 maggio – 11 giugno 2013.

2. Ha presentato ricorso P.C., sulla base di cinque motivi,da cui si difende con controricorso l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 833 del 1978, art. 66, comma 4, nonchè dell’art. 2697 c.c..

Si adduce che la L. n. 833 del 1978, art. 66, comma 4, aveva reso necessario che le Regioni emettessero gli atti legislativi e amministrativi necessari per i trasferimenti dei beni; il ricorrente aveva contestato l’emanazione di atto amministrativo e comunque la sua esistenza quando fu stipulato il contratto di locazione in data 9 maggio 1991. La corte territoriale ha ritenuto che il DPGRC n. 3490/2000 abbia trasferito gli immobili dal Comune all’Azienda Ospedaliera, e ciò presupponeva la pregressa proprietà del Comune: ma nulla potevasi presupporre e la proprietà deve essere provata per tabulas. Vi sarebbe quindi difetto di prova che sia avvenuto il passaggio in proprietà al Comune dell’immobile in questione.

Il giudice d’appello, a tacer d’altro, espressamente rileva anche che per stipulare il contratto di locazione non è necessario essere il proprietario del bene locato, in quanto, come già osservato dal giudice di prime cure, “chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a nome di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è in conseguenza legittimato a richiederne la restituzione, allorchè il rapporto venga a cessare” (motivazione, pagina 7). Ciò è assorbente, e del tutto conforme all’insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, per cui, appunto, nel contratto di locazione immobiliare può essere locatore anche chi non sia proprietario dell’immobile, ma ne abbia soltanto la disponibilità di fatto, purchè sulla base di un titolo non contrario all’ordine pubblico (v. Cass. sez 3, 20 agosto 2015 n. 17030; Cass. sez. 3, 22 ottobre 2014 n. 22346; Cass. sez. 3, 14 luglio 2011 n. 15443; Cass. sez. 3, 11 aprile 2006 n. 8411); ed essendo indiscusso che il contratto locatizio sia stato stipulato dal ricorrente come conduttore con il Comune di Napoli come locatore, e che quest’ultimo sia il dante causa, nel rapporto locatizio, dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) che ha agito per la dichiarazione di cessazione del contratto e il rilascio dell’immobile, il motivo risulta chiaramente infondato.

3.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c..

Secondo il ricorrente, l’Azienda Ospedaliera aveva esibito il DPRGC n. 3390/1982 quale atto di trasferimento solo all’udienza di discussione, e perciò tardivamente, il che lo renderebbe inutilizzabile. Nè varrebbe qui il principio jura novit curia ex art. 113 c.p.c., essendo tale decreto solo una fonte normativa subordinata. I giudici di merito avrebbero pertanto dovuto riconoscere che l’immobile originariamente apparteneva agli Ospedali Riuniti per (OMISSIS), e che soltanto con i DPGRC nn. 1316/1996 e 2230/1997 fu correttamente trasferito all’Azienda Ospedaliera. Ne conseguirebbe che ex articolo 66 I. 833/1978 avrebbe dovuto fondarsi l’eccezione di carenza della titolarità del bene in capo al Comune, con conseguente sua carenza di potere a stipulare il contratto di locazione.

Emerge con evidenza dal testo motivazionale che il giudice d’appello non ha violato le norme di rito invocate nella rubrica del motivo, bensì ha ritenuto (motivazione, pagina 6) che la produzione de qua all’udienza di discussione di primo grado non fosse rilevante, perchè la prova della proprietà del Comune era “già derivante dal disposto della L. n. 833 del 1978, e della L. Regionale di attuazione (L. n. 32 del 1994): e ciò è sufficiente per constatare l’infondatezza del motivo. Meramente ad abundantiam si osserva poi che non è ravvisabile l’interesse del ricorrente alla proposizione del presente motivo, perchè, per quanto si è già esposto a proposito del motivo precedente, il contratto locatizio può essere stipulato anche se il locatore non è proprietario.

3.3 Il terzo motivo denuncia violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 115 e 421 c.p.c., in quanto la questione oggetto del secondo motivo non poteva essere risolta dal giudice d’appello mediante scienza personale, nè sarebbe applicabile per la natura del DPGRC l’art. 113 c.p.c.; d’altronde deve decidersi iuxta alligata et probata.

Si tratta, evidentemente, di una riproposizione della doglianza precedente, che si tenta di differenziare con il riferimento alla scienza personale – la cui utilizzazione avrebbe condotto alla violazione del principio per cui la decisione deve formarsi iuxta alligata et probata -, scienza privata di cui peraltro non si ravvisa nella motivazione alcuna traccia, avendo la corte territoriale fatto riferimento, come si è visto, direttamente alla L. n. 833 del 1978, e alla legge regionale di attuazione. Vale per il resto quanto già osservato a proposito dei due precedenti motivi.

3.4 Il quarto motivo denuncia violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di L. n. 2248 del 1865, e di R.D. n. 2440 del 1223, per avere ritenuto il giudice d’appello che il principio per cui chi non è proprietario è comunque legittimato a stipulare il contratto di locazione si applica anche se il locatore è la pubblica amministrazione.

Si tratta di un asserto assolutamente generico, che non indica quale sarebbe in effetti la norma da cui trarre il divieto alla pubblica amministrazione di agire jure privatorum nella stipulazione di un contratto di locazione: dopo avere riconosciuto che “in ambito privatistico è vero che non necessariamente il locatore debba essere proprietario del bene (essendo necessaria la mera disponibilità dello stesso, sempre che non contraria a nome di ordine pubblico)”, il ricorrente ritorna alla tematica della mancata prova della proprietà o disponibilità dei Comune sull’immobile locato, per sostenere – e ciò è ovviamente un argomento fattuale, in questa sede inammissibile – che il Comune “non aveva alcun titolo, nè è stato dimostrato che lo avesse” attinente l’immobile in questione. Il motivo risulta pertanto privo di consistenza.

3.5.1 Il quinto motivo denuncia violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 112 c.p.c., e art. 1372 c.c., per avere il giudice d’appello ritenuta legittima la condanna in primo grado dell’attuale ricorrente ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Va premesso che la corte territoriale, al riguardo, ha osservato che tale condanna “presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente” come nell’ipotesi di cui all’art. 96 c.p.c., comma 1, ma non esige “la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte a causa della lite temeraria subita, trattandosi di una condanna che può essere emessa dal Giudice anche d’ufficio, sulla base degli elementi emersi all’esito del giudizio”. Infatti l’istituto presenta “una natura mista sanzionatoria risarcitoria, ove la liquidazione viene operata in via equitativa dal decidente, tenendo conto della gravità della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell’oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale”: e nel caso di specie il giudice di prime cure aveva giustificato la condanna “ravvisando la malafede della parte soccombente nella contrapposizione evidente e deliberata tra le deduzioni difensive espresse nel presente giudizio e le difese espresse nel precedente giudizio cautelare, di cui la parte attrice ha allegato il ricorso introduttivo, avendo nel presente giudizio negato l’esistenza di un valido contratto di locazione e nel procedimento cautelare allegato la validità del medesime. E “non è affatto pertinente la censura dell’appellante di violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè “il riferimento alla causa petendi del giudizio cautelare costituisce solo l’elemento fattuale addotto a riprova della malafede della parte ma non integra le ragioni del rigetto della domanda giudiziale di nullità avanzata nel presente giudizio”. (motivazione della sentenza impugnata, pagine 7-8).

3.5.2 Nel motivo in esame il ricorrente sembra non aver percepito il contenuto della motivazione appena sintetizzato, in quanto denuncia violazione degli artt. 112 e 1372 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, asserendo che “nel caso di specie, in nulla avrebbe dovuto inferire” il procedimento cautelare, riferendosi al quale il giudice di primo grado e il giudice di secondo grado sarebbero entrambi “incorsi in un errore procedurale e di diritto”, violando l’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 1372 c.c..

In primo luogo sarebbe stato violato l’art. 1372 c.c.: “Infatti, la Corte … ha dimenticato la circostanza che il Giudice deve osservare la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, cosicchè, di fronte ad una richiesta di accertamento della nullità di un contratto, non può fondare la sua decisione basandosi su una domanda di esecuzione del contratto medesimo, che la stessa parte abbia sollevato in un altro, diverso, giudizio” perchè “non è sufficiente, ad inibire la potestas iudicandi, la mera allegazione della proposizione, da parte del P., di una domanda di esecuzione in altro e separato giudizio”.

Non si riesce, anzitutto, a comprendere come in questo ragionamento di natura processuale – a prescindere dalla sua fondatezza o meno – possa riscontrarsi una qualche pertinenza con la violazione dell’art. 1372 c.c.. Comunque il ricorrente continua affermando che la corte territoriale avrebbe errato “proprio nel non essersi resa conto che, al momento della proposizione del ricorso cautelare richiamato in sentenza, la nullità del contratto di locazione del P. era stata solo eccepita, cosicchè esisteva solo quale eccezione di parte”; e tuttavia la nullità va dichiarata dal giudice davanti al quale è eccepita, mentre, quando fu presentato il ricorso ex art. 700 c.p.c., “non esisteva alcun provvedimento dichiarativo della nullità del contratto di locazione”: e “in difetto di tale pronuncia, ovvero in difetto di un accertamento della nullità del contratto, dichiarata con pronuncia capace di passare in giudicato, il contratto di locazione medesimo continuava ad esistere”, producendo effetti giuridici “tra cui quelli invocati dal P. nel procedimento cautelare”. Perciò “non vi erano fondati motivi di diritto per rilevare la malafede processuale” e condannare il P. per “responsabilità processuale aggravata”.

Con questa – tutt’altro che limpida e lineare, lo si è già notato anche a proposito dell’art. 1372 c.c. – argomentazione, il ricorrente in effetti, come già si accennava, non si rapporta al reale contenuto del vaglio del giudice d’appello sulla doglianza attinente la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3. Non solo dell’art. 1372 c.c., ma pure dell’art. 112 c.p.c., non si ravvisa in tale vaglio alcuna traccia di violazione. Invero, la corte territoriale ha respinto l’asserto dell’appellante di violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla base del fatto che, come già si è riportato, il riferimento alla causa petendi del giudizio cautelare era stato utilizzato dal giudice di prime cure esclusivamente come “elemento fattuale addotto a riprova della malafede della parte”: elemento, d’altronde, ictu ocuti consistente, poichè esternante la clamorosa contrapposizione delle linee difensive del P., ovvero la sua consapevolezza (id est la sua malafede nell’avvalersi degli strumenti giurisdizionali) della infondatezza di una delle due prospettazioni che egli stesso, come un Giano bifronte, aveva fatto valere, avendo dinanzi allo stesso Tribunale in un giudizio negato la validità del contratto di locazione, e nell’altro giudizio addotta la sua validità. Il motivo, pertanto, non presenta alcun pregio.

In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato. A ciò consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese alla controricorrente, liquidate come da dispositivo.

6.1 Gli argomenti dei motivi, come si è visto manifestamente infondati, o perchè ripetitivi di quanto era già stato confutato dal giudice d’appello (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 18 novembre 2014 n. 24546, che rimarca la sussistenza della colpa grave ex art. 96, comma 3, in grado di impugnazione – in quel caso era appello, ma ciò non può non valere anche per il ricorso per cassazione – quando chi ha impugnato “abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate” dal giudice precedente oppure adducendo censure di tale inconsistenza giuridica che questa avrebbe potuto da lui essere percepita inducendolo a non impugnare), o perchè assolutamente irrilevanti o assolutamente generici, o perchè, comunque, non rapportati all’effettivo contenuto della sentenza impugnata, dimostrano che la proposizione del ricorso per cassazione avverso tale sentenza ha integrato un abuso del diritto all’impugnazione, abuso che, per l’evidente inconsistenza appena rilevata di tutti i motivi, non può che essere stato consapevole da parte del ricorrente, che pertanto ha agito con una impostazione di mala fede processuale (sull’abuso dello strumento processuale rispetto al quale rado dell’istituto di cui all’art. 96, comma 3, è prevenire e comunque sanzionare cfr. la recentissima Cass. sez. lav. 19 aprile 2016 n. 7726 – che rimarca “le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso” – e l’ancor più significativa Cass. sez. 6-3, ord. 22 febbraio 2016 n. 3376 – la quale evidenzia come l’istituto in questione si correla “con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonchè con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell’abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali”). La questione merita comunque qualche approfondimento.

6.2 Ferma, ovviamente, la distinzione tra esercizio del diritto processuale e abuso del diritto processuale (per cui non è certo identificabile l’abuso nella mera infondatezza della prospettazione – cfr. Cass. sez. 6 – 2, ord. 30 novembre 2012 n. 21570 -), tale discrimen deve concretizzarsi proprio nella presenza di malafede o colpa grave, non potendosi sostenere tenuto conto della tutela costituzionale e sovranazionale della fruizione della giurisdizione pubblica – che quel che è una vera sanzione discenda da una sorta di responsabilità oggettiva per l’esito sfavorevole del processo. Pur essendo stato l’istituto inserito nell’art. 96 c.p.c., come comma 3 (dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12) con un riferimento connettivo all’art. 91 c.p.c. – ovvero alla condanna alle spese per soccombenza che è divenuta sempre più “oggettiva” nell’evoluzione del rito civile – e con un incipit che letteralmente avrebbe potuto svincolarlo dal presupposto della mala fede o della colpa grave di cui all’art. 96, comma 1, o quanto meno dalla colpa semplice del comma 2, (“in ogni caso”), l’interpretazione si è, infatti, orientata immediatamente e logicamente verso l’esigenza dell’elemento soggettivo, per non creare, appunto, una confusione tra l’esercizio del diritto e l’abuso del diritto, non omettendo altresì di considerare l’incidenza allo scopo del potere anche puramente officioso e quantitativamente discrezionale che l’istituto configura (sulla necessità dello stesso elemento soggettivo richiesto per la fattispecie del comma 1, si rimanda alla giurisprudenza già citata, e in particolare a Cass. sez. 6 – 2, ord. 30 novembre 2012 n. 21570, per cui, appunto, la condanna ex art. 96, comma 3, “presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile”; e sulla stessa linea v. Cass. sez. 6 – 2, ord. 11 febbraio 2014 n. 3003).

Non si oppone a questo già netto orientamento del giudice nomofilattico il giudice delle leggi con la recentissima sentenza del 26 giugno 2016 n. 152. Peraltro, essendo stata sollevata una questione di illegittimità costituzionale dal Tribunale di Firenze per essere la somma oggetto di sanzione destinata alla controparte, anzichè allo Stato, la Corte Costituzionale esamina l’istituto dell’art. 96 c.p.c., comma 3, facendone risaltare, in particolare, lo scopo pubblicistico che permane come fondante (va rimarcata la comunanza dell’impostazione con quella della già citata Cass. sez. 6-3, ord. 22 febbraio 2016 n. 3376) nonostante la destinazione al privato della somma sanzionatoria. E quindi sottolinea che l’istituto introdotto dalla novella del 2009 “risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sè notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti”. La condanna d’altronde è adottabile anche d’ufficio, e ciò “la sottrae all’impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivo) quello della parte stessa, e si cobra di connotati innegabilmente pubblicistici” per cui si tratta di una “condanna di natura sanzionatoria e officiosa…per l’offesa recata alla giurisdizione. Il che non è contraddetto, bensì è confermato, dal fatto che il pagamento della somma è previsto a favore della controparte: in questo, infatti, il giudice delle leggi riscontra una connessione “all’obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna”, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma “in tempi e con oneri inferiori a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico”.

6.3 La ratio dell’istituto, dunque, può definirsi assolutamente pubblicistica, come conferma d’altronde la natura sanzionatoria e non risarcitoria della condanna. Si tratta, invero, di un presidio del processo dal suo abuso, ovvero dalla lesione dell’interesse collettivo, id est pubblico, a un adeguato funzionamento del sistema giurisdizionale, che ovviamente si rispecchia sull’esigenza della ragionevole durata del processo. Dopo interventi sul rito in tal senso almeno parzialmente diretti del giudice ordinario, recuperando la ineludibile positività della struttura decadenziale, un radicale revirement dell’impostazione e della concezione del processo civile è disceso infine in modo inequivoco dalla Legge costituzionale 23 novembre 1999 n.2, che, attraverso la novellazione dell’articolo 111 Cost., lo ha estratto dal miope liberismo delle scelte privatistiche (il potere dispositivo, ovvero, secondo una espressione più sincera, il processo come gioco) per inserirlo, come in effetti non può che essere, in una valenza pubblica, per cui il diritto al processo e i diritti nel processo trovano sempre confine non solo nei diritti della controparte, ma altresì nel diritto della collettività a un sistema giurisdizionale efficiente e celere, e quindi non utilizzato in modo solo formalmente lecito ma in realtà per obiettivi e con metodi sostanzialmente illeciti, cioè abusivi.

La tutela del processo in quanto strumento condiviso che lo Stato ora garantisce si è manifestata sia a livello giurisprudenziale (per cui l’abuso del processo si è identificato oramai nella utilizzazione di strumenti processuali per finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per cui li progetta il legislatore – il che il più delle volte si concretizza nella parcellizzazione, o comunque nella dissezione processuale di un evento fattuale riconducibile ad una unità giuridica sostanziale – non solo alla luce del dovere alla solidarietà, ma pure del principio del giusto processo, inteso precipuamente come effettività della tutela giurisdizionale: da ultimo, Cass. sez. 6-2, 5 maggio 2016 n.9100, Cass. sez.1, 31 marzo 2016 n. 6277, Cass. sez. 6-2 18 marzo 2016 n. 5433, Cass. sez. lav., 11 marzo 2016 n.4867, Cass. sez. 6-3, ord. 22 febbraio 2016 n. 3376, Cass. sez. 6-2, 9 febbraio 2016 n. 2587, S.U. 16 gennaio 2015 n. 643, S.U. 18 novembre 2015 n. 23539, S.U. 15 maggio 2015 n. 9935, Cass. sez. 1, 13 febbraio 2015 n. 2949, Cass. sez. 1 30 aprile 2014 n. 9488, S.U. ord. 24 aprile 2014 n. 9251, Cass. sez. 3, 7 ottobre 2013 n. 22812, Cass. sez. 5, 2 ottobre 2013 n. 22502), sia a livello di legislazione ordinaria. Sotto questo aspetto vi è stato un crescendo, sia su un piano di automatismo – la già accennata evoluzione della disciplina delle spese, che si è oggettivizzata in sintonia alla soccombenza con eliminazione quasi totale di un adeguamento compensativo al caso concreto -, sia su un piano diretto proprio al contenimento dell’abuso, cioè sanzionatorio. Essendo stata percepita la debolezza, allo scopo deflattivo, dell’art. 96 c.p.c. – al primo comma di rara applicazione per l’esigenza probatoria -, si è introdotta una forma specifica per l’abuso nel grado di legittimità di più agevole utilizzazione e già sanzionatoria, seppure con il freno di un quantum predeterminato e contenuto (l’art. 385 c.p.c., comma 4, che era stato aggiunto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 13), per poi dilatare il presidio a tutto l’ambito del processo civile mediante appunto l’introduzione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, effettuata dalla stessa novella del 2009, la quale ha tolto dall’art. 385 c.p.c., l’istituto prodromico che era stato previsto nel comma 4.

6.4 Quanto illustrato, ovviamente, non può non incidere sulla natura dell’elemento soggettivo che, implicitamente ma inequivocamente, l’art. 96, comma 3, richiede. Nella proposizione di una impugnazione, per identificarlo occorre parametrare il contenuto dell’atto impugnativo con il contenuto del provvedimento impugnato. Una riproposizione pedissequa di quanto era già stato sottoposto al giudice che lo ha emesso, e che non si rapporta in modo specifico alle risposte di confutazione che il giudice ha fornito per opporre specifiche obiezioni a tali risposte che non consistano esclusivamente nella ripetizione di quanto gli era stato addotto già di per sè ha natura abusiva imperniata sulla mala fede, in quanto non tiene conto del fatto che l’impugnazione deve avere per oggetto il provvedimento impugnato, e non può pretermetterlo. Quantomeno abuso con colpa grave, poi, deve riscontrarsi in una impugnazione che travisa un contenuto chiaro e lineare del provvedimento impugnato, attribuendo ad esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante. E ancora, deve riconoscersi un abuso con mala fede o colpa grave nel caso in cui, senza alcun dubbio, l’impugnazione viene utilizzata per una funzione diversa da quella che il legislatore le affida. così avviene, per esempio, qualora si presenti una impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità (cfr. in quest’ultimo senso la già citata Cass. sez. 6 – 3, ord. 22 febbraio 2016 n. 3376). Infine, non può non rilevare quel che è sempre stato il presupposto sotto il profilo soggettivo già del primo comma dell’articolo 96, cioè la conclamata infondatezza (la “temerarietà”) della prospettazione giuridica con cui si agisce o con cui ci si difende, vale a dire una inconsistenza giuridica percepibile che avrebbe dovuto indurre dal farla valere (cfr. ancora la già citata Cass. sez. 6 – 3, ord. 18 novembre 2014 n. 24546, nonchè Cass. sez. 3, 30 dicembre 2014 n. 27534 e Cass. sez. 6 – 3, 21 gennaio 2016 n. 1115): infondatezza che non rileva soltanto in relazione al diritto sostanziale, ma deve rapportarsi anche al rito processuale, e dunque a quanto concerne le modalità di proposizione del diritto sostanziale (per esempio, una rappresentazione del diritto sostanziale del tutto generica ed assertiva, priva di alcuna specifica illustrazione). Tutti aspetti che, ovviamente, sono ben idonei a riflettersi, previo il necessario accertamento su chi ha operato nel caso concreto le scelte abusive, sulla responsabilità professionale del difensore: nel caso in cui questa sussista e l’assistito agisca nei confronti del suo avvocato, viene a configurarsi – logico e inevitabile completamento del presidio posto dal legislatore a una corretta utilizzazione dello strumento processuale – una fattispecie di sanzione per via indiretta a carico della parte tecnica in forza di iniziativa della parte sostanziale (aspetto, questo, che non a caso riecheggia parzialmente l’altro affidamento all’iniziativa privata che si rinviene nell’art. 96, comma 3, cioè, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, la riscossione ad opera della parte vittoriosa della sanzione dal suo avversario), così giungendo tendenzialmente a un pieno effetto deflattivo/preventivo di tutela dell’adeguato funzionamento del sistema giurisdizionale.

6.5 Nel caso in esame, quindi, si conferma quanto era già stato preannunciato, e cioè la sussistenza della fattispecie di cui all’articolo 96, terzo comma, anche sotto il profilo del’elemento soggettivo attribuibile – nel senso appena precisato – al ricorrente. Infatti i primi tre motivi fingono di ignorare la questione, pur evidenziata dal giudice d’appello, della non necessità del diritto di proprietà in capo al locatore dell’immobile, intessendo una serie di argomentazioni non pertinenti e giungendo perfino ad attribuire alla corte territoriale un’utilizzazione della scienza privata di cui non si scorge traccia nell’impugnata sentenza. Il quarto motivo è affetto da una genericità assoluta, che lo inficia radicalmente dal punto di vista processuale. Il quinto motivo, infine, come sopra si è sintetizzato, offre delle argomentazioni del tutto prive di connessione con la tematica proposta (si pensi al riferimento all’art. 1372 c.c.) e che pretermettono, se non travisano, il contenuto della motivazione che il giudice d’appello offre per confutare la doglianza corrispondente che era stata avanzata nel gravame di merito. Il ricorso, pertanto, integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, suscitando un inutile spreco di tempo e di energie da parte del suddetto sistema, onde si ritiene di dovere applicare d’ufficio l’articolo 96, terzo comma, c.p.c..

Per quel che concerne, infine, il quantum della sanzione da irrogare (del tutto discrezionale, con l’unico limite all’equità che è rappresentato dalla ragionevolezza: Cass. sez. 6 – 2, ord. 30 novembre 2012 n. 21570), considerata la natura di eclatante eppur insistente infondatezza che connota il ricorso, e tenuto conto altresì dell’evidente scopo defatigatorio, si stima equo determinarlo nella misura di Euro 20.000.

Sussistono, infine, D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 3200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Condanna altresì il ricorrente a pagare a controparte la somma di Euro 20.000 ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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