Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19285 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19285 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 12152-2017 proposto da:
CASPRINI SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GAGGIANO 39, presso lo studio dell’avvocato MARIA FONTI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ERMINIO COLAZINGARI;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1922/13/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il
04/11/2016;

Gt*S9

Data pubblicazione: 19/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
ne partecipata dej 05/07/2018 dak Consigliere Dotti MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Simone Casprini propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Toscana che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle
Entrate contro la decisione della Commissione tributaria
provinciale di Siena. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto
l’impugnazione del contribuente avverso degli avvisi di
accertamento Irpef, Iva, Irap relativi all’anno 2008;

Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 109 DPR 917/1986, dell’art. 54 del DPR 633/1972,
dell’art. 75 DPR 917/86 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
360 n.3 c.p.c : la CTR avrebbe errato nel ritenere che le
deduzioni dell’Agenzia

costituissero validi elementi

per

trasferire l’onere probatorio sull’inerenza dei costi in capo al
contribuente, ex artt. 54 DPR 633/72 e 75 DPR 917/86;
che, con il secondo, motivo, il contribuente deduce la violazione
dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c: la CTR
avrebbe altresì errato nel non tener conto della presunzione di
veridicità sul contenuto delle fatture;
che l’Agenzia ha resistito con controricorso;
che il primo motivo di ricorso è inammissibile;

Ric. 2017 n. 12152 sez. MT – ud. 05-07-2018
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

che, infatti, il Casprini con tale doglianza altro non fa se non
prQspettare una

r, i valutazione prOatoria, laddove, non è

consentito alla parte censurare la complessiva valutazione delle
risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,
contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al

degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito,
sicché le censure poste a fondamento del ricorso non possono
risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze
processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o
investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere
un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello
dato dal giudice di merito (Sez. 3, n. 13954 del 14/06/2007);
che il secondo motivo non è fondato;
che, nel processo tributario, ove il contribuente assolva l’onere,
a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla
deduzione dei costi o alla detrazione dell’IVA mediante la
produzione delle fatture, l’Amministrazione finanziaria ne può
dimostrarne l’inattendibilità anche mediante presunzioni, sicché
il giudice di merito deve prendere in considerazione il
complessivo quadro probatorio al fine di verificare l’esistenza o
meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari
indicati (Sez. 5, n. 2935 del 13/02/2015);
che la CTR ha mostrato, nel caso di specie, di aver operato in
linea col predetto principio;
che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
Ric. 2017 n. 12152 sez. MT – ud. 05-07-2018
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fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità

dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
pa4e del ricorrente,dell’ulteriore impprto a titolo di cwItributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 5 luglio 2018
Il Presi
Dr. Marcello

nte
cobellis

La Corte rigetta il ricorso.

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