Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19285 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33559-2006 proposto da:

F.A.T.A. FONDO ASSICCURATIVO TRA AGRICOLTORI S.P.A. (OMISSIS) in

persona dell’Amministratore Delegato Prof. V.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo

studio dell’avvocato IANNOTTA GREGORIO, che la rappresenta 2010 e

difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ATTIVITA’ MERIDIONALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona

del liquidatore Dott. S.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE

RICCARDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRA

PIETRO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.F.F., EMMETRE SPA, FALLIMENTO MANIFATTURA NOCERA

INFERIORE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 85/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 23/11/2005, depositata il 05/01/2006,

R.G.N. 4539/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato IANNOTTA GREGORIO;

udito l’Avvocato GUERRA PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 23 novembre 2005 – 5 gennaio 2006 la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposta dalla s.p.a. FATA – Fondo assicurativo tra Agricoltori – avverso la decisione del locale Tribunale n. 33204 del 2001 che aveva respinto la opposizione a decreto emesso dal Presidente del Tribunale con il quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento della somma di L. 2.000.000.000 oltre interessi in favore dell’AGENI – Agenzia dell’ENI per lo sviluppo s.p.a., in virtù di una polizza fideiussoria con la quale la FATA aveva garantito il pagamento di una penale per il caso di inadempimento dell’obbligo di mantenimento al lavoro delle maestranze dello stabilimento tessile di (OMISSIS), assunto nei confronti di AGENI da Emmetre e poi da Manifatture di (OMISSIS) (stabilimento già di Intesa e ceduto poi ad Emmetre spa).

Una prima decisione del Tribunale (del 28 gennaio 1991) aveva già rigettato la opposizione, dichiarando la nullità della obbligazione solidalmente assunta dalla Manifattura di (OMISSIS), della quale nel frattempo era stato dichiarato il fallimento.

A seguito di tale decisione, la FATA aveva provveduto a pagare all’AGENI la somma complessiva di L. 2.860.615.375.

La sentenza era confermata dalla Corte d’appello romana con sentenza 18 giugno 1992.

Con decisione 7 agosto 1995 n. 8650, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso della FATA, dichiarando la nullità del giudizio per la omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale Emmetre, rinviando al giudice di primo grado per la piena cognizione dell’intera causa.

Con sentenza 11 ottobre 2001 n. 33204, il Tribunale di Roma respingeva la opposizione proposta dalla FATA avverso il decreto ingiuntivo, dichiarando invalide le obbligazioni assunte dalla Manifattura Meridionali con la scrittura privata 26 novembre 1987, per violazione degli artt. 2358 e 2359 c.c. (senza che ciò comportasse la nullità della collegata obbligazione di Emmetre, ex art. 1381 c.c.).

La decisione del giudice di primo grado era confermata dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza del 23 novembre 2005-5 gennaio 2006.

Rilevavano i giudici di appello che:

1) dalla lettura della polizza fideiussoria risultava chiaramente che la spa FATA si era costituita fideiussore in primo luogo del contraente Emmetre, in favore dell’assicurato AGENI (tuttavia, Emmetre aveva precisato di sottoscrivere la polizza anche per conto della obbligata solidale Manifattura di (OMISSIS)).

2) Poichè l’impegno di mantenere al lavoro le maestranze in servizio era stato assunto direttamente nei confronti di AGENI da Emmetre (la quale aveva acquistato da Intesa, del gruppo ENI, lo stabilimento tessile di (OMISSIS)), solo i diretti contraenti dovevano ritenersi obbligati ad adempiere a quanto nell’accordo stabilito. La assunzione di tutte le obbligazioni in via solidale da parte della Manifatture di Nocera Inferiore spa di tutte le obbligazioni della acquirente Emmetre era da considerare meramente rafforzativa (in quanto “unica titolare del suo intero capitale sociale era in realtà la effettiva obbligata (Emmetre) nei confronti della Intesa s.p.a., essendo Emmetre, sia di fatto che giuridicamente, in grado di determinare il comportamento della controllata (Manifattura Nocera Inferiore).

3) La nullità delle obbligazioni assunte dalla Manifatture di Nocera Inferiore non era più in discussione, non essendo stata impugnata la relativa statuizione. In ogni caso doveva escludersi la incidenza di tale nullità sulla fideiussione prestata da FATA in favore della obbligata principale Emmetre, non essendo applicabile l’art. 1939 c.c., secondo il quale la fideiussione non è valida se non è valida la obbligazione principale.

4) Doveva poi escludersi che la nullità della obbligazione di Manifatture di Nocera Inferiore potesse comportare la nullità dell’intero contratto, risultando evidente che le parti lo avrebbero egualmente concluso anche senza la assunzione della obbligazione solidale da parte di questa ultima società (in quanto meramente rafforzativa ed accessoria di quella di Emmetre e sostanzialmente inlnfluente ai fini del funzionamento del complesso accordo di riconversione industriale di cui la Manifatture di Nocera Inferiore costituiva oggetto).

5) Una volta affermata la nullità della obbligazione assunta da Manifatture di Nocera Inferiore diveniva, poi, del tutto ininfluente accertare se questa ultima fosse stata, o meno, inadempiente.

6) Pienamente provato doveva ritenersi l’inadempimento della obbligata principale Emmetre. L’impegno di questa società aveva trovato adeguato corrispettivo nei notevoli esborsi della Confezioni Monti, succeduta ad Intesa, la quale aveva provveduto all’aumento di capitale della MANIFATTURA Nocera Inferiore dell’importo di L. 3.900.000.000 interamente sottoscritto e versato fin dal 28 ottobre 1987, secondo quanto stabilito nell’accordo 5 agosto 1987.

7) Trattandosi di clausola penale, una volta accertato l’inadempimento la penale era dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Avverso tale decisione la FATA Fondo Assicurativo Tra Agricoltori ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da quattro motivi, illustrati da memoria 17 giugno 2010 e da note di udienza (depositate, dopo la discussione ed il termine della pubblica udienza, oggi alle ore 11,55).

Resiste la Attività Meridionali avente causa della AGENI, con controricorso, illustrato da memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

La spa FATA ha provveduto alla tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti di EMMETRE, come da provvedimento di questa Corte, in data 22 febbraio 2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia:

– violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

– violazione e falsa applicazione del diritto di impresa, di cui agli art. 1321 c.c. e segg., dei principi e norme che impongono di salvaguardare la impresa anche nell’interesse dei terzi, nonchè dei principi e norme che escludono la validità, per violazione di norme imperative, di una obbligazione il cui adempimento possa comportare la insolvenza della impresa (la censura in questione viene prospettata per la ipotesi che non si ritenesse sufficiente per la decisione della vertenza la nullità, statuita dalla stessa Corte di appello, per violazione degli artt. 2358 e 2359 c.c., della obbligazione assunta in via solidale con Emmetre da Manifattura di Nocera Inferiore s.p.a., ed avente ad oggetto il mantenimento di un predeterminato livello occupazionale per un periodo determinato di tempo), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 1939 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

-omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La spa FATA, proponendo opposizione a decreto ingiuntivo, aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità della fideiussione posta a base dello stesso decreto, data la invalidità delle obbligazioni garantite, individuate principalmente in quella di mantenere i livelli occupazionali della Manifattura di Nocera Inferiore spa.

Ad avviso di FATA, tale obbligazione violava il principio costituzionale che tutela il diritto di impresa, nonchè le nome inderogabili che disciplinano il funzionamento delle società di capitali, essendo evidente che non può considerarsi legittima la assunzione di una obbligazione volta a mantenere determinati livelli occupazionali, anche nella ipotesi che il correlativo onere sia tale da determinare la insolvenza della impresa e, dunque, anche il reato di bancarotta fraudolenta.

Il Tribunale aveva accolto la eccezione di nullità, con riferimento alla sola obbligazione assunta da Manifattura di Nocera Inferiore, rigettando la richiesta di integrazione del contraddittorio di Emmetre.

La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1914 del 1992, aveva confermato la decisione del primo giudice, osservando che la fideiussione restava valida, non entrando in discussione – data la autonomia delle obbligazioni – la validità della obbligazione di Emmetre.

Con decisione (n. 8650 del 7 agosto 1995), questa Corte cassava la decisione della Corte di appello, rinviando ex art. 383 c.p.c., comma 3, la causa al giudice di primo grado con declaratoria di nullità dell’intero giudizio, investendo il giudice di rinvio della piena cognizione della intera causa. La declaratoria di nullità della polizza, sottolineava la sentenza di questa Corte, non poteva essere adottata senza la partecipazione di tutte le parti stipulanti.

Con successiva sentenza del 2001, il Tribunale di Roma aveva rigettato la opposizione proposta dalla FATA, dichiarando invalide le obbligazioni assunte dalla fallita Manifattura di Nocera Inferiore con la scrittura 26 novembre 1987.

Tale dichiarazione di nullità, sottolineava il Tribunale, non comportava, tuttavia, la nullità della collegata obbligazione e fideiussione di Emmetre, ex art. 1381 c.c..

Infatti, questa ultima società non prometteva affatto la obbligazione di un terzo (cioè di Manifattura di Nocera) ma si obbligava direttamente ad un fatto proprio, in quanto unica azionista della Manifattura e beneficiarla dell’aumento di capitale varato da AGENI. La Corte di appello di Roma, con sentenza n, 85 del 5 gennaio 2006, aveva confermato la decisione di primo grado, senza affrontare il fulcro della causa, che era quello di stabilire se potesse considerarsi valida la obbligazione assunta da Manifattura di Nocera inferiore s.p.a. solidalmente con Emmetre, ed avente ad oggetto il mantenimento dei livelli occupazionali per un periodo di tempo predeterminato.

In tal modo, la Corte territoriale aveva violato e falsamente applicato tutte le disposizioni di legge indicate nella rubrica (sempre che non si dovesse ritenere sufficiente, ai fini della decisione, la nullità, pronunciata dalla stessa Corte di merito, per la violazione degli artt. 2358 e 2359 c.c., della obbligazione assunta in via solidale con Emmetre da Manifattura di Nocera Inferiore spa, avente ad oggetto il mantenimento di un predeterminato livello occupazionale per un periodo di tempo di tre anni).

Osserva il Collegio:

Il motivo è inammissibile per la sua genericità, considerato che il ricorrente – dopo aver ripercorso le tappe della oramai ventennale controversia (1989-2010) si limita ad indicare la violazione di numerose disposizioni di legge, alcune volte neppure individuate, senza altro specificare con sostanziale ripetizione della rubrica del motivo di ricorso (solo la supposta, ma inesistente, violazione dell’art. 112 c.c. appare parzialmente motivata).

Infondato, se non ancora inammissibile è il secondo motivo di ricorso, non cogliendo questo la effettiva “ratio decidendi” della Corte territoriale, ovvero essere la obbligazione della Emmetre del tutto autonoma rispetto alla obbligazione assunta da Manifattura di Nocera Inferiore.

Il secondo mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1292 c.c. e dei principi e norme che disciplinano la nozione della solidarietà, violazione e falsa applicazione dell’art. 1939 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Una volta ritenuta la nullità della obbligazione assunta da Manifattura di Nocera Inferiore, che costituiva la obbligazione principale, non poteva escludersi la operatività dell’art. 1939 c.c., secondo il quale la fideiussione non è valida se non è valida la obbligazione principale.

La prestazione oggetto delle due obbligazioni era la medesima, per tutti gli obbligati in solido, con la conseguenza che tale vizio investiva necessariamente la intera obbligazione solidale. In altre parole, nel caso di specie, non si discuteva di un rapporto nullo, che poteva – o meno – travolgere gli altri rapporti solidali collegati, ma di molteplici rapporti solidali tutti nulli, perchè aventi ad oggetto una unica prestazione illecita o impossibile.

Le censure, come sopra proposte, non colgono nel segno.

La sentenza impugnata ha ben chiarito, con accertamento insindacabile in questa sede, che la obbligazione di Emmetre doveva considerarsi del tutto autonoma (se non principale) rispetto a quella successivamente assunta da Manifattura di Nocera Inferiore.

I principi e le norme richiamate dalla ricorrente, pertanto, non riguardano affatto la fattispecie in esame.

La Corte territoriale, dopo aver ricordato che pronuncia di nullità relativa alla obbligazione assunta da Manifattura di Nocera Inferiore doveva considerarsi passata in giudicato (in mancanza di specifica censura) ha sottolineato che tale nullità, tuttavia, non poteva avere alcuna rilevanza riflessa nei riguardi della distinta obbligazione assunta da Emmetre, obbligata principale nei confronti di Intesa.

Del resto, ha precisato la Corte di merito, è pienamente plausibile una causa di nullità relativa ad una soltanto delle obbligazioni solidali, ferma restando la piena validità degli altri rapporti, ed ha concluso che la nullità della obbligazione di Manifattura di Nocera Inferiore non si estendeva all’altra di Emmetre.

Come poi hanno sottolineato i giudici di appello, la obbligazione di Emmetre non coincideva affatto con quella assunta da Manifattura di Nocera Inferiore. Infatti, essa prevedeva un obbligo di finanziamento di Manifattura di Nocera Inferiore, proprio al fine di consentire il mantenimento del concordato livello occupazionale.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., nonchè dei principi che disciplinano l’interpretazione dei contratti.

I giudici di appello, anzichè fare riferimento al contratto stipulato dalle parti in causa (FATA-AGENI Emmetre-Manifattura di Nocera Inferiore) ed alla lettera univoca della polizza fideiussoria in questione,avevano richiamato unicamente la scrittura del (OMISSIS) stipulata tra Intesa ed Emmetre, che, peraltro, la stessa Corte territoriale aveva riconosciuto essere rafforzativa della successiva assunzione in solido delle obbligazioni assunte da Manifattura di Nocera Inferiore e di Emmetre, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La lettera ora richiamata confermava il contenuto della polizza fideiussoria in questione. La stessa avrebbe dovuto essere letta ed interpretata alla luce delle precedenti scritture intercorse tra tutte le parti.

Il non averlo fatto comportava una evidente violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. e dei principi che regolano la interpretazione dei contratti.

Anche queste censure sono in parte infondate, in parte inammissibili.

Si rinvia a quanto già esposto nel motivo che precede in ordine al complesso degli accordi stipulati dalle parti.

Il richiamo alle scritture del 1987, secondo la lettura data dalla sentenza impugnata, è funzionale a motivare la autonomia della obbligazione di Emmetre rispetto a quella, pacificamente nulla, di Manifattura di Nocera Inferiore – che i giudici di appello hanno considerato avere solo funzione rafforzativa della prima, e perciò, solidale.

Quanto alla denuncia di violazione dell’art. 1362 c.c. e segg., è appena il caso di richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale è inammissibile, in sede di ricorso per Cassazione, la censura relativa alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, qualora la parte ricorrente si limiti a riportare nella rubrica gli artt. 1362 e 1363 c.c. senza specificare le ragioni e il modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione.

Con il quarto, ed ultimo, motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c. e dei principi che disciplinano la rilevanza della nullità parziale, violazione e falsa applicazione dell’art. 1262 c.c., e segg., e dei principi che disciplinano la interpretazione dei contratti – in quanto la Corte territoriale aveva del tutto erroneamente ritenuto che i contraenti (Intesa ed Emmetre) avrebbero concluso il contratto anche senza la assunzione di obbligazione solidale ritenuta dalla stessa Corte violazione e falsa applicazione dell’art. 1939 c.c., avendo la Corte di appello escluso la nullità della fideiussione prestata dal FATA, con riferimento ad un contratto nullo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Anche questa ultima censura è priva di fondamento.

La Corte territoriale, richiamando la documentazione prodotta, ha sottolineato che la obbligazione era stata assunta da Emmetre, che si era direttamente obbligata ad adempiere a quanto stabilito nella scrittura.

Questa ultima società, ha rilevato la stessa Corte, in quanto unica titolare dell’intero capitale sociale di Manifattura di Nocera Inferiore “era in realtà l’effettiva obbligata nei confronti della Intesa s.p.a., essendo sia di fatto che giuridicamente in grado di determinare il comportamento della controllata”.

Da questa premessa discendeva, secondo la Corte che eventuali rilievi di nullità ex art. 2358 c.c. relativi a Manifattura di Nocera Inferiore (in quanto società controllata) non potevano riguardare la controllante Emmetre, indicata dai giudici di appello come obbligata principale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1939 c.c. che sancisce l’invalidità della fideiussione nel caso di invalidità’ dell’obbligazione principale.

La nullità riguardante la obbligazione della prima società non poteva estendersi al di là della stessa, considerato che la nullità riguardava la situazione di controllo e non poteva riguardare anche la controllante.

Con accertamento di merito, anche esso incensurabile in questa sede, la Corte territoriale ha escluso che la nullità della obbligazione di Manifattura di Nocera Inferiore potesse comunque condurre alla nullità dell’intero contratto, ex art. 1419 c.c. (costituendo la stessa una obbligazione accessoria e rafforzativa sostanzialmente ininfluente ai fini del funzionamento del complesso accordo di riconversione industriale di cui la Manifattura di Nocera inferiore doveva considerarsi oggetto, più che vera coobbligata solidale – secondo gli accordi contenuti nelle scritture contrattuali, concernenti, tra l’altro, il trasferimento dell’intero suo pacchetto azionario da Intesa s.p.a., società del gruppo ENI, a Emmetre).

Il tenore letterale dell’art. 7, penultimo comma, della scrittura del 5 agosto 1987 escludeva, in particolare, che si fosse in presenza di una promessa di fatto del terzo (art. 1381 c.c.). Infatti, la promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo, contemplata dall’art. 1381 c.c., è configurabile quando il terzo non sia già giuridicamente vincolato ad assumere l’obbligo o tenere il comportamento oggetto della promessa, mentre, nel caso di promessa dell’adempimento del terzo ad una sua pregressa obbligazione, l’atto non è inquadrabile nella previsione del citato art. 1381 c.c., ed è invece idoneo ad integrare gli estremi della fideiussione, a condizione che la promessa medesima assuma, peraltro, i connotati della garanzia dell’adempimento altrui.

L’art. 12 dello stesso accordo aggiungeva che Emmetre si era impegnata a far sottoscrivere l’accordo, assumendo in solido con la parte acquirente tutte le obbligazioni a quest’ultima derivanti dall’accordo stesso.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi, in relazione alla complessità delle questioni trattate e dell’esito complessivo della controversia, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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