Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19285 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. I, 07/07/2021, (ud. 24/06/2021, dep. 07/07/2021), n.19285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.H., rappr. e dif. dall’avv. Mariacristina Trivisonno,

avvmariacristinatrivisonno.cnfpec.it, come da procura allegata in

calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e difeso

ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Campobasso 16.4.2020, n.

729/2020, in R.G. 191/2020;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 24.6.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. M.H. impugna il decreto Trib. Campobasso 16.4.2020, n. 729/2020, in R.G. 191/2020 di rigetto del ricorso (in riassunzione) avverso il provvedimento dell’Unità Dublino che, in data 1.10.2018, ne disponeva il trasferimento in Germania, quale Stato competente a provvedere sulla richiesta di asilo;

2. il tribunale, per quanto qui di interesse, ha ritenuto che non sussistevano le condizioni di deroga alla affermata competenza, secondo il Regolamento (UE) n. 604/2013, in quanto per un verso erano assenti le prospettate carenze del sistema tedesco in punto di procedura di asilo e condizioni di accoglienza e, per l’altro, il Pakistan (Paese di provenienza del richiedente)non risultava contrassegnato da guerra civile o generalizzato conflitto armato interno;

3. il ricorrente propone un unico complesso motivo di ricorso, cui si oppone il Ministero-Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione (Unità Dublino) con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo si deduce la violazione degli artt. 4 e 5 Reg. n. 604/2013, nonchè il vizio di motivazione, posto che il tribunale non ha verificato l’avvenuto rispetto delle garanzie partecipative di M. e non ha riscontrato se questi avesse ricevuto le necessarie informazioni, nonostante si trattasse di questione dedotta nel ricorso in riassunzione e oggetto di discussione fra le parti; si assume, in particolare, che il giudice del merito avrebbe omesso ogni argomentazione in ordine alle finalità da attribuire al mod. C3 (prestampato a risposta necessaria, titolato “colloquio personale sottoscritto con firma illeggibile da un mediatore culturale non identificato nel corpo dell’atto), sul valore della dichiarazione dell’istante in calce al documento, sulle garanzie per i richiedenti asilo D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 10 e sulla loro esclusiva riferibilità o meno alla diversa procedura per la domanda di protezione internazionale e, infine, sulla mancata produzione in giudizio da parte della PA di una copia dell’opuscolo informativo asseritamente consegnato al ricorrente;

2. il motivo deve essere respinto;

3. in primo luogo, appare del tutto omessa la contestazione della principale e complessa ratio decidendi reiettiva del ricorso in riassunzione, avendo con chiarezza il tribunale escluso ogni riscontro sia di carenze del sistema della Germania nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, sia di guerra e conflitto armato in Pakistan; tale fondamentale parte argomentativa si dà carico, all’evidenza, della verifica delle cd. condizioni discrezionali di cui all’art. 17 Regolamento (UE) 604/2013, così operando un controllo anche giurisdizionale innanzitutto della decisione dell’Unità Dublino di non esaminare la domanda in deroga alla competenza; sul punto, questa Corte ha statuito che il ricorso alla “clausola discrezionale”, prevista dall’art. 17, par. 1, del regolamento (UE) n. 604 del 2013 (cd. regolamento Dublino III), di natura facoltativa, “è demandato all’Amministrazione (e segnatamente all’Unità di Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno), in ragione delle considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, che ne determinano l’esercizio, e non può essere operato direttamente dal giudice ordinario, fermo restando che la relativa scelta non rimane al di fuori di ogni controllo, sicchè il rifiuto di esercitare tale facoltà, risolvendosi nella decisione di trasferire il cittadino straniero, può essere contestato in sede giurisdizionale, mediante l’impugnazione di tale decisione, al fine di verificare se l’Amministrazione abbia esercitato la propria discrezionalità in violazione dei diritti soggettivi riconosciuti al richiedente asilo dal regolamento menzionato e, più in generale, dall’impianto normativo eurounitario (Cass. 23724/2020);

4. di fatto, e peraltro, al di là del perimetro di controllo esercitato dal tribunale sulla decisione dell’Unità Dublino, circoscritto o meno che sia solo agli aspetti essenziali propri dei diritti fondamentali, si tratta di pronunzia da cui traspare che quel giudice è stato effettivamente investito dal ricorrente esattamente delle circostanze alternative a quelle che avrebbero fondato, come hanno fondato, la decisione di ritrasferimento in Germania; il che si traduce nella conferma che il richiedente ha pienamente potuto esercitare, proprio partecipando al procedimento di cui agli artt. 4-5 Regolamento Dublino (UE) n. 604/2013 e dunque in modo effettivo, i diritti cui è finalizzato il complesso delle informazioni ivi descritte;

5. a fronte della riconosciuta acquisizione (pag. 5-7), in sede di colloquio con il mediatore effettivamente tenutosi, dell’opuscolo informativo redatto secondo standard comunitario, proprio la difesa esplicata avanti al tribunale mette in luce allora e comunque l’assenza di lacune nel citato procedimento partecipativo, per il quale tra l’altro questa Corte ha stabilito, secondo un orientamento, che “il giudice ordinario nazionale non può annullare il provvedimento dell’Amministrazione sulla base della violazione di norme procedurali verificatasi nel corso della procedimento (nella specie, il tribunale aveva riscontrato la dedotta violazione degli artt. 4 e 5 del reg. Dublino III, rispettivamente, relativi alla omessa comunicazione di informazioni sulla procedura ed all’omesso colloquio con il richiedente)” (Cass. 23584/2020); alla medesima conclusione può invero giungersi, nella fattispecie, anche considerando la tesi di un più penetrante possibile sindacato di legalità dell’atto e dunque del procedimento che l’ha contrassegnato fino alla decisione dell’Unità Dublino, come ritenuto, più rigorosamente, da Cass. 21553/2020 (ripresa da Cass. 8282/2021) per la quale il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, pur inserendosi nel contesto relativo alla domanda di protezione internazionale, è dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale, configurandosi quale procedimento d’ufficio, regolato dal Regolamento (UE) n. 604 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che, all’art. 4, intitolato “Diritto di informazione”, prescrive (in particolare nei commi 2 e 3) che l’informazione essenziale sia fornita per iscritto attraverso uno specifico “opuscolo comune”, redatto in conformità al medesimo regolamento, funzionale ad informare l’interessato sulle finalità del regolamento e sulle conseguenze dell’eventuale presentazione di un’altra domanda in uno Stato membro diverso; si tratta, nella vicenda, di circostanza in sè avvenuta, non essendo stata contestata la trasmissione del documento Allegato X Reg. 1560/2003 ai sensi dell’art. 4 Reg. n. 604/2013 (ma solo la sua mancata produzione in giudizio), nè la tenuta del colloquio (parimenti verbalizzato già in sede di compilazione del modulo C3) ex art. 5 Reg. n. 604/2013 in presenza di mediatore a conoscenza della lingua e in funzione di interprete (fatto in sè non censurato con querela di falso);

6. non appare poi nemmeno contestato che l’opuscolo ricevuto inerisse a tutte le informazioni proprie del procedimento che, secondo Cass. S.U. 8044/2018, è unitario e, come tale, ben si appresta ad articolarsi nell’unica consegna in forma cartacea di un documento informativo coerente con la regola di cui all’art. 4 Reg. n. 604/2013 e riportante anche le informazioni più ampie previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, come riferito nello stesso ricorso (a pag. 6) in sede di riepilogo e trascrizione dell’atto amministrativo dell’Unità Dublino; la doglianza del ricorrente è del tutto vaga quanto all’esistenza della sottoscrizione di ricezione (che non viene negata, nè s’impugna l’atto con querela di falso), mentre s’invoca un generico dovere del tribunale di accertare “il valore della dichiarazione del richiedente in calce al documento stesso” ed un ancor più inesplicato quadro alternativo fattuale che il ricorrente avrebbe potuto rappresentare in un incerto e diverso colloquio (pag.7-8), sottoscrizione e colloquio dei quali non è affatto predicata la non effettuazione;

7. osserva infine il Collegio che proprio l’art. 4 Regolamento n. 604/2013 attiva un obbligo di coordinamento e consegna delle informazioni a carico dello Stato avanti al quale sia presentata la domanda di protezione di cui all’art. 20 par. 2, cioè – secondo il par. 1 – “presentata per la prima volta”; ove la domanda di protezione sia invece mirata ad impegnare una decisione dell’Unità Dublino che, disconoscendo la competenza del nuovo Stato adito, ha disposto il trasferimento del richiedente nello Stato in cui analoga istanza era già stata presentata (come nella fattispecie in esame, in cui la procedura amministrativa in Italia è culminata nella conferma della competenza dello Stato di prima accoglienza e domanda (art. 7 Reg. cit.), nonchè nel non utilizzo delle clausole discrezionali di cui all’art. 17 Reg. cit.) la latitudine della necessaria conoscenza dei diritti che si vuole siano assicurati al richiedente mediante un adeguato supporto informativo è diversamente orientata e necessariamente vertente sui dati e le condizioni rilevanti proprio per la corretta identificazione dello Stato membro competente ad esaminare la nuova, ma non più prima, domanda; il diritto all’informazione di cui all’art. 4 Reg. cit., dunque, deve in via essenziale essere soddisfatto mediante l’elargizione – strutturata anche mediante il colloquio di cui all’art. 5 – di tutti gli elementi che possono condurre a sovvertire la competenza dello Stato già adito, a tale stregua assumendo rilevanza l’eventuale violazione procedimentale solo ove abbia impedito lo sviluppo di una domanda di asilo per la quale si chieda un controllo di (nuova) competenza e la possibile decisività degli eventi alla base delle menzionate clausole discrezionali di deroga di cui agli artt. 16-17 Reg. n. 604/2013, elementi nella specie assolti;

il ricorso va pertanto respinto, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e specifica liquidazione come meglio in dispositivo, riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. S.U. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA