Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19285 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 06/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7235-2016 proposto da:

GSE SERVICE SRL, in liquidazione, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO DE CHIARO;

– ricorrente –

contro

G.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8009/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 14 dicembre 2015, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di Benevento, accoglieva la domanda proposta da G.E. nei confronti della G.S.E. service s.r.l. (d’ora in avanti: GSE) accertando che, nel corso del periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze della detta società, il G. aveva espletato mansioni di macellaio (e non di apprendista macellaio) ed aveva svolto lavoro straordinario e condannando la GSE al pagamento della complessiva somma di Euro 8.269,15, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la GSE affidato a due motivi;

che il G. è rimasto intimato;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la GSE ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui si insiste per l’accoglimento del ricorso dissentendosi dalla proposta del relatore;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 116 c.c. in quanto la Corte di Appello, nel procedere alla ricostruzione dei fatti di causa aveva valutato solo le deposizioni dei testi indotti da parte ricorrente senza considerare le dichiarazioni di segno totalmente diverso rese dai testimoni di parte resistente e senza dare ragione di questa scelta; con il secondo motivo viene denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la Corte territoriale omesso di scrutinare “prove e documenti depositati in primo grado” e per avere con una motivazione insufficiente ritenuto prove piene quelle fornite dal lavoratore e solo indizi gli elementi forniti dalla società;

che entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili in quanto finiscono con il sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, ex plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che il secondo motivo è inammissibile anche perchè prospetta il vizio di motivazione insufficiente non più ammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 così come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) conv. con modifiche in L. 7 agosto 2012, n. 134 nella interpretazione fornitane dalle Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014);

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo il G. rimasto intimato;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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