Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19284 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19284 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

L./

ORDINANZA
sul ricorso 11853-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
METROPOL SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in, ROMA, VIA LA SPEZIA
95, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA DE PASQUALE,
che la rappresenta e difende;
– con troricorrenei contro
GALLO MASSIMO, TOTO GIULIA, ANTONUCCI GUIDO
BENIAMINO, TOTO ROSA, TOTO OTTAVIO EMILIO;

Data pubblicazione: 19/07/2018

- intimati avverso la sentenza n’, 3485/3/2016 della

commissimEir

RIBMTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il
07/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Calabria che aveva dichiarato inammissibile l’appello dello
stesso Ufficio contro la decisione della Commissione tributaria
provinciale di Cosenza, la quale, in accoglimento del ricorso
della s.r.l. Metropol nonché di Massimo Gallo, Giulia Toto,
Guido Beniamino Antonucci, Rosa Toto e Ottavio Emilio Toto,
aveva annullato un avviso di liquidazione per imposta
ipotecaria e di registro, relativo all’anno 2010;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il
gravame doveva essere dichiarato inammissibile, giacché
l’appellante non aveva fornito la prova della notifica del ricorso
introduttivo del grado, depositando solo la ricevuta di
spediziOne postale unitamente al ricorso e non potendo
neppure valere un eventuale deposito della ricevuta in sede di
udienza;
Considerato:
che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in un unico
motivo, col quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 53 e 22 del D.Lgs. n. 546/92, nonché
Ric. 2017 n. 11853 sez. MT – ud. 05-07-2018
-2-

non partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO

33, 14 e 17 D.M. 9/04/2001, in relazione all’art. 360 n. 4
c.p.c., gonché 2699 c.c.n relazione all’al. 360 n. 4 c.p.c.;,
che l’Agenzia sostiene come il termine per la costituzione in
giudizio dell’appellante non sia ancorato alla data di spedizione
del ricorso, ma a quello della sua ricezione da parte del

momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire
prova della intempestività del ricorso, tale da giustificare una
declaratoria di inammissibilità, essendo fra l’altro stato
tempestivamente prodotto l’avviso di ricevimento del plico;
che, fra gli intimati, si è costituita unicamente la Metropol
s.r.I.;
che la censura è fondata;
che questa Corte a Sezioni Unite, nelle recentissime sentenze
nn. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017, ha affermato, con
riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario,
a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni
per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante,
che si avvalga per la notificazione del servizio postale
universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del
ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma
dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o
dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”;
2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o
dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del
servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o
l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del
destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la
ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento
medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio
Ric. 2017 n. 11853 sez. MT – ud. 05-07-2018
-3-

destinatario, sicché il mancato deposito della ricevuta al

postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio
timbro datario, solo in taLcaso, essendo l’iyviso di ricevimer,to
idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la
legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in
mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o

di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la
ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come
avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione
dell’atto o della sentenza”;
che, in particolare, dagli atti risulta che è stato prodotto
l’avviso di ricevimento sottoscritto da ciascuno dei destinatari,
con il timbro dell’Ufficio Postale e le date stampigliate del 18,
19 e 21 marzo 2014;
che la decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai
principi di diritto sopra esposti;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Calabria, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione ,Regionale della Calabria, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 5 luglio 2018
Il Presi
Dr. Marcell

cobellis

comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso

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