Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19284 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 16/09/2020), n.19284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Tony – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 822-2014 proposto da:

SOCIETA’ ABRUZZESE AUTOTRASPORTI SAA SRL, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato ERIKA

GIOVANNETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANO MILIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 2019 tempore,

elettivamente domiciliato ROMA VIA DEI 6056 PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 467/2013 della COMM. TRIB. REG. dell’Abruzzo,

SEZ. DIST. di PESCARA, depositata il 25/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/11/2019 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– La Società Abruzzese Autotrasporti Srl (di seguito, SAA o la contribuente) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Aquila, sezione staccata di Pescara (CTR) n. 467, depositata il 25/9/2013, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da SAA per l’annullamento dell’avviso di accertamento ai fini Ires, Iva, Irap, e connesse sanzioni, relativo all’anno di imposta 2006;

– dall’esame della sentenza di appello si evince che l’Ufficio aveva ripreso a tassazione le fatture emesse dalla società Tir Express, avendole ritenute afferenti a prestazioni inesistenti, poste in essere con un sistema di interposizione, così descritto:

– la società Tir ha acquisito il capitale della SAA e la interpone nei rapporti con i clienti; la contribuente ottiene detrazioni di imposta sulle fatture ricevute da Tir; Tir non versa l’imposta dovuta all’erario e, per evitare la riscossione coattiva del debito, si spoglia dei suoi beni che vengono acquisiti dalla contribuente; questa conferisce in comodato gratuito gli automezzi a Tir che se ne serve per effettuare i trasporti per conto dei clienti; il servizio viene fatturato ai clienti dalla contribuente che remunera le prestazioni di Tir, ricevendo fattura;

– la CTR, premesso che gli uffici, al fine di accertare la manovra elusiva del contribuente, possono avvalersi della “prova per presunzioni”, dopo ampio excursus di giurisprudenza sui principi in materia di accertamento, ritiene fondato l’appello dell’ufficio, nei termini fattuali riportati in sentenza, e legittimo anche “il recupero operato dall’agenzia in ordine ai costi relativi a fatture emesse, infatti non sono sufficientemente provati i costi sosten(u)ti dalla SAA”;

– il ricorso, illustrato con memoria, è affidato a quattro motivi;

– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 132,359 c.p.c., e art. 119 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4) e 5)”;

– evidenzia che il giudice di appello aveva riformato la sentenza di primo grado senza fornire nessuna indicazione idonea a ricostruire il percorso logico seguito, mancando la, se pur concisa, indicazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione; la CTR, a suo avviso, aveva omesso di esplicitare le ragioni per cui aveva ribaltato le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, ponendosi in contrasto con i principi della giurisprudenza (penale) che per la riforma della sentenza di primo grado richiede una motivazione rafforzata;

– il motivo è infondato: si osserva in primo luogo che non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza penale che, per la riforma in appello di una sentenza assolutoria di primo grado, richiede una motivazione rafforzata, altri essendo i valori (in primis, la libertà personale) tutelati in ambito penale rispetto a quelli (di natura economica) che vengono in rilievo in questa sede;

– parimenti infondata è la censura, promiscuamente formulata, di invalidità della motivazione, in quanto la CTR, dopo aver ricostruito nella parte espositiva le posizioni delle parti, ha ritenuto in quella motiva che gli elementi forniti dall’ufficio integrassero presunzioni idonee per far ritenere che le operazioni poste in essere dalla contribuente fossero prive di “reale contenuto economico diverso dal risparmio”, così che, non avendo la contribuente fornito la prova della legittimità e correttezza delle detrazioni era legittimo il recupero dei costi relativi alle fatture emesse;

– in tal modo la CTR ha reso una motivazione che supera il minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; va ribadito infatti che:

– “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01); -“La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

– Con il secondo motivo di ricorso, la SAA deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3”, per aver la CTR ritenuto corretto l’operato dell’ufficio in conseguenza di una erronea applicazione della norma richiamata;

– osserva che l’ufficio, dopo aver operato un erroneo richiamo allo schema dell’interposizione fittizia, non aveva fornito alcun elemento certo al quale ancorare la propria ricostruzione, non considerando che la contribuente aveva remunerato la Tir Express per i trasporti effettuati, ricevendo i pagamenti dagli utenti finali; le conclusioni cui era giunta la CTR si ponevano in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la prova dell’evasione fiscale competeva all’ufficio; la CTR a sostegno del proprio giudizio aveva affermato come la prova per presunzioni potesse fondarsi sul rinvenimento di documentazione extracontabile, circostanza che nel caso in esame non era mai stata contestata;

– il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza;

– la sentenza gravata ha affermato che, al fine di accertare la manovra elusiva della SAA, gli uffici possono avvalersi di un quadro indiziario costituito da una serie di fatti che si palesano obiettivamente connotati dal requisito della gravità, precisione e concordanza, da cui sia possibile ricavare la prova della irragionevolezza delle operazioni poste in essere mediante utilizzo di schemi negoziali tipici e atipici;

– l’affermazione si pone in linea con il costante orientamento di questa Corte per il quale (cfr. Cass. n. 22801/2014), in tema di prova per presunzioni, spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (conf. Cass. n. 17628/2007);

– nel caso in esame, la CTR, con valutazione di fatto, ha richiamato l’esito dei controlli effettuati dai quali non è emersa alcuna corrispondenza, accordi scritti tra SAA e Tir e l’impossibilità della prima di fornire un servizio ai clienti finali, da ciò ricavando l’illegittimità delle detrazioni d’imposta e l’inesistenza dei costi sostenuti;

– a sua volta, la contribuente nel suo motivo si limita ad una generica censura relativa al travisamento dell’attività di accertamento, ma non fornisce nessun elemento in grado di contrastare la valutazione compiuta sul punto dalla CTR e si pone in contrasto a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, secondo cui il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata;

– inoltre, la contribuente non solo si astiene dall’indicare quali siano le ragioni in forza delle quali le argomentazioni della CTR non possono essere condivise, limitandosi a riproporre la propria tesi, ma trascura che il vizio di violazione (o falsa applicazione) di legge può essere formulato solo assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile, del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbero ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715).

– Con il terzo motivo di ricorso, si duole della “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 37, (recte, n. D.P.R. n. 600 del 1973), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3”, per aver la CTR ritenuto applicabile la norma richiamata non considerando che il principio in esame avrebbe potuto trovare applicazione se l’attività di accertamento fosse stata posta in essere nei confronti della Tir Express, e non della SAA, che è stata remunerata per servizi prestati nei confronti di clienti; aggiunge che le argomentazioni della CTR erano in contrasto con la giurisprudenza dalla medesima dichiarata applicabile, secondo cui “l’interposizione fittizia ha come presupposto necessario la partecipazione all’accordo simulatorio non solo dell’interponente e dell’interposto, ma anche del terzo contraente”;

– la censura è inammissibile;

– il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di Cassazione) in relazione alla ricostruzione della fattispecie concreta;

– pacifico quanto precede, si osserva che nella specie la contribuente pur invocando che la CTR, in tesi, ha malamente interpretato la disposizione di legge indicata nell’intestazione del motivo, non consente alla Corte di comprendere quale sia il fatto da cui deriva la dedotta violazione di legge;

– una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che nella specie deve ulteriormente ribadirsi, ritiene inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312).

– Con il quarto motivo la contribuente deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, per non aver la CTR considerato che lo schema della interposizione fittizia richiede una struttura necessariamente tripartita, con la partecipazione necessaria all’intesa del terzo contraente; nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva rilevato che non vi era stato nessun coinvolgimento degli utenti finali;

– evidenzia ancora che in relazione all’anno 2004, la contribuente aveva concordato con l’ufficio tributario la dichiarazione dei redditi senza stralcio di partite o rilievi sui rapporti tra Tir Express ed i clienti finali della contribuente;

– la censura è infondata, atteso che la lacunosa descrizione della fattispecie non consente di apprezzare la rilevanza del dato assertivamente pretermesso;

– si osserva, inoltre, che, attesa la autonomia fattuale e giuridica dei singoli periodi di imposta, nessuna incidenza in termini di acquiescenza può formularsi sul comportamento, ancora una volta meramente assertivo, tenuto dall’ufficio in una diversa annualità;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

 

 

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