Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19284 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BALDASSINI TOGNOZZI PORTELLO COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. già

BALDASSINI TOGNOZZI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. e già BALDASSINI:

TOGNOZZI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale

rappresentante pro tempore F.R., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ATTILIO 1392 “RIGGERI 106, presso lo studio

dell’avvocato TAMPONI MICHELE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CESARONI MASSIMO giusta delega o margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A. (OMISSIS), B.P.

(OMISSIS) in proprio e quali eredi di M.T.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BELLI 36, presso lo studio

dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ULIVI GIANNOTTO, RUDALLI MAURIZIO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

RODOLFO BORGHINI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 184 8/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

SEZIONE 2^ CIVILE, emessa il 12/7/2005, depositata il 19/12/2005,

R.G.N. 161/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I signori M.T., B.A., B.P., premesso di aver prestato una fideiussione alla Banca Nazionale della Agricoltura filiale di Firenze la garanzia di uno scoperto di conto corrente della s.r.l. Rodolfo Borghini, e di aver corrisposto alla Banca le somme relative a tale scoperto, in seguito a procedura monitoria intrapresa contro il debitore principale soc. R. Borghini, proponevano azione di regresso nei confronti dalla spa BALDASSINI TOGNOZZI, subentrata alla società Borghini per il conferimento della azienda e relativi debiti e crediti, come da atto del notaio Barnini del 6 novembre 1990.

2. I fideiussori chiedevano al Presidente del Tribunale di Firenze la emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della società Baldassini Pagnozzi. Il decreto -di cui non appare indicato lo importo nella sentenza ora impugnata, nè risulta precisato dalle parti in lite – era opposto dalla società ingiunta con contestuale citazione dinanzi al Tribunale di Firenze. Resistevano i fideiussori e la s.r.l. Rodolfo Borghini, di cui era disposta la integrazione del contraddittorio.

3. Il Tribunale di Firenze, sezione stralcio, con sentenza del 25 ottobre 2002, rigettava la opposizione confermando il decreto opposto e condannava la Baldassini Tognozzi a rifondere le spese di lite.

4. Contro la decisione proponeva appello la suddetta società, chiedendone la riforma e lo annullamento del decreto per la inesistenza del credito azionato; resistevano i fideiussori e la soc. in liquidazione Eredi M.T..

5. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19 dicembre 2005, rigettava lo appello, confermando la sentenza impugnata e condannando la appellante alle spese del grado.

6. Contro la decisione ricorre la spa Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni Generali, avente causa dalla Baldassini Tognozzi, deducendo unico motivo di ricorso; resistono con controricorso B.A. e B.P. in proprio e quali eredi di M.T., e con memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve ritenersi inammissibile la produzione allegata alla memoria della sentenza n .6740 del 2010, che annulla un lodo del Collegio arbitrale del 1^ luglio 1996, pronunciato tra la società Rodolfo Borghini e la spa Baldassini Tognozzi. Tale documento non attiene ai fatti di causa e non rientra tra le produzioni ammissibili in questa sede.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione al motivo dedotto, di cui per chiarezza si offre una sintesi descrittiva.

Deduce il ricorrente “Violazione e o falsa applicazione dello art. 1950 c.c., anche con riferimento allo art. 1951 e 1936, in relazione allo art. 1936 c.c.”.

Nel corpo del motivo – da pag. 6 a pag. 9 – non si contesta il fatto storico descritto dalla Corte di appello a ff 4 della motivazione, che accerta nello ambito della cessione di azienda tra le due società, e attraverso la analisi della perizia di conferimento la successione a titolo particolare nei debiti e crediti relativi – ma si contesta in tesi la possibilità di tale cessione, sostenendosi che la titolarità del regresso spetta solo al fideiussore principale contro il debitore principale e non anche al terzo acquirente a titolo particolare della azienda.

In ordine alla formulazione del motivo, come error in iudicando, deve in primo luogo rimarcarsi il difetto di autosufficienza, unitamente al difetto di specificità. Il fatto storico costituente res controversa, descritto nella introduzione ai motivi della decisione, viene rappresentato in termini di cessione da parte della Borghini Costruzioni alla società Baldassini Tognozzi di tutti i suoi beni aziendali compresi i debiti ed i crediti; in particolare la perizia di conferimento espressamente considerata a ff. 4 della motivazione conferma tale cessione e la successione a titolo particolare.

Pertanto il difetto di autosufficienza consiste nel non voler riprodurre i documenti, peraltro versati in atti, da cui desumere la esistenza o la contestazione della cessione, che viene invece considerata come improponibile in astratto, con riferimento ad una situazione diversa da quella reale. Al difetto di autosufficienza segue il difetto di specificità, posto che non viene contestata la chiarissima ratio decidendi della Corte di appello, sia in merito alla legittimazione dei richiedenti ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del cessionario, sia nel vantare una ragione di credito, avendo gli stessi onorato la garanzia. Per tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato non sussistendo alcuna violazione delle norme sostanziali invocate e non avendo la censura considerato la coerenza della ratio decidendi espressa nella motivazione della Corte di appello.

Sussistono giusti motivi per la complessità e peculiarità del caso per compensare tra le parti costituite le spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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