Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19284 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 06/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19284

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5054/2016 proposto da:

E.A., già titolare di laboratorio di maglieria artigianale,

elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE ANGELICO, 261, presso lo

studio dell’avvocato DOMENICO ARTUSA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENRICO VACCARI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1538/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 7 gennaio 2016, la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della decisione del primo giudice che l’aveva accolta, rigettava l’opposizione proposta da E.A. contro il verbale ispettivo dell’INPS del 10.4.2009 con il quale erano state accertate omissioni contributive per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni e somme aggiuntive, pari ad Euro 49.954,00 relative al mancato versamento dei contributi sulla retribuzione dovuta in forza del CCNL, ai sensi della L. 7 dicembre 1989 n. 389 nonchè per i periodi di lavoro irregolare concernenti la posizione di una lavoratrice;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’ E. affidato a due motivi cui l’INPS resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di Appello attribuito al verbale ispettivo una valenza probatoria privilegiata riconoscendo valore preminente al contenuto dello stesso rispetto alle dichiarazioni rese dai testi escussi ed alle risultanze del libro matricola, con una errata valutazione delle risultanze istruttorie che, invece, se operata correttamente, avrebbe evidenziato come l’INPS non avesse assolto all’onere di provare i fatti costitutivi delle pretese creditorie vantate; che con il secondo motivo viene dedotta errata interpretazione della L. 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1, nonchè carenza di motivazione in quanto erroneamente il giudice del gravame aveva sostenuto che ai fini contributivi la base imponibile era rappresentata dalla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore per tipologia di rapporto indicata senza che potesse assumere rilievo l’entità della retribuzione effettivamente corrisposta mensilmente in considerazione delle sospensioni dal lavoro concordate tra datore di lavoro e lavoratore;

che il primo motivo è infondato avendo la Corte di Appello fatto corretta applicazione del principio secondo cui il verbale ispettivo pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi) restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 23800 del 07/11/2014; Cass. 14965 del 06/09/2012; Cass. 9251 del 19/04/2010 ex multis); ed infatti, dalla impugnata sentenza emerge che il giudice del gravame ha scrutinato il contenuto del verbale ispettivo apprezzandolo liberamente ed operando un complessivo esame delle risultanze istruttorie sulla scorta di una motivazione priva di contraddizioni (in cui vengono valutate le dichiarazioni rese in sede di ispezione e si indicano anche le ragioni per le quali sono ritenute più attendibili di quelle raccolte in sede di deposizione testimoniale);

che il secondo motivo è in parte infondato ed in parte improcedibile:

– è infondato in quanto l’impugnata sentenza si è uniformata al principio di diritto cui il Collegio intende dare continuità secondo cui ” L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dal D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito nella L. n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre – con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro – ai fini della determinazione della giusta retribuzione; nè è configurabile la violazione dell’art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell’assunzione di efficacia “erga omnes” dei contratti collettivi nazionali, essendo l’estensione limitata – secondo la previsione della legge – alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale e a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso”. (Cass. n. 4926 del 14/03/2016; Cass. n. 801 del 20/01/2012; Cass. n. 16 del 05/01/2012; Cass. n. 2758 del 08/02/2006 (Rv. 587071-01); peraltro, la Corte di Appello ha evidenziato che l’assunto secondo cui il CCNL di settore avrebbe consentito l’espletamento di un numero di ore e giornate inferiori a quello indicato dall’INPS nel verbale (40 ore settimanali e della retribuzione mensile) è rimasto del tutto privo di prova e tale affermazione non è stata oggetto di alcuna censura specifica;

– è improcedibile nella parte in cui si fonda sul CCNL “per lavoratori addetti alla piccola e media industria conto proprio e conto terzi tessile – abbigliamento – occhiali – spazzole – pennelli – giocattoli” non essendo stato detto contratto depositato unitamente al ricorso come richiesto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell’INPS;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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