Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19283 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17653-2018 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE

D’ORO 110, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE AMORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA CALLAIOLI;

– ricorrente –

contro

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

252, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SALVIATI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO MARTELLI;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 2797/2017 della CORTE D’APPELLO di

FIRENZE, depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Z.A., proprietario di un immobile in (OMISSIS), proponeva nei confronti di A.L., proprietario di immobile vicino, ricorso per denuncia di nuova opera.

Il Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, accoglieva con ordinanza la domanda e condannava il A. al ripristino dello status quo ante.

Contro il provvedimento il A. proponeva reclamo al collegio, che lo dichiarava inammissibile in base al rilievo che il provvedimento aveva natura sostanziale di sentenza, contro il quale il rimedio esperibile era l’appello.

Il A. proponeva appello dinanzi alla Corte d’appello di Firenze, che dichiarava inammissibile il gravame, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla data in cui fu proposto il reclamo, assunta quale dies a quo del termine breve per proporre l’appello.

Per la cassazione della sentenza A.L. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Z.A. ha resistito con controricorso.

Il primo motivo denuncia omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione.

La corte di merito non ha tenuto conto della specialissima situazione che si era determinata nel caso di specie, con la concomitanza del reclamo, la cui sorte si era appresa solo in un secondo tempo, e della successiva proposizione dell’appello.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c.

Solo la notificazione della sentenza determina la decorrenza del termine breve di impugnazione. La notificazione del reclamo non determina la decorrenza del termine di impugnazione non essendo il reclamo un mezzo di impugnazione.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

La corte d’appello ha fatto applicazione del principio secondo cui “il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva; detta tempestività deve valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante” (Cass. n. 9058/2010; n. 2478/2016; n. 17309/2017).

Al ricorrente non giova replicare che il reclamo contro ordinanza cautelare e l’appello contro il medesimo provvedimento non sono rimedi impugnatori omogenei.

Questa Corte ha infatti chiarito che “il principio secondo cui la notificazione dell’impugnazione, ancorchè quest’ultima sia inammissibile o improcedibile, equivale, sul piano della “conoscenza legale” da parte dell’impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata, si applica anche nell’ipotesi in cui la dichiarazione d’inammissibilità o d’improcedibilità non precluda la proponibilità di un diverso rimedio, il quale, pertanto, deve essere notificato nel termine “breve” decorrente dalla proposizione dell’impugnazione originaria” (Cass. n. 20547(2004).

In applicazione di tale principio Cass. n. 18793/2011, in una fattispecie identica a quella in esame, da un lato, ha riconosciuto in linea di principio ammissibile l’appello, non essendo applicabile, in dipendenza della non omogeneità dei rimedi, il principio di consumazione dell’impugnazione; dall’altro, ha riconosciuto che il termine di trenta giorni per la proposizione dell’appello decorreva dalla data in cui fu proposto il reclamo.

La sentenza è in linea con tali principi.

Essa ha riconosciuto l’inammissibilità dell’appello, in quanto la citazione fu consegnata per la notificazione il 25 ottobre 2011, oltre trenta giorni dal deposito del reclamo, avvenuto il 18 aprile 2011.

Il ricorso pertanto è rigettato.

Spese compensate.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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