Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19283 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. I, 07/07/2021, (ud. 21/05/2021, dep. 07/07/2021), n.19283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4748/2016 proposto da:

Federazione Italiana Comunità Terapeutiche – FTCT Ente Morale, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via P. Mercuri n. 8, presso lo studio

dell’avvocato Squarcia Emanuele, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6198/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/05/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che chiede che la Corte di

Cassazione voglia rigettare il proposto ricorso, ove non intenda

rimettere lo stesso alla pubblica udienza stante il portato

nomofilattico della decisione da prendere.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT), Ente morale senza scopo di lucro, dedito all’assistenza a persone bisognose, particolarmente attento al recupero di persone tossicodipendenti ed affette da HIV conclamato, avente quali uniche fonti di reddito donazioni volontarie e contribuzioni statali e/o comunitarie, aderiva per il periodo 1998 – 1999 al programma di interventi teso alla occupazione e valorizzazione delle risorse umane, e chiedeva al Ministero del Lavoro la erogazione dei previsti finanziamenti.

Il Ministero, con missiva 26 febbraio 1999, comunicò la ammissione al detto finanziamento, facendo presente che le somme impegnate sarebbero state erogate secondo tranches.

Il Ministero, approvati i piani, erogò determinate somme che successivamente la FICT avrebbe potuto utilizzare per pagare i servizi cui accedeva. A tal fine, il Ministero del Lavoro aveva emanato la circolare n. 4889 del 22 giugno 1995, e successivamente la nota n. 472 del 20 febbraio 2000, per disciplinare le erogazioni del denaro de quo. Successivamente, in data 9 maggio 2000, il Ministero adottò un c.d. vademecum, che consegnò materialmente a tutti gli Enti interessati, fra cui anche la FICT.

Il 19 dicembre 2001 la ricorrente ricevuta l’ultima rata di corresponsione, a saldo, dei progetti finanziati, in ossequio alle direttive della pag. 121 del vademecum fornito dalla p.a., spese nei 60 giorni successivi alla rimessione in suo favore la somma de qua, utilizzando cosi l’intero ammontare rimesso dal Ministero secondo il progetto presentato, approvato e finanziato.

In data il 26 marzo 2003 il Ministero, informalmente, comunicò l’intenzione di ottenere la restituzione della somma di Lire 251.442.272, poi ridotta, a seguito di spontanei chiarimenti dell’Ente morale, ad Euro 80.682,99.

Con atto di citazione 14 gennaio 2004, la FICT convenne innanzi il Tribunale di Roma il Ministero del Lavoro per ivi sentire dichiarare non dovuto quanto richiestogli da esso Ministero, e pari ad Euro 80.682,99, oltre interessi e comunque accertare che era stato da essa fatto legittimo affidamento sulle istruzioni impartite per iscritto dal resistente.

Si costituì il Ministero del Lavoro, chiedendo il rigetto della domanda della FICT e la sua condanna sul presupposto che la normativa comunitaria, direttamente efficace altresì nei confronti dei singoli, imponeva tout court il 31 dicembre 2001 come termine ultimo per l’utilizzo dei fondi mentre non vi sarebbe alcuna consequenzialità fra erogazione del saldo e quietanzamento dei costi impegnati.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 22 dicembre 2008 – 8 gennaio 2009, n. 133, accolse la domanda della attrice e dichiarò che nulla era da essa dovuto al Ministero del Lavoro per le causali in narrativa descritte e compensò fra le parti le spese di lite.

Con atto di citazione in appello in data 8 gennaio 2010, il Ministero impugnò la decisione di primo grado, articolando un unico complesso motivo di gravame, chiedendo la integrale riforma della sentenza gravata e per l’effetto l’accoglimento delle conclusioni già spiegate in primo grado.

Si costituì la FICT contestando l’atto di appello avversario e chiedendone il rigetto, perchè palesemente infondato in fatto ed in diritto, e spiegò appello incidentale in relazione alle spese di lite in quanto compensate.

Con sentenza 27 ottobre – 9 novembre 2015, n. 6198, notificata a mezzo PEC il 15 dicembre 2015, la Corte di Appello di Roma, in accoglimento del gravame, riformò la decisione di primo grado e compensò fra le parti le spese di lite.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione la FICT affidato a due motivi e memoria. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha resistito con controricorso.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitorie scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente FICT impugna la sentenza della Corte di Appello di Roma per violazione e falsa applicazione degli artt. 249 e 288 del Trattato Unione Europea ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la ricorrente aveva fatto affidamento sulle istruzioni impartire dal Ministero del Lavoro e si era attenuta scrupolosamente alle istruzioni del vademecum.

Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto.

Risulta incontestato che la FICT aveva ricevuta la ultima tranche di finanziamento (quella oggi in discussione) in data 19 dicembre 2001 ed erroneamente ne aveva disposto la contabilizzazione oltre il termine previsto dalla Direttiva per le società beneficiarie di fondi comunitari e cioè nei 60 giorni successivi invece che entro il 31/12/2011.

Il vademecum che avrebbe indotto la FICT a ritenere di poter effettuare i pagamenti anche oltre il 31/12/2001 non costituisce prova di un legittimo affidamento e nemmeno è decisiva la circostanza che dopo la adozione della Decisione de qua, e precisamente il 9 maggio 2000, il Ministero aveva inviato il ridetto vademecum, nel quale le nuove norme Europee venivano del tutto disattese, e si impartivano istruzioni difformi per la rendicontazione, non avendosi riguardo ad alcuna data fissa (il 31 dicembre), ma ad un lasso di tempo (gg. 60) successivo alla erogazione del denaro avvenuta il 19 dicembre 2000.

A tal riguardo questa Corte con Sez. 1 n. 4515/2019 ha affermato in caso analogo sovrapponibile a quello in esame che:” Non può avere rilevanza contraria il contenuto della circolare n. 22496, emessa il 24.4.01 dal Ministero della Previdenza Sociale (richiamata a pag. 25 del ricorso) che, ad avviso della ricorrente, avrebbe considerato praticabile una prassi di maggiore tolleranza, consentendo che la contabilizzazione da compiere entro il 31.12.2001 si riferisse alle spese impegnate anche se non effettivamente sostenute. Ciò sia perchè, anzitutto, le circolari non sono fonti del diritto e non hanno carattere vincolante nei confronti dei soggetti estranei all’Amministrazione che l’abbia emanata, sia per l’espressa norma contenuta nella scheda n. 4 della suddetta Decisione n. 1035/97 secondo il cui disposto le spese effettivamente sostenute devono corrispondere a pagamenti eseguiti da parte dei beneficiari finali, che siano comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi equivalente forza probante “(in termini, vedi anche Cass., n. 11800/15).

Ciò posto la Corte di Appello correttamente ha ritenuto che la FICT avrebbe dovuto attenersi alla Decisione della Commissione in data 8/10/199 secondo la quale il termine ultimo per spendere il finanziamento autorizzato era quello del 31/12/2001.

Questa Suprema Corte con n. 22318/2010, ha poi chiarito che le Decisioni sono comunque e tout court vincolanti sia per gli Stati che per i singoli cittadini, specie quando, come nel caso in esame, esse indichino “la data limite per la chiusura dei pagamenti connessi alle attività ammesse al programma”. Infatti “l’efficacia diretta delle norme comunitarie nell’ordinamento interno, prevista dall’art. 93 (ora 88) del Trattato CEE, si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell’esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l’incompatibilita o ne ordini la restituzione, e comporta l’invalidita e/o l’inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata, nonchè il divieto, espressamente previsto dall’art. 93 cit., di dare esecuzione alla misura fino a quando la procedura di verifica non abbia condotto ad una decisione finale della Commissione. Tale vincolo, avendo come destinatario non solo lo Stato membro, ma anche i soggetti dell’ordinamento interno, ivi comprese le autorità nazionali, amministrative e giurisdizionali, e traducendosi nell’obbligo di dare attuazione al diritto comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso, rende viziata da errore di diritto la sentenza del giudice interno che abbia ritenuto irrilevante la decisione con cui la Commissione abbia disposto la sospensione di una misura di aiuto fino all’esito della procedura di verifica”.

Ne deriva con tutta evidenza l’infondatezza delle doglianze in esame, posto che sia i regolamenti sia le decisioni della Commissione, secondo l’art. 249′ del Trattato UE, hanno efficacia immediata nell’ordinamento interno. In particolare, le decisioni della CE, in quanto tali, costituiscono atti vincolanti ed obbligatori nel sistema delle fonti comunitarie, così che i giudici nazionali degli Stati membri devono prenderle a riferimento come norme di diritto comunitario.

In definitiva, non merita censura la decisione impugnata sul punto, dovendosi ritenere conclusivamente che il mancato rispetto del termine ha determinato nella specie la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione delle somme Ne deriva l’infondatezza delle censure.

La circostanza che la Decisione de qua fosse diretta allo Stato membro, e non ai singoli, come si evince dalla lettera della sua intestazione, non appare rilevante non avendo il vademecum 2000, redatto dal Dicastero, natura di provvedimento od atto amministrativo.

Con il secondo motivo di ricorso la FICT ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello per violazione del principio della tutela dell’affidamento, norma non scritta del diritto Europeo e del diritto interno riconosciuta dall’art. 41 della Carta fondamentale dell’Unione Europea in quanto la ricorrente, facendo affidamento sulle istruzioni impartite dal Ministero del Lavoro si era attenuta scrupolosamente alle istruzioni del vademecum.

Il secondo motivo è infondato non potendo darsi qui rilievo alcuno alle prospettazioni di parte ricorrente circa l’esistenza di un legittimo affidamento ingenerato dalle condotte della stessa Pubblica Amministrazione, giacchè non è invocabile il principio della tutela dell’affidamento in quanto lo Stato membro, cui è demandata l’attuazione del progetto di finanziamento, deve rispettare le norme comunitarie, sicchè l’affidamento che il privato destinatario dei finanziamenti riponga nella condotta del Ministero potrebbe in astratto rilevare nei rapporti interni con i beneficiari dei finanziamenti, ma non potrebbe giustificare un’azione come quella in esame data la cogenza delle norme comunitarie.

Al riguardo, occorre altresì richiamare l’orientamento di questa Corte secondo cui, nei casi in cui l’Ente sovranazionale abbia rifiutato i finanziamenti, non è invocabile il principio del legittimo affidamento, che, anche alla stregua della giurisprudenza comunitaria, deve intendersi come affidamento non già, sic et simpliciter, nell’operato degli organi nazionali, bensì come affidamento nella regolarità delle procedure destinate ad accertare la compatibilità della concreta concessione dell’aiuto comunitario con le norme (anch’esse comunitarie) che lo prevedano, regolandone il regime, attesa l’assoluta inviolabilità dell’obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il Trattato (Cass., n. 4353/03).

Infine deve essere respinta l’istanza della ricorrente, qualora le richiamate norme comunitarie non fossero considerate rilevanti, di rimettere alla Corte di Giustizia unionale le questioni relative alla corretta interpretazione delle suddette norme ritenute rilevanti ai fini della decisione, a norma dell’art. 267 del Trattato dell’Unione Europea. Occorre osservare che in realtà l’istanza, con cui la ricorrente chiede la rimessione pregiudiziale, alla Corte di Giustizia, ex art. 234 del Trattato, della questione (posta dalla Corte di merito, sulla base delle decisioni C (94) 3492 e 3495), volta a chiarire se il riconoscimento dei rimborsi a saldo debba intendersi sottoposto, pena la non ammissione al rimborso, al riscontro dell’effettivo pagamento delle somme entro il 31.12.2001 è inammissibile perchè, a prescindere da ogni considerazione sull’irritualità formale della richiesta, va aggiunto che, anche sotto un profilo sostanziale, l’istanza de qua non può essere presa in alcuna considerazione, non ricorrendone nella specie i necessari presupposti di legge, invero riscontrabili nella sola ipotesi di questioni di interpretazione delle norme del Trattato CEE applicabili in una fattispecie dedotta in giudizio che presentino margini di perdurante incertezza interpretativa da escludere nel caso in esame.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso proposto.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente che si liquidano in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA