Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19282 del 29/09/2016

Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23577/2012 proposto da:

BAGLIERI SCIBANO E C SAS, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante sig. S.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, V. PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPADA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SEBASTIANO SALLEMI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLONIA 7,

presso lo studio dell’avvocato EDVIGE ANNA MAGDA ALVINO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale notarile del Dott.

Notaio Z.M. in (OMISSIS) del (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

SALLEMI CARBURANTI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1032/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SPADA per delega non scritta;

udito l’Avvocato EDVIGE ANNA MAGDA ALVINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. G.G. citava dinanzi al Tribunale di Ragusa Baglieri Scribano & C. s.a.s., deducendo che con contratto di cessione d’azienda del (OMISSIS) aveva ceduto a Baglieri Scribano & C. s.a.s. un’azienda di distribuzione di carburanti e contestualmente concesso in comodato a tempo indeterminato alla stessa società il piazzale a servizio dell’impianto; la società poi, quando le era stata richiesta la restituzione, non vi aveva provveduto nonostante diffida; per questo l’attore proponeva domanda di rilascio del piazzale e di risarcimento dei danni.

Baglieri Scribano & C. s.a.s. si costituiva, resistendo e in particolare sostenendo che il contratto di comodato non era mai stato attuato ed era stato invece stipulato un contratto di locazione; chiamava altresì in causa Sallemi Carburanti s.r.l. – cui aveva concesso la gestione dell’azienda -, proponendo inoltre domanda riconvenzionale di accertamento del contratto di locazione. Replicava l’attore che non gli erano opponibili gli accordi tra il convenuto e il chiamato, che gli accordi anteriori al (OMISSIS) dovevano ritenersi superati dal contratto stipulato in tale data e che le somme ricevute a cui aveva fatto riferimento il convenuto non riguardavano il piazzale, bensì la locazione di un garage e di un chiosco.

Con sentenza del 15-22 gennaio 2009 il Tribunale di Ragusa condannava Baglieri Scribano & C. s.a.s. e Sallemi Carburanti s.r.l. al rilascio del piazzale.

Baglieri Scribano & C. s.a.s. proponeva appello principale; si costituiva l’erede del G., I.L., che proponeva appello incidentale in ordine alla domanda risarcitoria. Si costituiva pure Sallemi Carburanti s.r.l., che aderiva ai motivi dell’appello principale con ulteriore appello incidentale.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 6-15 luglio 2011, ha rigettato l’appello principale e l’appello incidentale della Sallemi Carburanti s.r.l., accogliendo invece l’appello incidentale della Interlandi e condannando quindi Baglieri Scribano & C. s.a.s. al risarcimento dei danni nella misura di Euro 19.800.

2. Ha presentato ricorso Baglieri Scribano & C. s.a.s. sulla base di cinque motivi, da cui si difende con controricorso I.L., la quale ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 447 bis c.p.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione manifestamente errata ed illogica in ordine a un punto decisivo.

Avrebbe errato il giudice di merito nel ritenere inapplicabili gli art. 447 bis c.p.c. e segg.. In particolare la corte territoriale ha dichiarato inammissibile il motivo d’appello al riguardo per omessa indicazione di specifico pregiudizio processuale cagionato dalla diversità del rito alle parti, che invece sussisterebbe. Inoltre si richiama il potere officioso del giudice di cui all’art. 447 c.c., comma 3, per sostenere l’evidenza degli “effetti distorsivi” probatori derivanti dall’introduzione della domanda con rito ordinario.

Il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia nullità della sentenza per nullità del procedimento in forza di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 447 bis c.p.c., prospettandolo come conseguenza della doglianza racchiusa nel primo motivo.

I due motivi sono evidentemente da vagliare in modo congiunto. Ed entrambi – a tacer d’altro patiscono una evidente genericità, non essendo stato indicato quale pregiudizio in concreto sarebbe derivato alla ricorrente se fosse stato adottato il diverso rito invocato e non essendo stato neppure identificato e addotto quale supporto probatorio specifico del giudice ex art. 447 c.p.c., comma 3, alla ricorrente sarebbe pregiudizievolmente mancato. Si tratta pertanto di doglianze prive di consistenza.

3.2 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione manifestamente illogica e incongrua, nonchè inosservanza o erronea applicazione dei principi di diritto e dell’art. 1417 c.c..

Avrebbe errato il giudice d’appello nel ritenere che la prova di simulazione non può essere fornita con il contratto preliminare in quanto l’unica fonte del regolamento negoziale è identificabile nel contratto definitivo; ed avrebbe altresì errato nel ritenere che, se la domanda di simulazione è proposta da una parte del contratto, e si tratta di contratto scritto, non può essere ammessa la prova per testi in ordine al contenuto del contratto” avendo invece le parti l’onere di munirsi di una controdichiarazione.

Il motivo, solo apparentemente prendendo le mosse da quanto appena sintetizzato, opera però una ricostruzione degli eventi, per sostenere che sarebbe stata dimostrata la simulazione del comodato e comunque la mancata sua esecuzione. In tal modo la sua natura effettiva non è di denuncia di error in indicando, nè denuncia di vizio motivazionale, bensì è quella di una doglianza di merito in ordine ai suddetti dati oggetto di prova, ovvero una doglianza che verte sul nucleo della controversia dal punto di vista dell’accertamento fattuale. Anche a prescindere di una non completa autosufficienza delle argomentazioni che lo intessono, tale motivo non può avere alcun pregio in questa sede, dal momento che persegue, in sostanza, un terzo grado di merito, chiedendo al giudice di legittimità di operare una – chiaramente inammissibile revisione dell’accertamento riservato al giudice del primo e del secondo grado.

3.3 Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione manifestamente illogica, incongrua ed errata.

Avrebbe errato il giudice d’appello nel determinare equitativamente il danno da mancata restituzione, perchè la controparte non avrebbe “offerto elementi per determinare l’esatta entità del danno”: infatti la valutazione equitativa potrebbe effettuarsi solo nel caso in cui sia impossibile o particolarmente difficile per l’interessato dimostrare il preciso ammontare del danno.

Anche questo motivo, a tacer d’altro, patisce una evidente genericità, dal momento che il ricorrente non indica quale avrebbe dovuto essere l’importo risarcitorio da liquidare e quindi quale lesione della sua sfera giuridica – sia sul piano sostanziale, sia su quello processuale deriverebbe dalla valutazione del giudice d’appello.

3.4 Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. e motivazione manifestamente errata, illogica e insufficiente: come conseguenza della erroneità della sentenza, sarebbe stata illegittima la condanna alle spese del secondo grado.

Il motivo non può che essere assorbito dalla infondatezza dei motivi precedenti.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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