Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19282 del 19/07/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 19282 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 2927-2017 proposto da:
STUDIO LEGALE F.F. CALABRESE SOCIETA’ PROFESSIONALE IN
ACCOMANDITA SEMPLICE DEGLI AVVOCATI FRANCESCO E FILIPPO
CALABRESE & C., in persona del socio accomandatario Filippo
Calabrese, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN TOMMASO
D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ELVIRA BACCHINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CALABRESE;
– ricorrente contro

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Data pubblicazione: 19/07/2018

R.G. n. 2927/17

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI PERUGIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

– intimati avverso la sentenza n. 334/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 24/11/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/05/2018 dal Presidente ANTONIO MANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale RENATO
FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per raccoglimento, p.q.r., del
ricorso;
udito l’Avvocato Francesco Calabrese.

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza pubblicata il 24.11.16 il Consiglio Nazionale
Forense ha rigettato il ricorso degli avvocati Filippo e Francesco
Calabrese contro la delibera del 29.11.13 con cui il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Perugia aveva respinto la loro domanda
di iscrizione all’albo dello Studio Legale F.F. Calabrese Società
Professionale in accomandita semplice degli avvocati Francesco e
Filippo Calabrese & C., società costituita fra i medesimi avvocati
Calabrese ed un terzo socio, la dott.ssa Francesca Cerulli, laureata in
economia, quest’ultima con una partecipazione del 20%.
2. In proposito il CNF ha ritenuto inapplicabile la disciplina di cui
all’art. 10, commi da 3 a 11, della legge n. 183 del 2011 e vigente il
divieto di società multidisciplinari per gli avvocati contenuto nell’art. 5

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TRIBUNALE DI PERUGIA;

R.G. n. 2927/17

della relativa legge professionale (legge n. 247 del 2012); ha altresì
escluso che nel caso di specie si sia formato, ex art. 45 d.lgs. n. 59
del 2010, il silenzio-assenso sulla domanda di iscrizione.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre lo Studio Legale F.F.

avvocati Francesco e Filippo Calabrese & C., affidandosi a due motivi.
4. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia non ha svolto
attività difensiva.
5. Inizialmente fissata l’udienza del 23.5.2017, con ordinanza
interlocutoria n. 15278 del 20.6.2017 queste Sezioni Unite impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza o meno del primo
motivo di ricorso – sul secondo motivo di doglianza formulato da parte
ricorrente hanno disposto acquisirsi relazione dell’Ufficio del
Massimario e del Ruolo per una ricostruzione completa del quadro
normativo di riferimento e dei contributi, anche dottrinari,
concernenti la questione della legittimità o non di società tra avvocati
con partecipazione di soci non iscritti all’albo forense e, in particolare,
della questione attinente al significato da attribuire alla clausola di
salvaguardia contenuta nel comma 9 del cit. art. 10 legge n. 183 del
2011, che espressamente fa salvi i diversi modelli societari e le
associazioni professionali già vigenti alla data di entrata in vigore
della legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 45 d.lgs. n. 59 del 2010 – concernente il silenzio
assenso decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di
iscrizione – per averne il CNF escluso l’applicazione in base all’erroneo
presupposto dell’applicabilità al caso in esame, quale disciplina

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Calabrese Società Professionale in accomandita semplice degli

R.G. n. 2927/17

speciale, dell’art. 17, comma 7, legge 31.12.2012, n. 247 (legge
professionale), nonostante che W.ir

quest’ultima disposizione

fosse stata emanata in epoca successiva alla formazione di detto
silenzio assenso, atteso che la domanda di iscrizione della società era

16.5.12.
1.2. Con il secondo motivo ci si duole di violazione, falsa ed errata
applicazione dell’art. 10 legge n. 183 del 2011, norma che ha
introdotto la facoltà di costituire società, anche di capitali,
multidisciplinari e con la presenza di professionisti iscritti in altri albi o
di soci di capitale; lamenta parte ricorrente che la pronuncia
impugnata abbia ritenuto tale art. 10 inapplicabile sull’erroneo
presupposto d’un perdurante divieto, per gli avvocati, di costituire
società multidisciplinari contenuto nell’art. 5 legge n. 247 del 2012,
nonostante che la delega legislativa in essa contenuta sia scaduta il
4.8.13, senza che il Governo abbia provveduto ad esercitarla.

2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 45, comma 5, d.lgs. n. 59 del 2010, relativo al
procedimento di iscrizione in albi, registri o elenchi per l’esercizio di
professioni regolamentate, «L’iscrizione all’albo o all’elenco speciale
per l’esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di
provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del
termine per la formazione del silenzio assenso.» (termine che il
precedente comma 2, stesso articolo, fissa in due mesi dalla
presentazione della domanda).
La censura in esame muove dal presupposto che la notifica al
COA di Perugia, avvenuta il 16.5.12, dell’atto costitutivo della società
equivalga a domanda di sua iscrizione, sicché, allo scadere dei 60

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stata presentata, mediante notifica del relativo atto costitutivo, il

R.G. n. 2927/17

giorni senza alcun espresso provvedimento del COA medesimo,
l’iscrizione richiesta dovrebbe considerarsi come perfezionatasi, senza
che in contrario possa opporsi – come invece si legge nella sentenza
impugnata – la diversa regolamentazione contenuta nell’art. 17,

intervenuta posteriormente al formarsi del silenzio assenso.
In contrario va – invece – osservato che già il COA di Perugia,
come riferito nello stesso ricorso, aveva ritenuto che la mera notifica
dell’atto costitutivo della S.a.s. oggi ricorrente non equivalesse a
domanda di iscrizione e che solo il 3.4.13 gli avv.ti Calabrese avevano
fatto pervenire al COA di Perugia una nota con cui ritenevano di
qualificare come domanda di iscrizione la notificazione al medesimo
COA – avvenuta il 16.5.12 – della costituzione della società.
Né con il ricorso al CNF si è specificamente censurato o confutato
tale rilievo, sicché la doglianza si palesa inammissibile perché nuova.
Pertanto, l’unico atto che potrebbe considerarsi equipollente ad
una domanda di iscrizione sarebbe la nota presentata il 3.4.13, in
epoca in cui era già entrata in vigore la nuova legge professionale,
che esclude che l’iscrizione possa perfezionarsi mediante silenzio
assenso.
Né tale nota può retrodatare la decorrenza dell’obbligo del COA di
pronunciarsi, obbligo sorto soltanto a partire dal 3.4.13.

2.2. La disamina del secondo motivo di ricorso, che merita
accoglimento nei sensi di seguito chiariti, va preceduta da un breve
excursus

(senza pretesa alcuna di esaustività) dell’evoluzione

legislativa in materia di esercizio in forma associata della professione
di avvocato.

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comma 7, legge 31.12.2012, n. 247 (legge professionale),

R.G. n. 2927/17

2.3.

L’esercizio

in

comune dell’attività

professionale fu

regolamentato per la prima volta con la legge 23.11.1939, n. 1815,
che consentiva l’esercizio in forma associata della professione da

esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale,
contabile, amministrativo o tributario” seguita dal nome e cognome e
dai titoli professionali dei singoli associati (art. 1); ogni diversa forma
di esercizio associato di attività professionale era vietato (art. 2).
Il divieto venne meno soltanto nel 1997 con l’abrogazione dell’art.
2 della legge n. 1815 del 1939 da parte dell’art. 24, comma 1, della
legge 7.8.1997, n. 266, che al comma successivo rinviava la
regolamentazione della materia ad un successivo decreto ministeriale,
mai emanato (con conseguente permanente incertezza sul modello
societario utilizzabile).
L’intera legge n. 1815 del 1939 è stata definitivamente abrogata
soltanto dall’art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011, ma
prima di allora a disciplinare le società tra avvocati (e non quelle fra
altri professionisti) è intervenuto il titolo II del d.lgs. 2.2.2001, n. 96,
di attuazione della direttiva comunitaria 98/5/CE, che all’art. 16
dispone:

«L’attività professionale di rappresentanza, assistenza e

difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune
esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti,
denominata nel seguito società tra avvocati».

Il relativo modello

societario è regolato dalle norme sulla società in nome collettivo di cui
al capo III del titolo V del libro V del codice civile.
In sintesi, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 96 del 2001
prevede che la società tra avvocati abbia quale oggetto esclusivo
l’esercizio in comune della professione da parte dei propri soci (art.
17), tutti necessariamente in possesso del titolo di avvocato (art. 21,

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parte di persone abilitate, ma con l’obbligo di utilizzare

R.G. n. 2927/17

comma 1); la società deve essere iscritta nel registro delle imprese
(nella sezione speciale relativa alle società tra professionisti, con
funzione di pubblicità notizia) e all’albo degli avvocati, nell’apposita

l’indicazione di “società tra avvocati” (nota anche con l’acronimo
STA); la partecipazione ad una STA è incompatibile con la
partecipazione ad altra STA (art. 21, comma 2); l’amministrazione
spetta ai soci (a ciascuno di essi disgiuntamente dagli altri, fatta salva
eventuale diversa pattuizione) e non può essere affidata a terzi (art.
23); non è soggetta a fallimento (art. 16, comma 3); ai sensi dell’art.
24, comma 1, l’incarico professionale conferito alla società tra
avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei
requisiti per l’esercizio dell’attività professionale richiesta; secondo
l’art. 26, comma 1, il socio o i soci incaricati sono personalmente e
illimitatamente responsabili per l’attività professionale svolta in
esecuzione dell’incarico, mentre la società risponde con il suo
patrimonio; è sancita anche la responsabilità disciplinare della società
(ai sensi dell’art. 30 essa risponde delle violazioni delle norme
professionali e deontologiche applicabili all’esercizio in forma
individuale della professione forense; se la violazione commessa dal
socio è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la
responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società).
Qualche anno dopo, il d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4.8.2006, n. 248, ha eliminato in linea
generale il divieto di esercizio professionale di tipo interdisciplinare
stabilendo (art. 2, comma 1) che

«In conformità al principio

comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione
delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti
un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di

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sezione speciale (artt. 16 e 27); la ragione sociale deve contenere

R.G. n. 2927/17

comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività

servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di
persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto
sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo,
che il medesimo professionista non può partecipare a più di una
società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più
soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale
responsabilità.».
La possibilità di costituire società di persone multidisciplinari è
stata poi confermata, sempre in via generale (cioè non con specifico
riferimento agli avvocati), dall’art. 10, comma 8, della legge n. 183
del 2011 – modificato dal d.l. 24.1.2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Lo stesso articolo ha
poi introdotto ulteriori novità nell’intento di favorire la liberalizzazione
del fenomeno delle società tra professionisti.
Il comma 3 consente «la costituzione di società per l’esercizio di
attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i
modelli societari regolati dal titolo V e VI de/libro V del codice civile»,
vale a dire anche secondo i modelli delle società di capitali o
cooperative di professionisti con almeno tre soci. Il comma 4 dispone
che possono assumere la qualifica di “società tra professionisti” (nota
anche con l’acronimo STP) le società il cui atto costitutivo preveda,
tra l’altro, l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da
parte dei soci (lett. a), l’ammissione in qualità di soci dei soli
professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti
sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea,

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libero professionali e intellettuali: (…) c) il divieto di fornire all’utenza

R.G. n. 2927/17

purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero di soggetti
non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di
investimento, ma in ogni caso il numero dei soci professionisti e la

da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o
decisioni dei soci (lett. b). Sempre il cit. comma 4 prevede che
l’esecuzione dell’incarico professionale sia curata solo dai soci in
possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale
richiesta (lett. c). Il comma 5 dispone che la denominazione sociale
deve comunque contenere l’indicazione di “società tra professionisti”.
Il comma 6 stabilisce l’incompatibilità in caso di partecipazione del
socio a più STP. Il comma 7 ribadisce l’obbligo dell’osservanza del
codice deontologico del proprio ordine da parte dei soci professionisti
e la soggezione della STP al regime disciplinare dell’ordine al quale
risulta iscritta.
Tuttavia il comma 9 del cit. art. 10 contiene una clausola di
salvaguardia che ha determinato le incertezze interpretative che sono
«Restano salve le associazioni

alla base del presente giudizio:

professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.».
E fra tali modelli societari vi è anche quello delineato,
specificamente per la professione forense, dagli artt. 16 e ss. del
d.lgs. n. 96 del 2001.
La citata legge n. 183 del 2011 si è limitata a dettare disposizioni
di principio, demandando (art. 10, comma 10) l’attuazione delle
materie non direttamente da essa disciplinate – ossia quelle di cui ai
commi 4, lett. c), 6 e 7) – ad un regolamento da adottarsi dal Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
(tale disciplina attuativa è contenuta nel d.m. 8.2.2013, n. 34).

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partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale

R.G. n. 2927/17

Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale è intervenuta
la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, la
legge n. 247 del 2012, poi modificata – per gli aspetti che in questa

n. 124 (v. meglio infra).
Nella sua formulazione originaria la nuova legge professionale si
limitava, all’art. 4, a prevedere che la professione forense potesse
essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad
associazioni tra avvocati, demandando al Governo, con la
disposizione delegante contenuta nel successivo art. 5, la disciplina
dell’esercizio della professione forense in forma societaria nel rispetto
di principi e criteri direttivi fra i quali annoverava il principio secondo
cui l’esercizio della professione forense in forma societaria sarebbe
stato consentito esclusivamente a società di persone, società di
capitali o società cooperative, i cui soci fossero avvocati iscritti
all’albo.
Restava, quindi, esclusa la partecipazione di soci di mero
investimento o di soci non abilitati all’esercizio della professione
forense.
Inoltre, sempre il cit. art. 5 inseriva tra i principi e i criteri direttivi
della delega anche la previsione che alla società tra avvocati si
applicassero, in quanto compatibili, le disposizioni sull’esercizio della
professione di avvocato in forma societaria di cui al summenzionato
d.lgs. n. 96 del 2001.
In tal modo ne confermava espressamente la vigenza,
consentendo di superare i dubbi a riguardo derivanti dall’art. 2,
comma 1, del cit. dl. 4.7.2006, n. 223, che – con disposizione
generale valevole per tutte le libere professioni – aveva abrogato il
divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo

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sede interessano – dall’art. 1, comma 141, della legge 4 agosto 2017,

R.G. n. 2927/17

interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra
professionisti.
Infine, l’art. 1, comma 141, della legge 4 agosto 2017, n. 124, al

nell’ambito della professione forense, ha modificato le previsioni della
legge di riforma dell’ordinamento forense n. 247 del 2012 sulle
associazioni tra avvocati e multidisciplinari di cui all’art. 4 (eliminando
il limite della partecipazione dell’avvocato ad una sola associazione)
e, previa abrogazione espressa del cit. art. 5 della legge professionale
(che, come detto, conteneva la delega legislativa al Governo per la
disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria,
delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina
dell’esercizio in forma societaria della professione forense inserendo
nella legge n. 247 del 2012 l’art. 4-bis.
Quest’ultimo conferma l’ammissibilità delle società di persone, di
capitali o cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo
tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa
società; vieta la partecipazione societaria tramite società fiduciarie,
trust o per interposta persona (comma 1) e, al comma 2, lett. a),
prevede che «i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei
diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati
iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il
venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della
società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società
procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società
non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti
nel termine perentorio di sei mesi».
Si prevede poi che la maggioranza dei membri dell’organo di
gestione debba essere composta da soci avvocati (lett. b) e che i

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dichiarato scopo di garantire una maggiore concorrenzialità

R.G. n. 2927/17

componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla
compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di
amministratori (lett. c).

professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della
personalità della prestazione professionale. L’incarico può essere
svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti
necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale
richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico
la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o
sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità.
Il comma 4 ribadisce il concorso della responsabilità della società
e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica
prestazione.
Il comma 5 dispone che la sospensione, cancellazione o
radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla
società.
Il comma 6 ribadisce, infine, che le società sono in ogni caso
tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla
competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.

2.4. Così ricostruita l’evoluzione normativa in materia, osserva
questa Suprema Corte che il rigetto dell’istanza di iscrizione dello
Studio Legale F.F. Calabrese Società Professionale in accomandita
semplice degli avvocati Francesco e Filippo Calabrese & C. non è
predicabile in base all’asserita sopravvivenza dispositiva (sostenuta
nella sentenza impugnata) del principio contenuto nell’art. 5 della
legge n. 247 del 2012 (consentire l’esercizio della professione forense
in forma societaria soltanto a società i cui soci siano avvocati iscritti

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r\

Il comma 3 dispone che, anche nel caso di esercizio della

R.G. n. 2927/17

all’albo) e ciò in virtù dell’assorbente rilievo che si tratta di norma
ormai espressamente abrogata – come si è ricordato – dall’art. 1,
comma 141, della legge 4.8.17.2017, n. 124.

discorso – che ha impegnato e impegna tuttora la dottrina
costituzionalistica – relativo agli effetti producibili dai principi direttivi
(non anche dai criteri) contenuti nella legge delega pur a fronte di
vana scadenza del termine di esercizio della delega stessa.
Riepilogando, con l’entrata in vigore dell’art. 10 legge n. 183 del
2011 e, in particolare, della clausola di salvaguardia contenuta nel
relativo comma 9, in tema di società tra professionisti si era
determinata la coeva vigenza di due differenti cornici di riferimento,
una generale e una speciale.
La prima era contenuta nel comma 4 dell’art. 10 legge n. 183 del
2011, che prevede la possibilità di costituire società, anche di capitali,
fra professionisti (in genere) e soci non professionisti (sia pure con
alcune peculiari disposizioni concernenti i rapporti fra di essi, le
maggioranze all’interno della società e l’esercizio dell’attività
professionale con i relativi obblighi deontologici).
Tale è la disposizione normativa su cui si basa la richiesta di
iscrizione all’albo avanzata da parte ricorrente.
La seconda cornice di riferimento era quella di cui al cit. d.lgs. n.
96 del 2001, riferita ai soli avvocati (e non anche ad altri
professionisti) e ritenuta ancora vigente grazie alla clausola di
salvaguardia contenuta nel comma 9 dello stesso art. 10 legge n. 183
del 2011 («Restano salve le associazioni professionali, nonché i
diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.»).

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Tale espressa abrogazione supera la rilevanza di ogni ulteriore

R.G. n. 2927/17

La dizione legislativa era, dunque, chiara nel fare salvi i
«modelli societari» (non semplicemente le società) già in vigore
e, quindi, anche quelli di cui al d.lgs. n. 96 del 2001.

ricorrente – secondo cui tale clausola di salvaguardia avrebbe avuto
l’unico scopo di garantire la validità delle società già costituite,
escludendo la possibilità di costituirne di nuove secondo lo schema
predisposto dal d.igs. n. 96 del 2001 – non solo collide con il tenore
testuale della norma (là dove parla di «modelli societari» e non
semplicemente di società), ma soprattutto trascura che non vi
sarebbe stato alcun bisogno di specificare la perdurante validità delle
società già costituite sotto il vigore del suddetto d.lgs. n. 96.
Infatti, non esistono nel nostro ordinamento casi di c.d. nullità
successiva, ossia nullità conseguente a norme che, in deroga al
principio generale secondo cui i requisiti di validità del negozio
devono esistere nel momento in cui lo stesso viene posto in essere,
stabiliscano – invece – che i requisiti essenziali debbano esistere alla
stregua della legge vigente non solo nel momento genetico, ma anche
in quello di produzione degli effetti.
Né con tale figura possono confondersi i casi disciplinati dagli artt.
687, 800, 801 e 803 (revocazione delle disposizioni testamentarie e
delle donazioni) o dagli artt. 610, 615 e 618 c.c. (in tema di
testamenti nelle forme speciali), che più esattamente attengono ad
ipotesi di mera inefficacia sopravvenuta.
Ciò detto, la perdurante validità dei modelli societari di cui agli
artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001 teoricamente poteva dare luogo a
due ipotesi ermeneutiche alternative fra loro:
a) pur dopo l’art. 10 legge n. 183 del 2011 l’unico tipo di società
tra avvocati sarebbe stato quello di cui alla lex specialis contenuta nel

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La più restrittiva esegesi suggerita in sede di discussione da parte

R.G. n. 2927/17

citato d.lgs. n. 96 del 2001 (in tal senso era orientata la prevalente
dottrina);
b) oltre a tale tipo di società (note con l’acronimo STA)

potuto altresì costituire società tra professionisti (note con l’acronimo
STP) ai sensi dell’art. 10 legge n. 183 del 2011 e, quindi, società
anche di capitali, multidisciplinari e con la presenza di professionisti
iscritti in altri albi o di soci di capitale (opinione – questa – di altra
autorevole, seppur sostanzialmente isolata, voce di dottrina).
Osserva questa Suprema Corte che, in realtà, l’avverbio
«esclusivamente», contenuto nel cit. art. 16 d.lgs. n. 96 del
2001, non consentiva per gli avvocati un concorso in via elettiva di
entrambi i modelli societari che evitasse il conflitto tra le due norme
(art. 16 cit. e art. 10 legge n. 183 del 2011).
Tale conclusione era avvalorata anche dal cit. art. 5 legge n. 247
del 2012 e dall’art. 19 legge 21.12.1999, n. 526, norme contenenti
delega legislativa al Governo per la regolamentazione dell’esercizio in
forma societaria della professione forense con la fissazione del
principio direttivo di esclusione dalla compagine sociale di soci non
avvocati.
Pertanto, in virtù del principio regolatore del conflitto di norme di
pari rango secondo il quale lex posterior generalis non derogat priori
speciali,

doveva necessariamente darsi prevalenza al capo a)

dell’alternativa che precede, ossia alla disciplina contenuta nel d.lgs.
n. 96 del 2001, con conseguente divieto di STP tra avvocati regolate
dall’art. 10 legge n. 183 del 2011.
Ma, dopo l’ordinanza interlocutoria n. 15278 del 20.6.2017, i
termini della questione sono mutati grazie all’avvento dell’art.

4-bis

della legge n. 247 del 2012 (articolo inserito ad opera dell’art. 1,

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disciplinato dal cit. d.lgs. n. 96 del 2001, gli avvocati avrebbero

R.G. n. 2927/17

comma 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla
legge n. 205 del 2017), espressamente dedicato all’esercizio della
professione forense in forma societaria, che – come sopra anticipato –

esplicitamente al comma 2 consente anche la partecipazione di soci
non avvocati seppur in misura non superiore ad un terzo del capitale
sociale.

2.5. In conclusione, prima del cit. art. 4-bis, unico consentito
modello societario tra avvocati era quello di cui agli artt. 16 e ss. del
d.lgs. n. 96 del 2001.
Oggi, invece, il carattere anch’esso speciale dell’art. 4-bis della
legge professionale degli avvocati fa sì che tale nuova disciplina
prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione dell’art. 10 legge n.
183 del 2011 e sulla parimenti speciale, ma anteriore, disciplina di cui
agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001.

2.6. La nullità della società in oggetto per contrasto con norme
imperative, ossia con gli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001, in vigore
al tempo della sua costituzione, non pregiudica l’efficacia degli atti da
essa compiuti e ciò vuoi in forza dell’art. 20, comma 2, stesso d.lgs.,
vuoi in forza della giurisprudenza di questa S.C. (cfr., da ultimo e per
tutte, Cass. n. 9124/15) secondo cui anche la nullità del contratto
costitutivo di una società di persone è equiparabile, quoad effectum,
al suo scioglimento.
Nondimeno, lo ius superveniens di cui al cit. art. 4-bis in tema di
esercizio in forma associata della professione forense, introducendo la
nuova disciplina d’un rapporto sociale ancora in corso, va applicato
anche d’ufficio in questa sede (gli unici limiti all’applicazione d’uno ius

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dettando una compiuta e speciale disciplina delle società tra avvocati,

R.G. n. 2927/17

superveniens nel giudizio di legittimità, che però non vengono in
rilievo nel caso di specie, sono quelli del rispetto di eventuali giudicati
interni e del divieto di reformatio in peius).

connotati della società ricorrente siano compatibili con detto

ius

superveniens, accertamento cui provvederà il giudice di rinvio.

2.6. In conclusione, accolto il secondo motivo di ricorso e
rigettato il primo, si cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto, con rinvio al CNF affinché – sempre in sede
giurisdizionale, ma in diversa composizione – accerti in concreto la
compatibilità della società in oggetto con il modello societario
delineato dal cit. art. 4-bis della legge n. 247 del 2012, attenendosi al
seguente principio di diritto:
«Dal 1 0 .1.2018 l’esercizio in forma associata della professione
forense è regolato dall’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (inserito
dall’art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente
integrato dalla legge n. 205 del 2017), che – sostituendo la
previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del
2001 – consente la costituzione di società di persone, di capitali o
cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale
e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti
all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui
organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua
maggioranza, da soci avvocati.».
Si compensano le spese del presente giudizio di legittimità,
considerato che in materia di società tra professionisti (avvocati e
non) vi è stato un problematico sovrapporsi nel tempo di scelte
legislative tra loro non sempre coerenti.

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Di conseguenza, si pone la necessità di accertare se, in concreto, i

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P.Q.M.
accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Consiglio

Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 22.5.2018.
L’estensore
Dott. Antonio Manna
Il Presidente
Dott. Vincenzo Di Cerbo

62A2

Nazionale Forense in sede giurisdizionale e in diversa composizione.

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