Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19282 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 16/09/2020), n.19282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 321-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

“AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., B.M.P., attivamente domiciliati in ROMA VIA

NICOTERA 29 presso lo studio dell’avvocato MARCO CATELLI,

rappresenta difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SAVELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 96/2009 della COMM.TRIB.REG. della Emilia

Romagna depositata 04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/11/2019 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR dell’Emilia-Romagna, accoglieva il gravame interposto dai germani B.M.P. e A., in qualità di eredi di B.P., contro la sentenza della CTP di Rimini di rigetto del ricorso proposto dai citati contribuenti avverso il silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso delle somme versate dal loro dante causa, a titolo di prima rata dell’imposta sostitutiva di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7 e della cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36 bis relativamente all’anno di imposta 2002, per il recupero delle ulteriori due rate non versate dal defunto in relazione alla anzidetta imposta sostitutiva;

2. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la agenzia delle entrate, affidato ad un motivo, cui replicano i germani B. controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

3. con nota depositata il 28 settembre 2017 B.M.P. e A. hanno dato atto della definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, conv. con mod. dalla L. n. 97 del 2017, con il pagamento a tal fine previsto e l’impegno a pagare le due rate successive;

4. a norma del comma 10 del D.L. cit., “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse” e che, nel caso in esame, non è stata presentata detta istanza;

5. va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere sul rapporto tributario controverso (cfr., recentemente, Sez. 6, 3 ottobre 2018, n. 24083) con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità (Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

 

 

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