Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19282 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BARRACUDA SUB S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig. G.E., elettivamente

domiciliala in ROMA, PIAZZA P. PAOLI 3, presso lo studio

dell’avvocato BUCCIANTE ALFREDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SPINELLI ALESSANDRO giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

ETALTECNIC S.R.L. (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante amministratore unico D.I., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio

dell’avvocato CAVASOLA PIETRO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVENE RAFFAELE giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 619/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa l’8/6/2005, depositata il 15/06/2005, R.G.N.

345/1004;

udita a relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. CAMTLLO FILADORO;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 8-15 giugno 2005 la Corte di appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di La Spezia del 7-8 maggio 2003, che aveva rigettato la opposizione proposta dalla s.r.l.

Barracuda Sub avverso il decreto ingiuntivo che ordinava il pagamento alla Italtecnic s.r.l. della somma di L. 8.045.000 a titolo di corrispettivo del noleggio del rimorchiatore Tucano stipulato per il traino del Pontone Vladi I, richiesto dalla Barracuda Sub.

Nella opposizione la Barracuda aveva dedotto:

– che l’operatività del rimorchiatore era stata assai più limitata rispetto a quanto previsto (11 ore in luogo delle 28 contabilizzate);

che a causa della negligenza e della imperizia dell’equipaggio del rimorchiatore, questo – partito dal porto di Santa Margherita Ligure nonostante le avverse condizioni meteorologiche – non era stato in grado di proseguire il viaggio;

– che, pertanto, si era resa necessaria la richiesta di soccorso in mare, a seguito della quale la Barracuda aveva dovuto sostenere l’esborso di quindici milioni di lire, quale corrispettivo versato alla s.r.l. Rimorchiatori Riuniti Spezzini per l’intervento effettuato;

– che erano andate perdute dotazioni ed attrezzature per oltre cinquemilioni di lire.

La s.r.l. Barracuda Sub aveva chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della Italtecnic, la condanna di questa al pagamento di quanto corrisposto alla Rimorchiatori e di una ulteriore somma da determinarsi in corso di causa per la perdita delle dotazioni e delle attrezzature marine.

La Italtecnic, costituendosi in giudizio, aveva dedotto che era stato stipulato un contratto di noleggio a tempo, che il peggioramento delle condizioni meteomarine era sopravvenuto con carattere di imprevedibilità, che la richiesta di soccorso era stata determinata dalla insistenza del rappresentante della Barracuda sub, mentre il rimorchiatore Tucano era stato in grado di raggiungere il porto di La Spezia senza ricorrere ad aiuti di altri mezzi.

Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alle domande di risarcimento del danno inerente alle dotazioni ed attrezzature di bordo, dichiarava inammissibile, perchè formulata oltre i termini di cui all’art. 183, u.c., la domanda di nullità del contratto di nolo, rigettava la opposizione della Barracuda avverso il decreto ingiuntivo, respingendo la domanda di restituzione della somma versata alla Rimorchiatori Spezzini s.r.l..

Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello rigettava l’appello proposto dalla Barracuda sub.

Avverso tale decisione la Barracuda Sub ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.

Resiste la Italtecnic con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il prime motivo la ricorrente Barracuda Sub deduce violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ovvero omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

I giudici di appello avevano richiamato la decisione del primo giudice, il quale aveva ritenuto che la opponente avesse rinunciato alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, addebitabile alla Italtecnic s.r.l., nonchè alla domanda di risarcimento del danno per la perdita delle attrezzature di bordo. In relazione a queste domande, il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere.

In realtà, solo questa seconda domanda era stata rinunciata dalla attuale ricorrente (e non anche la prima).

Donde la violazione di norme di legge ed i vizi di motivazione denunciati.

Osserva il Collegio:

Il motivo è inammissibile.

– Infatti, le censure sollevate dalla ricorrente riguardano la decisione di primo grado e non quella di appello.

– Nel caso di specie, la Corte territoriale, esaminando la specifica censura relativa alla dichiarata inammissibilità della domanda di nullità del contratto, ha espressamente riconosciuto che si trattava di questione rilevabile di ufficio, in qualsiasi fase del processo, con la conseguenza che la relativa eccezione si sottraeva alle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c. e non soggiaceva alle limitazioni che incontrano la proposizione di domande nuove e la formulazione di nuove eccezioni in senso proprio. E, una volta qualificato il contratto in questione come contratto di noleggio, ha osservato che non ricorrevano gli estremi della prospettata nullità del contratto, derivante, secondo la Barracuda Sub, dal fatto che il rimorchiatore non era abilitato per il traino per conto terzi, in quanto destinato solo ad uso privato.

– La eventuale illegittimità dell’uso a cui. il rimorchiatore era stato destinato ” quand’anche oggettivamente sussistente e conosciuta da entrambe le parti – rientrava, ad avviso della Corte territoriale, nel novero delle variabili oggetto della responsabilità del noleggiatore, in considerazione del tipo di contratto stipulato.

Con tale pronuncia, i giudici di appello si sono attenuti al consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale, quando la domanda è diretta all’esecuzione di un contratto nullo, la nullità può essere dal giudice rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., in qualunque stato e grado del giudizio, indipendentemente dall’attività1 assertiva delle parti, con i limiti che discendono dal passaggio in giudicato (Cass. 17 marzo 2006 n. 5901, cfr. anche Cass. 19 giugno 2008 n. 16621). Tale principio della rilevabilità di ufficio della nullità del contratto deve essere coordinato con le regole fondamentali del processo, tra cui quella della preclusione derivante da giudicato interno, con la conseguenza che il predetto principio non può essere applicato quando vi sia stata una pronuncia, del primo giudice, non impugnata dalla parte, di validità del contratto.

Questa ipotesi, tuttavia, non ricorreva nel caso di specie, avendo la Barracuda Sub censurato la decisione di secondo grado nella parte in cui ha riconosciuto la piena validità del contratto di noleggio.

In particolare, per escludere la nullità del contratto, i giudici di appello hanno rilevato che il contratto in esame era riconducibile alla figura giuridica del noleggio, sottolineando che il rimorchiatore non era stato utilizza per un trasporto per conto terzi (che sarebbe stato vietato), ma per il traino del pontone Vladi I (e quindi per un trasporto per conto proprio, consentito e avente specifico titolo nel contratto di noleggio).

La Corte territoriale ha poi escluso che Italtecnic potesse essere chiamata a rispondere dei fatti comunque connessi alla utilizzazione specifica del mezzo attuata dalla Barracuda Sub, precisando che spettava a questa ultima ogni valutazione in ordine alla idoneità del rimorchiatore alla esecuzione del traino del pontone e alla compatibilità delle condizioni meteorologiche con la esecuzione del traino.

Con accertamento incensurabile in questa sede di legittimità, i giudici di appello hanno concluso che Italtecnic aveva diritto al corrispettivo richiesto.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ancora una volta, violazione e falsa applicazione di una norma di diritto (non meglio identificata) ovvero omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

La qualificazione del contratto come contratto di noleggio non era affatto in discussione, essendo dibattute solo le caratteristiche del negozio e le conseguenze da esso derivanti.

La Corte territoriale aveva osservato che, in mancanza di prova di una comunicazione da Barracuda ad Italtecnic dell’uso al quale il rimorchiatore sarebbe stato destinato (alla quale potesse attribuirsi la efficacia di trasferire la rilevanza dell’uso previsto dall’ambito dell’interesse del soggetto noleggiatore a quello della causa giuridica del contratto) doveva ritenersi che la nozione di mezzo idoneo alla navigazione non poteva identificarsi in quello di mezzo idoneo al traino di altro natante, nè poteva configurarsi un contrapposto onere della prova della comunicazione da Italtecnic a Barracuda dei limiti giuridici della utilizzabilità del rimorchiatore ai fini del traino.

Il noleggiante – sottolinea la società ricorrente deve mettere a disposizione un bene, tecnicamente e giuridicamente idoneo. In ogni caso, la buona fede – che deve caratterizzare ogni fase delle trattative contrattuali gli impone di comunicare al cliente quali sono le caratteristiche del mezzo messo a disposizione (e ciò anche a prescindere dai documenti obbligatori che egli è tenuto a consegnare).

Nel caso di specie, Italtecnic aveva taciuto a Barracuda il declassamento del rimorchiatore tanto è vero che tale circostanza era stata appresa dalla ricorrente solo dopo la costituzione in giudizio della opposta.

Il terzo motivo ripropone la violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ovvero omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

La Barracuda Sub (società di sommozzatori) non aveva specifiche conoscenze meteorologiche e marine e si era rivolta alla Italtecnic proprio per avere consulenza ed assistenza da parte di esperti.

Invece, i giudici di appello avevano affermato che per il semplice fatto di avere stipulato un contratto di noleggio, al noleggiatore competeva l’obbligo di effettuare quelle scelte tecniche, tipicamente deputate al capitano.

Contrariamente a quanto affermato dei giudici di appello, non era.

stata affatto la Barracuda Sub a chiedere l’intervento di una unità di soccorso, ma il legale rappresentante della Italtecnic, al quale si era rivolto il comandante del rimorchiatore Tucano.

La Barracuda non poteva essere chiamata a pagare per questo.

Il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra di loro.

Gli stessi sono inammissibili.

Da un lato, infatti, in essi non si indicano neppure le disposizioni di legge che si affermano essere state violate.

Dall’altro, non si specifica il punto della motivazione che sarebbe affetto da insufficienza o contraddittorietà.

Per di più si fa riferimento ad un documento, del quale non si riporta il contenuto integrale, nè il luogo nel quale lo stesso sarebbe stato prodotto nel giudizio di primo o secondo grado.

Anche con riferimento alle sentenze e pronunce pubblicate prima del 2 marzo 2006, l’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione può ritenersi assolto solo attraverso la specifica indicazione delle norme di diritto che si assumono essere state violate e dei punti della motivazione dei quali si deduce la insufficienza o contraddittorietà.

Deve, pertanto, ribadirsi il costante orientamento giurisprudenziale, che, con riferimento a casi non regolati ancora, “ratione temporis” dalla legge di riforma ora richiamata, ha affermato che: “Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 cod.proc.civ., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione”.

Con la conseguenza che: “Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di “errori di diritto” individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata” (Cass. 8 marzo 2007 n. 5353).

Nulla di tutto ciò è possibile ravvisare nel ricorso della Barracuda (nel quale non sono riportate nella rubrica le norme di legge che si assume siano state violate).

Infine, per quanto riguarda il richiamo di documenti prodotti nel giudizio di primo o secondo grado, va ribadito l’insegnamento di questa Corte, secondo il quale, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazioni, concernente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia stato riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità, essa sia rinvenibile.

In sostanza, il ricorso finisce per chiedere a questa Corte una diversa interpretazione delle risultanze processuali, introducendo alcuni argomenti in fatto del tutto nuovi (che non risulta siano mai stati discussi nel giudizio di primo e secondo grado: come per la circostanza che sarebbe stato il legale rappresentante di Italtecnic, anzichè la Barracuda Sub, a richiedere l’intervento di soccorso ai Rimorchiatori Spezzini).

Tanto basta, ad avviso del Collegio, per ritenere la inammissibilità anche degli ultimi due motivi di ricorso.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di cui Euro 1.300,00 (milletrecento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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