Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19281 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 29/09/2016), n.19281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7842/2014 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO TROGO

21, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CASANOVA, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONIO PANICO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA, D.P.M., GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 96/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

MARANO DI NAPOLI, depositata il 11/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. R.F. ha svolto azione nei confronti di D.P.M. e della Assitalia per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi in (OMISSIS).

2. II giudice di pace ha riconosciuto l’esclusiva responsabilità della convenuta ed ha provveduto alla liquidazione dei danni ed alla condanna alle spese processuali; proposto appello, il tribunale di Napoli ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.

3. Propone ricorso per cassazione il R., affidandolo a 3 motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso denuncia omessa motivazione in ordine alla mancata liquidazione dell’Iva, con falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1962, art. 18.

2. Questo motivo di ricorso è inammissibile; già il giudice di appello lo aveva dichiarato inammissibile per novità della questione (pagina 4, secondo capoverso, della sentenza di secondo grado) e sul punto è mancata una specifica ragione di impugnazione. Il ricorrente, infatti, non censura la declaratoria di inammissibilità del motivo, fondata sulla sua novità, ma si limita a contestare nel merito la decisione.

3. In ogni caso, il motivo è generico, non indicando su quali spese avrebbe dovuto essere riconosciuta l’Iva, quando e dove è stata richiesta, se e dove sono state documentate le spese sostenute e la corresponsione dell’Iva. Inoltre, la violazione di legge non è per nulla illustrata.

4. Infine, non va taciuto il fatto che la liquidazione si è basata sulla presentazione di un preventivo di spesa (cfr. pag. 2 della sentenza), mentre il rimborso dell’IVA è dovuto solo in quanto questa sia stata effettivamente corrisposta; sul punto, il ricorrente non ha fornito la minima prova od allegazione in ordine all’effettiva spesa per le riparazioni ed alla corretta fatturazione della stessa, per cui non è dato sapere (e non è certo accertabile in questa sede) se egli ha effettivamente subito un esborso a titolo di imposta sul valore aggiunto.

5. Con un secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. e art. 113 c.p.c., per “mancata liquidazione della rivalutazione ed erronea determinazione degli interessi”.

6. Anche questo motivo di ricorso è inammissibile; prima di tutto difetta della necessaria chiarezza, manifestandosi generico e contraddittorio (nella rubrica si lamenta l’erronea liquidazione degli interessi e poi nello svolgimento del motivo si censura la mancata determinazione degli stessi). In ogni caso, sia con riferimento agli interessi che alla rivalutazione, il ricorrente omettere di indicare quale fosse la strada che il giudice di appello avrebbe dovuto percorrere e, dunque, da quando e come avrebbero dovuto essere calcolate queste voci accessorie. Infine, si deve considerare che il danno è stato liquidato in via equitativa e, in tale ambito, è consentito al giudice inglobare in un’unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all’art. 1226 c.c., senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione (Sez. L, Sentenza n. 2771 del 04/02/2011, Rv. 615908).

7. Con un terzo motivo di ricorso, denuncia violazione dell’art. 75 disp. att. c.p.c.; sostiene il ricorrente che, nonostante il deposito della nota spese, il giudice abbia proceduto alla liquidazione in misura globale, senza il riconoscimento delle spese generali ex art. 15 della Legge Professionale e comunque in violazione delle tariffe.

8. Anche questo motivo di ricorso è inammissibile; innanzitutto la sentenza di appello ha dato atto, con accertamento di merito non discutibile in questa sede, che la nota spese non era stata ritualmente depositata, per cui non poteva la parte dolersi di una liquidazione differente dalla richiesta, nè la circostanza (del mancato deposito) è stata oggetto di specifica doglianza, non essendo sufficiente il semplice rinvio al verbale del 25 giugno 2004 (cfr. pag. 8 del ricorso), peraltro non presente nel fascicolo a disposizione di questa Corte e non prodotto dalla parte.

9. In secondo luogo, è noto che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013, Rv. 627975; conff. N. 3664 del 2006, Rv. 587516; N. 324 del 2007, Rv. 596093); nel caso di specie, non risulta dalla sentenza impugnata che il R. avesse contestato la violazione dei minimi tariffari, ma solo la mancata corrispondenza della liquidazione alla nota depositata (alla pagina 2 del ricorso sostiene di aver proposto appello per “erronea liquidazione delle spese legali in quanto effettuata senza l’osservanza della nota spese regolarmente depositata in atti” e la sentenza dice lo stesso alla pagina 4, quarto capoverso). Infine, non risulta adeguatamente illustrata la dedotta violazione dell’articolo 75 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che disciplina un onere per il difensore e la cui violazione, quindi, non può costituire motivo di nullità di una pronuncia giudiziale.

10. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato

inammissibile, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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