Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19281 del 16/09/2020
Cassazione civile sez. trib., 16/09/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 16/09/2020), n.19281
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14699-2009 proposto da:
COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FABIO MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato ROSA IERARDI,
rappresentato difeso dagli avvocati PRUNO GRIMALDI, SABINA GIUNTA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TERMINI IMERESE in persona dei
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 52/2008 della COMM.IRIB.REG. della Sicilia,
depositata il 12/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2019 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Il Comune di Montemaggiore Belsito, in forza di due motivi, ha chiesto di cassare la sentenza n. 52/30/2008, depositata il 12 maggio 2008, della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale aveva respinto l’appello proposto dal contribuente avverso la decisione con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal Comune avverso l’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto il credi Iva maturato con riferimento all’anno di imposta 2002 e riportato nella dichiarazione relativa all’anno di imposta successivo per difetto di continuità delle dichiarazioni;
2. – Nel controricorso, l’Agenzia delle Entrate ha instato per il rigetto dell’avversa impugnazione.
3. – Il contribuente, con memoria depositata il 15 giugno 2019, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con la L. 1 dicembre 2016, n. 225, (GU n. 282 del 2-12-2016), allegando la documentazione da cui risulta il pagamento integrale del debito tributario;
4. – L’art. 6 cit., prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti alla riscossione e nella fattispecie sussistono i presupposti previsti dal citato articolo;
5. – la rinuncia al giudizio comporta la compensazione delle spese di
lite (Sez. 5, n. 10198/2018)
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020