Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19281 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4600/2006 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

P.ZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell’avvocato REVELLI

FRANCESCA LUISA, rappresentato e difeso dagli avvocati MANESCALCHI

Carlo, CATRAMBONE GREGORIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO M.T., PARAUTO SRL IN LIQUIDAZIONE

(OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 9065/2006 proposto da:

PARAUTO SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del suo liquidatore, Dott.

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO

KONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato LAIS GIULIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BAZZANA VIRGILIO giusta

delega a margino del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA DEL PARADISO

55, presse lo studio dell’avvocato REVELLI FRANCESCA LUISA,

rappresentato e difeso dagli avvocati CATRAMBONE GREGORIO,

MANESCALCHI CARLO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALL M.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 916/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione Terza Civile, omessa il 8/3/2004, depositata il 08/10/2005,

R.G.N. 525/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato FRANCESCA LUISA REVELLI per delega dell’Avvocato

CARLO MANESCALCHI;

udito l’Avvocato GIULIO LAIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 8 gennaio 2004, depositata l’8 ottobre 2005, la Corte di appello di Genova confermava la decisione del locale Tribunale dell’11 dicembre 2001, con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di M.A., per l’importo di L. 27.000.000 (riguardante la restituzione di cauzione costituita per l’acquisto di una autovettura Ferrari).

Rilevava la Corte che la prenotazione della vettura presso la Parauto s.r.l. era stata effettuata dal M., nella qualità di legale rappresentante della Mat Cars & Ships s.r.l., in nome e per conto di M.T. (come risultava da tutta la documentazione prodotta).

Poichè il contratto di acquisto era stato sottoscritto con la “contemplatio domini” relativa al M.T., anche la cauzione doveva ritenersi essere stata versata in nome e per conto di questo ultimo.

Con la conseguenza che al M. non poteva essere riconosciuto il diritto di ottenere la restituzione dalla Parato della cauzione, anche se costituita con denaro proprio.

Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi.

Resiste la Parauto con controricorso e ricorso incidentale, cui resiste il M. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzi tutto, disporsi la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima decisione.

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1398 e 1399 e 1411 c.c., nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2784, 2785 e 1851 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La ratifica del contratto di acquisto, operata dal M.T. non aveva effetti, sulla cauzione a suo tempo versata dal M., con la conseguenza che questi aveva diritto a riceverne la restituzione da parte della Parauto.

Una volta pagato interamente il prezzo, la cauzione (autonoma rispetto al contratto ed al prezzo ed oramai senza titolo) avrebbe dovuto essere restituita al cauzionante, senza che potesse assumere rilevanza alcuna la supposta “contemplatio domini” del tutto irrilevante.

Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2735 e 2733 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Nella lettera Parauto del 25 settembre 1991, la società si era chiaramente impegnata a restituire il deposito cauzionale allo stesso M., che aveva provveduto a costituirlo, non appena avesse realizzato l’intero prezzo della vendita.

La affermazione contenuta nella lettera costituiva piena confessione dei fatti dedotti dall’attuale ricorrente.

I giudici di appello avrebbero dovuto prendere atto della esistenza di una confessione stragiudiziale fatta al rappresentante della parte (ovvero al suo avvocato) avente la medesima efficacia probatoria, vincolante, di quella giudiziale.

Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2732 e 1429 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti. o rilevabile di ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Senza alcuna motivazione, i giudici di appello avevano affermato che la Parato nel sottoscrivere la lettera 25 settembre 1991, sarebbe incorsa in un evidente errore di diritto.

Gli stessi giudici non avevano spiegato, tuttavia, quale fosse questo errore di diritto ovvero le norme di legge erroneamente supposte dalla società venditrice. Tra l’altro, secondo l’art. 1429 c.c., l’errore di diritto può rilevare e costituire causa di annullamento del contratto solo quando sia stata la ragione unica o principale del contratto.

Da ciò, conclude il ricorrente, derivava la violazione delle norme di legge ed i vizi motivazionali denunciati.

Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Dopo che il contratto “cauzionato” aveva avuto regolare esecuzione (con il pagamento integrale del prezzo da parte del Fallimento M.T.), la cauzione è rimasta prova di causa e, per effetto di ciò, doveva essere restituita direttamente al cauzionante.

Osserva il Collegio: i quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

E’ rimasto accertato che il fallimento M.T. ha adempiuto al contratto di compravendita della Ferrari, pagando il prezzo di vendita. La Parauto, a sua volta, aveva consegnato la vettura, rifiutando di restituire la cauzione a suo tempo versata dal M..

La Corte territoriale ha premesso che la sentenza del 1998, resa dal Tribunale di Genova nella analoga causa tra Mat Cars & Ships e Parato (con la quale era stata respinta la pretesa della società di ottenere la restituzione della medesima cauzione per difetto di titolarità del lato attivo del rapporto dedotto in giudizio) non poteva avere alcun effetto nei confronti della presente controversia, riguardante soggetti diversi, anche se analogo “petitum”.

Ha confermato, tuttavia, che il M. non poteva richiedere la restituzione della cauzione, considerato che gli effetti del contratto si erano prodotti in capo al Fallimento M.T., subentrato al contratto originariamente sottoscritto dal M., in nome e per conto di M.P..

La decisione impugnata appare, in tutto, conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il requisito della spendita del nome, necessario perchè l’atto compiuto dal rappresentante possa essere imputato al rappresentato, non richiede l’uso di formule sacramentali e può evincersi anche dalle modalità con le quali l’atto stesso viene compiuto. (Cass. 29 novembre 2006 n. 25247, 16 novembre 1995 n. 11885).

Infine, l’accertare se un soggetto, nello stipulare un negozio per conto del mandante, ne abbia speso anche il nome, cioè se vi sia stata “contemplatio domini”, condizione indeclinabile perchè gli effetti dell’atto risalgano direttamente al rappresentato, è compito istituzionalmente devoluto al giudice del merito, il cui apprezzamento al riguardo è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici.

(Cass. 10 dicembre 1996 n. 10989).

Con motivazione adeguata, che sfugge a qualsiasi censura, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici, la Corte territoriale ha accertato che la proposta di acquisto della autovettura, così come il versamento della cauzione, erano stati effettuati dal M. nella qualità di legale rappresentante della Mat Cars & Ships, in nome e per conto del M.T..

Con la conseguenza che tutti gli effetti del contratto si erano prodotti direttamente in capo al Fallimento M.T..

Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.

Il ricorso incidentale proposto da Parauto, relativo al mancato accoglimento delle censure relative al rigetto della domanda di condanna del M. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., deve essere anche esso rigettato.

E’ appena il caso di ricordare che una azione proposta dalla parte può considerarsi temeraria, ai sensi della norma sopra richiamata, allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali: ipotesi, questa, espressamente esclusa dalla Corte Territoriale con riferimento alle analoghe censure rivolte con l’appello incidentale.

Il ricorso incidentale condizionato di Parauto deve invece considerarsi assorbito in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

Sussistono giusti motivi, in relazione alle questioni dibattute, per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Rigetta il ricorso incidentale non condizionato.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA