Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19280 del 29/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 29/09/2016), n.19280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27065/2013 proposto da:

C.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E., BPB ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1156/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 17/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBERGO;

udito l’Avvocato GRAZIA FIERMONTE per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. C.A. ha svolto domanda di risarcimento danni per l’investimento subito da parte dell’autoveicolo condotto da B.E.; il tribunale di Mantova ha accolto parzialmente la domanda, liquidando la somma di Euro 3.556,34, al netto dell’acconto già corrisposto, pari ad Euro 5.000,00. Proposto appello, la Corte territoriale di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Propone ricorso per cassazione il C. articolando due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso denuncia violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, anche con riferimento agli artt. 194 e 195 c.p.c., con eccezione di nullità della consulenza tecnica svoltasi nel giudizio di appello. In particolare, si lamenta che la consulenza sia stata depositata nella cancelleria della Corte d’appello il giorno prima dell’udienza alla quale la causa, ritenuta matura della per la decisione, veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni.

2. Il motivo è inammissibile prima di tutto per la mancata indicazione delle norme oggetto di violazione (quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) e per mancata indicazione della specifica violazione degli artt. 194 e 195 c.p.c.; in sostanza, il ricorrente indica violazione di legge senza precisare dove e perchè tali violazioni si sarebbero realizzate e quali norme contenute nei predetti articoli sarebbero state erroneamente applicate o disapplicate dal giudicante. Il motivo di ricorso si risolve in una generica contestazione sulle modalità di svolgimento del processo, senza considerare che nel ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

3. In ogni caso, la sentenza ha correttamente rilevato che l’eventuale nullità della consulenza per vizi procedurali era rimasta sanata in quanto il difensore del C. aveva omesso una tempestiva denuncia alla prima udienza successiva al deposito; nell’invocare la sanatoria, la Corte si è attenuta ai principi di diritto affermati più volte da questa Corte: La nullità della consulenza tecnica, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data d’inizio delle operazioni peritali, ha carattere relativo, e pertanto deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, del quale, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, sia data comunicazione nelle forme di legge al difensore della parte interessata (Sez. L, Sentenza n. 8347 del 08/04/2010, Rv. 612740); L’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa (Sez. 1, Sentenza n. 24996 del 10/12/2010, Rv. 615785); La nullità della consulenza tecnica d’ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l’esame della relazione, poichè la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell’elaborato del consulente (Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 24/01/2013, Rv. 624965); Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicchè sono soggette al termine di preclusione di cui dell’art. 157 c.p.c., comma 2, dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito (Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014, Rv. 630339).

4. Con un secondo motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa le ragioni per cui la Corte d’appello ha aderito alla consulenza tecnica, senza esaminare i rilievi dei consulenti di parte appellante.

5. Il motivo è inammissibile; prima di tutto occorre osservare che la Corte d’appello ha motivato sul punto, ritenendo che la consulenza avesse esaminato a fondo la documentazione medica fornita, sicchè le conclusioni si ritenevano congrue, corrette e dunque condivisibili (pagina sei, primo capoverso, della sentenza). In secondo luogo, poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (vale a dire dopo l’11 settembre 2012; la sentenza è stata depositata il 17 ottobre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b), del suddetto D.L. (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893).

6. Di conseguenza, il sindacato sulla motivazione in sede di legittimità deve ritenersi limitato a quei vizi che siano espressione di violazione di legge e quindi alla assenza totale e grafica della motivazione, ovvero alla mera apparenza della stessa, ovvero ancora alla sua intrinseca, irriducibile ed insanabile contraddittorietà, con esclusione di rilevanza del difetto di sufficienza e di ogni altro vizio della motivazione. Nel caso di specie, peraltro, come si è rilevato, la motivazione c’era e, seppur succinta, non era affatto illogica.

7. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principalem a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA