Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19280 del 19/07/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 19280 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 19/07/2018

SENTENZA

sul ricorso 688-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente contro

OLMI VANESSA, OLMI STEFANO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI PIRENEI 1, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO GENTILE,
rappresentati e difesi dagli avvocati FAUSTO MANIACI e GIULIO
ANTONIO SPRIO;

avverso la sentenza n. 3450/2014 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 30/09/2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/11/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Paolo Palmieri per l’Avvocatura Generale dello Stato
e Fausto Maniaci.

Fatti di causa
1)

La causa concerne l’opposizione all’esecuzione di un credito di

oltre 11 milioni di euro, per responsabilità contabile, vantato dal MEF
nei confronti dei sigg. Olmi quali eredi di soggetto condannato con
sentenza n.210 del 2003 della Sezione centrale della Corte dei Conti.
Il tribunale di Milano è stato adito con opposizione all’esecuzione dagli
odierni resistenti, ai quali Equitalia Esatri aveva notificato cartelle
esattoriali per il recupero del credito erariale derivante dalla sentenza

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Ric. 2015 n. 00688 sez. SU – ud. 21-11-2017

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– controricorrenti –

di condanna. Il tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione
passiva del Ministero.
La Corte di appello di Milano con sentenza 30 settembre 2014 ha
rigettato l’appello incidentale dell’avvocatura, che mirava alla

Capovolgendo il giudizio del tribunale, ha ritenuto sussistente la
legittimazione del Ministero e ha negato il debito degli appellanti, che
avevano rinunciato all’eredità.
Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per
cassazione con quattro motivi.
I signori Olmi hanno resistito con controricorso.
In vista dell’udienza le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione
2)

Con il primo motivo l’amministrazione chiede che sia accertato il

difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sancita la giurisdizione
del giudice contabile.
Il Ministero sostiene che il giudizio instaurato dagli opponenti era un
giudizio di cognizione avente per oggetto la esistenza dei presupposti
legittimanti la trasmissibilità del debito risarcitorio.
Per affermare che il debito posto in esecuzione è il medesimo debito,
invoca il disposto della legge n.20 del 1994 come modificato dall’art.
3 d.l. 453/96 convertito nella legge n.639/96, secondo cui il debito

Ric. 2015 n. 00688 sez. SU – ud. 21-11-2017

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affermazione della giurisdizione contabile.

dei soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità contabile “si
trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito
arricchimento del dante causa e di conseguente indebito
arricchimento degli eredi stessi”.

nel caso di decesso del soggetto condannato dopo la conclusione del
relativo giudizio, come nel caso di decesso intervenuto durante lo
svolgimento del giudizio contabile; sarebbe pertanto il giudice
contabile a dover valutare i limiti di trasmissibilità agli eredi del debito
da danno erariale. Secondo parte ricorrente l’opposizione ex art. 615
c.p.c. si promuove con citazione davanti al giudice competente per
materia, valore o territorio, che dovrebbe essere individuato nella
Corte dei Conti.
2.1) La censura è infondata.
Va premesso che non giova a parte ricorrente il richiamo a Cass. SU
14178/04, che ha affermato la giurisdizione contabile in una
controversia sorta nei confronti di soggetto ritenuto responsabile di
danno erariale e che ha portato alla condanna degli eredi. In quel
caso infatti non si trattava di giudizio di opposizione all’esecuzione,
ma di giudizio di responsabilità, riassunto contro gli eredi per far
affermare nei loro confronti la responsabilità discendente da quella
del defunto.

Ric. 2015 n. 00688 sez. SU – ud. 21-11-2017

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Il ricorso deduce inoltre che la giurisdizione contabile sussiste tanto

Ben diverso è il caso odierno, in cui, formatosi il titolo nei confronti
del de cuius “a carico del quale risulta pronunciata la sentenza
definitiva della Corte dei Conti” (cfr sentenza tribunale Milano 25
giugno 2010, pag. 5), l’esattore ha direttamente notificato agli eredi

stato preventivo accertamento della esistenza della trasmissione del
debito.
La controversia instaurata dai signori Olmi davanti al tribunale di
Milano per far constare di non essere eredi, avendo rinunciato
all’eredità del de cuius, è quindi causa di opposizione all’esecuzione
volta a far valere l’assenza di un titolo esecutivo nei loro confronti.
Giova ricordare che in tema di responsabilita’ amministrativa, anche
quando il debito risarcitorio del pubblico dipendente sia stato
accertato dal giudice contabile con sentenza passata in iudicato, la
trasmissibilita’ agli eredi si verifica soltanto nei casi in cui il fatto
illecito abbia non soltanto arrecato un danno all’erario, ma anche
procurato al dante causa, autore dello stesso, un illecito
arricchimento (cfr. Cass SU 4332/08) il che richiede che tale
presupposto – così come il conseguente indebito arricchimento degli
eredi – sia stato “accertato nel giudizio dinanzi al giudice contabile”.
Ora, nel caso in esame la mancanza di questo accertamento impone
alla Corte di cassazione, giudicando sull’asserito vizio attinente la
giurisdizione, di rilevare che proprio l’assenza nei confronti dei pretesi

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del soggetto condannato le cartelle esattoriali, senza che vi fosse

eredi di un titolo debitamente formato in sede propria, prima
dell’esecuzione, è la ragione che giustifica l’accoglimento
dell’opposizione all’esecuzione ed esclude la configurabilità della
giurisdizione contabile sull’opposizione stessa.

nella trasmissione del debito, proprio perché soggetto a presupposti
che debbono essere accertati in sede giurisdizionale contabile,
dall’altro che «Presupposto del processo di esecuzione civile è
l’esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed
esigibile, senza che possano venire in considerazione profili cognitori
per l’accertamento dell’esistenza di un’obbligazione, con la
conseguenza che in punto di giurisdizione non si può profilare altro
giudice competente sulla materia e che quando sia posta in
esecuzione una sentenza di condanna della P.A., ancorché
pronunciata da un giudice speciale, viene introdotta una controversia
avente per oggetto un diritto soggettivo, rimessa alla competenza del
giudice ordinario»(Cass. SU 7578/06).
Ne consegue che ove sia fatta valere – come nella specie è insito nella
opposizione proposta dagli eredi, che hanno negato la opponibilità
della sentenza nei loro confronti in quanto rinuncianti all’eredità
paterna – l’assenza di un titolo esecutivo, la controversia resta
nell’ambito della cognizione del giudice ordinario.

Ric. 2015 n. 00688 sez. SU – ud. 21-11-2017

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3) Occorre infatti ribadire da un lato che non v’è alcun automatismo

La motivazione qui resa implica quindi una parziale correzione della
sentenza d’appello, nella parte in cui si è addentrata nella valutazione
relativa alla posizione soggettiva dei signori Olmi, valutazione che è
rimessa, in preventiva sede di cognizione, al giudice contabile.

della affermazione della rinuncia all’eredità, il riscontro dell’assenza di
un titolo esecutivo formato nei loro confronti e quindi azionabile in via
esecutiva. Era superfluo rilevare che non era stata data prova
dell’arricchimento del dante causa e dell’indebito arricchimento dei
pretesi eredi.
4) Conseguenza di quanto detto in ordine all’assenza di titolo
esecutivo e alla giurisdizione sull’accertamento debitorio è che il
rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri, relativi
alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1 legge 20 (il secondo
motivo) e alla loro prova (terzo e quarto motivo).
4.1) La novità delle questioni trattate impone la compensazione delle
spese di lite.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato,
poiché ricorrente è la pubblica amministrazione.

Ric. 2015 n. 00688 sez. SU – ud. 21-11-2017

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Per l’accoglimento dell’opposizione era infatti sufficiente, preso atto

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili

tenuta il 21 novembre 2017

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