Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19280 del 17/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19280
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29838-2018 proposto da:
A.M., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO
FIORENTINO, rappresentati e difesi dagli avvocati GAETANO PAOLINO,
MARIA ANNUNZIATA;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 6995/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 20/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/04/2019 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso degli avvocati P.G. e A.M. per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 6995/2013 che, nel pronunciare sulle spese del giudizio di merito e di legittimità in procedimento di equa riparazione, avrebbe omesso di disporre la distrazione in favore dei predetti difensori;
vista la memoria difensiva;
esaminati gli atti;
rilevato che nel ricorso per cassazione (che gli attuali ricorrenti hanno erroneamente definito “in appello”) era stata formulata istanza di distrazione delle spese e che per mero errore materiale il Collegio giudicante ha omesso di provvedere;
che pertanto può accogliersi l’istanza di correzione (tra le varie, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017 Rv. 644292; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 Rv. 613868).
P.Q.M.
La Corte ordina la correzione della sentenza n. 6995/2013 aggiungendosi, nell’ultima pagina, sia in motivazione (alla fine dell’ultimo periodo) che in dispositivo (parte finale) “con distrazione in favore degli avvocati P.G. e A.M.”.
Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019