Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19280 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 16/09/2020), n.19280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21715-2014 proposto da:

COMPAGNIA ITALIANA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 388, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PASSALACQUA, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA BOTTARI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 339/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

MESSINA, depositata il 03/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Sicilia sezione staccata di Messina n. 339/27/2014,

depositata il 3.2.2014 e notificata il 30.5.2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 novembre 2019 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– La Compagnia Italiana Costruzioni s.r.l. proponeva distinti ricorsi avverso avvisi di accertamento Irpeg/Irap/Iva per gli anni 1999 e 2000, emessi a seguito di controllo modello Unico e delle risultanze di p.v.c. della Guardia di Finanza, all’esito del quale era risultata la ditta Immobiliare Giave s.r.l. inesistente, le fatture da questa emesse false e relative ad operazioni inesistenti; la società contribuente deduceva vizio di motivazione degli atti impositivi, inattendibilità del procedimento di determinazione dell’IVA e illegittimità delle sanzioni. L’ufficio si costituiva per resistere al ricorso del quale chiedeva il rigetto.

– La commissione tributaria provinciale di Messina accoglieva i ricorsi sul rilevo che non fosse stata provata la inesistenza delle operazioni.

– Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva gravame, che, nel contraddittorio tra le parti, veniva accolto dalla commissione tributaria regionale.

– Per la cassazione di tale sentenza la società contribuente propone ricorso affidato a due motivi.

– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Va preliminarmente rilevato che in data 15.10.2019 il procuratore domiciliatario della ricorrente ha depositato certificato di morte del procuratore costituito avvenuta in data (OMISSIS). Tale vicenda – rileva il collegio – non è ostativa alla decisione della lite. Invero nel giudizio di legittimità – a ragione della peculiare struttura del medesimo caratterizzata dall’impulso di ufficio – non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo, con la conseguenza che gli eventi considerati dagli artt. 299 e ss. c.p.c., relativi alle parti o ai loro difensori, se verificati dopo la rituale instaurazione del contraddittorio con la notifica del ricorso, non assumono valenza (ex multis, Cass. 29.1.2016 n. 1757). Peraltro, al fine di assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa, la giurisprudenza di legittimità con orientamento al quale si intende dare continuità – ha altresì affermato che il decesso dell’unico difensore, se non cagionante l’interruzione del processo, attiva il potere della Corte di differire l’udienza di discussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmente per consentire la nomina di nuovo difensore semprechè sia mancato il tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore (Cass. 14.3.2016 n. 4960; 25.5.2017 n. 13150). Nella specie, reputa il collegio che non vada disposto alcun differimento dell’adunanza camerale, in ragione del considerevole lasso di tempo (oltre quattro anni) trascorso dal decesso del difensore della ricorrente, ben più che sufficiente, per la parte interessata, per munirsi di altro patrocinatore.

– Ciò premesso, si trascrivono i due motivi che costituiscono il ricorso: 1) “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 53 e 75”; 2) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

– Quanto al primo motivo, osserva il collegio che non sono state violate le norme ivi richiamate, atteso che la CTR ha fondato la propria decisione sulla rideterminazione dell’imponibile da parte dell’ufficio, conseguente alla ritenuta provata inesistenza delle operazioni con fatture emesse da società inesistente. Il motivo non è pertanto accoglibile.

– Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale si denuncia sostanzialmente un vizio di motivazione. A parte evidenti profili di inammissibilità, connessi alla dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il motivo non è fondato, avendo la CTR dato atto – a fronte della corretta motivazione dell’atto impositivo e dei puntuali riscontri probatori a sostegno della pretesa fiscale – della assenza di qualsivoglia attività probatoria di segno contrario da parte della contribuente; peraltro, la sentenza della CTR è stata depositata nel 2014, con il conseguente limite di contestazione della motivazione entro il “minimo costituzionale”.

PQM

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

 

 

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