Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1928 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. III, 28/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 28/01/2020), n.1928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17837/2015 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO

27, presso lo studio dell’avvocato CARLO SRUBEK TOMASSY, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO SORRENTINO;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, BORGO PIO 44,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO SACCHETTO, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 582/2014 del TRIBUNALE di GORIZIA, depositata

il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento;

udito l’Avvocato CARLO TOMASSY SRUBEK;

udito l’Avvocato STEFANO SACCHETTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.L., avendo ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di R.A., in data 18.7.2012 notificò il precetto al debitore, intimandogli il pagamento dell’importo indicato dal suddetto decreto e gli accessori, per complessivi Euro 30.803,06.

R.A. con atto di citazione notificato il 26.7.2012 propose opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Gorizia, deducendo – per quanto ancora rileva – la nullità del precetto ai sensi dell’art. 480 c.p.c., comma 2, a causa della mancanza in esso della indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo.

Nel corso del giudizio di opposizione il debitore adempì la propria obbligazione.

2. Con sentenza 17.12.2014 n. 582 il Tribunale:

(a) dichiarò di “rigettare in rito l’opposizione”, per sopravvenuta carenza di interesse dell’opponente, a causa dell’avvenuto adempimento spontaneo;

(b) condannò S.L. (creditore opposto) alla rifusione delle spese di lite in favore di R.A. (debitore opponente), sul presupposto che l’opposizione, se ne fosse stato esaminato il merito, sarebbe stata fondata.

Secondo il Tribunale l’opposizione sarebbe stata fondata nel merito perchè il precetto notificato da S.L. ad R.A. non indicava la data della pregressa notifica del decreto ingiuntivo, in violazione di quanto richiesto dall’art. 480 c.p.c., comma 2.

Ha precisato che nel caso di specie si era verificata la seguente vicenda processuale:

-) il decreto ingiuntivo non era provvisoriamente esecutivo;

-) venne notificato all’intimato per i fini di cui agli artt. 643 e 644 c.p.c.;

-) venne successivamente munito di formula esecutiva.

Quando si verifichi tale sequenza, ha affermato il Tribunale, il precettante non è tenuto a notificare, insieme al precetto, il decreto ingiuntivo già notificato; deve però indicare nel precetto la data della prima notifica del decreto stesso. Indicazione che, nel caso di specie, mancava.

3. Ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza S.L., con ricorso fondato su un motivo.

Resiste R.A. con controricorso.

La causa, fissata per l’adunanza camerale del 14.11.2018, con ordinanza 7.2.2019 n. 3695 è stata rinviata alla pubblica udienza, perchè ritenuta di rilievo nomofilattico.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questione preliminare:

1.1. Preliminarmente va rilevato come non incida, sull’ammissibilità dell’impugnazione, la circostanza che il ricorrente abbia notificato due ricorsi, a distanza di un giorno l’uno dall’altro.

Questa Corte, infatti, ha già affermato che “il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purchè esso sia tempestivo, requisito per la cui valutazione occorre tener conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non del termine annuale, bensì del termine breve, decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante” (ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14214 del 04/06/2018, Rv. 649337 – 01).

E nel caso di specie il secondo ricorso, notificato un solo giorno dopo la notifica del primo, è ovviamente tempestivo: la sentenza impugnata è stata infatti depositata il 17.12.2014; il primo ricorso è stato notificato il 15.6.2015, il secondo ricorso il 16.6.2015.

2. Il motivo unico di ricorso.

2.1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 480 e 654 c.p.c..

Sostiene che la mancanza, nel precetto, della data di notificazione del decreto ingiuntivo, non ne comportava la nullità; e che il precetto notificato sulla base di un previo decreto ingiuntivo può limitarsi a contenere la sola indicazione del provvedimento che ha disposto l’esecutività del decreto, e non anche della data di notificazione dello stesso.

Conclude che, di conseguenza, erroneamente il Tribunale ha reputato sussistere una sua soccombenza virtuale, condannandolo alle spese.

2.2. Il motivo è fondato.

Il Tribunale di Gorizia, ai fini della regolazione delle spese, ha valutato quale sarebbe dovuto essere, in tesi, l’esito della lite ove se ne fosse dovuto esaminare il merito: e riscontrata la difformità del precetto concretamente notificato dal creditore al debitore rispetto al suo modello legale, ne ha rilevata la nullità, e concluso che tanto sarebbe bastato ad accogliere l’opposizione.

L’iter logico seguito dalla sentenza impugnata tuttavia non può essere condiviso: non perchè sia stato scorretto, ma perchè è stato incompleto. E’ mancata, infatti, nell’analisi del Tribunale, l’indagine richiesta dall’art. 156, comma 3, c.p.c. (a norma del quale “la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”), la quale deve essere compiuta anche d’ufficio.

2.3. La dichiarazione di nullità del precetto, come di qualsiasi altro atto processuale, richiede all’organo giudicante tre passi logici consecutivi:

a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l’atto della cui validità si discute (ricognizione della fattispecie astratta);

b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l’atto suddetto, e se l’una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge (accertamento della fattispecie concreta);

c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell’atto, e la sua realizzazione concreta, tuttavia, il Giudice non potrà dichiararlo nullo sic et simpliciter, ma dovrà ancora compiere una terza e più delicata

indagine: stabilire se l’atto, nonostante il suo vizio formale, abbia; concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato.

2.4. Con specifico riferimento alla notifica del precetto fondato su un titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge, e quindi munito ex post dell’efficacia esecutiva di cui era privo, il Tribunale ha correttamente ricostruito la fattispecie astratta.

Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, infatti, ha il seguente schema legale:

a) non deve essere preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo (art. 654 c.p.c., comma 2);

b) deve “fare menzione” del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo (art. 654 c.p.c., comma 2);

c) deve “fare menzione” dell’avvenuta apposizione, in calce al decreto ingiuntivo, della formula esecutiva (art. 654 c.p.c., comma 2);

d) deve indicare la data di notifica del decreto ingiuntivo (art. 480 c.p.c., comma 2).

Tutte le suddette indicazioni hanno lo scopo di consentire al debitore l’individuazione inequivoca dell’obbligazione di cui gli si chiede l’adempimento e del titolo che la sorregge; tutte, pertanto, compongono lo schema legale astratto dell’atto di precetto.

Tali principi sono pacifici nella giurisprudenza di questa Corte da tempi remoti: in tal senso si vedano già Sez. 3, Sentenza n. 1539 del 16/05/1968, Rv. 333242 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 843 del 15/03/1969, Rv. 339186 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3677 del 11/11/1969, Rv. 343920 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1975 del 20/06/1972, Rv. 359093 01, fino alle più recenti Sez. 3 -, Sentenza n. 24226 del 30/09/2019, Rv. 655175 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 4705 del 28/02/2018, Rv. 647433 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22510 del 23/10/2014, Rv. 633160 – 01.

Non pertinenti, invece, rispetto all’oggetto del presente giudizio sono i sette precedenti di questa corte invocati dal ricorrente alle pp. 4-6 del ricorso. Ed infatti:

-) quattro di questi precedenti (Sez. 3, Sentenza n. 12731 del 30/05/2007, Rv. 598117 – 01, Sez. 3, Sentenza n. 7454 del 05/06/2000, Rv. 537238, Sez. 3, Sentenza n. 1656 del 28/04/1975, Rv. 375267 – 01 e Sez. 3, Sentenza n. 11885 del 01/12/1993, Rv. 484569 – 01) contengono nella motivazione l’espressa affermazione d’un principio opposto a quello invocato dal ricorrentep e cioè quello secondo cui il precetto fondato su decreto ingiuntivo non opposto è valido quando in esso “siano indicate le parti (e) la data della notificazione del decreto ingiuntivo”;

-) il precedente rappresentato da Sez. 3, Sentenza n. 12792 del 17/12/1997, Rv. 511011 – 01, non è rilevante ai nostri fini, perchè riguardava una questione diversa da quella qui in esame: e cioè se fosse valido il precetto in cui non era stata indicata l’autorità che aveva dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo;

-) il precedente rappresentato da Sez. 3, Sentenza n. 330 del 16/01/1987, Rv. 450082 – 01, è del pari non pertinente ai nostri fini, perchè aveva ad oggetto un caso di nullità del precetto per omessa indicazione dell’apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo;

-) il precedente rappresentato da Sez. 3, Sentenza n. 1539 del 16/05/1968, Rv. 333242 – 01, infine, non è rilevante ai nostri fini perchè si occupava del diverso problema della superfluità, per i fini di cui all’art. 480 c.p.c., d’una seconda notifica del decreto ingiuntivo già notificato per i fini dell’art. 643 c.p.c..

2.5. Per quanto attiene all’accertamento della fattispecie concreta, esso non è oggetto di contesa tra le parti: è pacifico che il precetto non contenesse la data in cui era stato notificato il decreto ingiuntivo. Corretta, in definitiva, fu la valutazione del Tribunale circa la difformità del precetto notificato da S.L. rispetto al suo schema legale. In 2.6. Quel che tuttavia è mancato, nella sentenza impugnata, è stata l’indagine richiesta dall’art. 156 c.p.c., comma 3: e cioè stabilire se il precetto, nonostante la suddetta mancanza, potesse nel caso concreto avere comunque raggiunto il suo scopo.

Va premesso che il raggiungimento dello scopo cui l’atto nullo era preordinato è una circostanza impeditiva della pronuncia sulla nullità: e al pari di questa, pertanto, la sua esistenza va rilevata e dichiarata ex officio.

Ciò posto, deve ricordarsi come lo scopo della notifica dell’atto di precetto è, tra gli altri, rendere avvisato il debitore della pretesa creditoria, e consentirgli di individuare quale sia il credito (ed il sotteso titolo esecutivo) di cui gli si chiede l’adempimento.

Se, pertanto, è indubbio che il precetto fondato su un decreto ingiuntivo non opposto, e privo dell’indicazione della data di notifica di quest’ultimo, sia nullo, è altresì vero come non possa escludersi che, nello specifico e concreto caso, tale omissione possa non avere ingenerato alcun equivoco od incertezza nel debitore: ad esempio, perchè non esistevano altri rapporti di dare-avere tra questi ed il suo creditore; oppure perchè il credito era in altro modo indicato nel precetto senza possibilità di incertezze.

Il giudice chiamato a pronunciare la nullità del precetto, pertanto, dopo averne riscontrata la sussistenza in astratto, non può trascurare di accertare in concreto se, per avventura, quella nullità sia stata sanata dal fatto che nessuna incertezza fosse possibile, per il debitore, sull’individuazione del titolo esecutivo.

Tale principio venne affermato già da Sez. 3, Sentenza n. 6536 del 28/07/1987, Rv. 454790 – 01, secondo cui l’erronea indicazione degli elementi formali prescritti dall’art. 480 c.p.c., comma 2, non determina la nullità del precetto, “qualora l’esigenza d’individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso (quali: l’indicazione dell’autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto)”. Nella ampia e dotta motivazione di quella sentenza, cui il Collegio intende dare qui continuità, si osserva:

“gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l’atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell’atto; e se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale. La forma dell’atto processuale, invero, non ha valore di per sè, ma è funzionale allo scopo dell’atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialità; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullità o meno dell’atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sè stante, avulso dallo scopo”.

Tali principi furono in seguito ribaditi da Sez. 3, Sentenza n. 10294 del 05/05/2009, la quale espressamente afferma che la validità dell’atto di precetto deve essere valutata “alla luce del principio di conservazione, che evita odiose lungaggini”, e che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità al cospetto di omissioni puramente formali, che non impediscono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto, e quale il titolo che lo sorregge.

Il Tribunale, pertanto, in applicazione di tali principi, non avrebbe dovuto fermarsi a rilevare la mancanza, nel precetto, della data di notifica del decreto ingiuntivo, ma avrebbe dovuto valutare se dal complesso dell’atto (il precetto) il debitore fu messo, o non fu messo, in condizione di individuare con certezza quale fosse il titolo esecutivo messo in esecuzione.

3. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal

giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Gorizia, in persona d’altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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