Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1928 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30590-2006 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SECCI PAOLO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI, quale titolare di ufficio

Periferico del Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2/2006 del GIUDICE DI PACE di DECIMOMANNU del

26.1.06, depositata il 06/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.P. impugna la sentenza n. 2 del 2006 del Giudice di Pace di Decimomannu, depositata il 6 febbraio 2006, non notificata, che rigettava la sua opposizione a verbale numero (OMISSIS) del 26 maggio 2005, con il quale la Polizia stradale di Cagliari gli contestava la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, per avere viaggiato a velocità non consentita nel tratto di strada percorso.

Veniva applicata la sanzione pecuniaria di Euro 357, il ritiro della patente e la decurtazione di 10 punti. A supporto dell’opposizione l’odierno ricorrente deduceva l’errata procedura di utilizzo dell’apparecchio telelaser modello LTT 20-20 con il quale era stata rilevata la velocità a metri 459,3 dal posizionamento della stessa apparecchiatura, nonchè la mancata emissione dello scontrino che comprovasse la velocità, la distanza di rilevamento e l’ora.

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, rilevando che dalla documentazione allegata dall’amministrazione resistente era emerso che il dispositivo elettronico utilizzato per il rilevamento dell’infrazione contestata era debitamente omologato e quindi conforme alla normativa vigente e rilevando, quanto alla gestione dell’apparecchio utilizzato nel caso concreto, dalla deposizione del teste sia la presenza di due agenti durante tutta la fase di rilevamento sia il corretto svolgimento di tutta la procedura di accertamento. Osservava ancora che dal verbale di accertamento emergeva che il rilevamento dell’infrazione era stato preceduto dalla verifica, svolta personalmente dagli agenti stessi, della perfetta funzionalità dell’intera apparecchiatura. Riteneva quindi infondata la contestazione svolta in ordine alla mancanza di affidabilità dell’apparecchio, ritenendo le ulteriori censure superate dalle dichiarazioni degli agenti operanti circa la velocità rilevata e le altre condizioni dell’accertamento.

L’odierno ricorrente con l’unico motivo di ricorso deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo il ricorrente in sede d’opposizione fatto presente che l’apparecchiatura in questione era stata mal utilizzata, posto che al momento del fermo nessuno degli agenti operanti aveva la disponibilità dell’apparecchiatura stessa con la conseguenza che era molto probabile la presenza di un errore umano nell’accertamento.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di rigetto del ricorso per la sua manifesta infondatezza.

Il ricorso è infondato e va respinto. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il primo giudice ha dato ampia ed esaustiva spiegazione dell’iter logico attraverso il quale è pervenuto alla sua decisione, indicando con dovizia di argomentazioni gli aspetti tecnici e giuridici che fondavano la correttezza del verbale di contestazione e della conseguente ordinanza ingiunzione, rilevando altresì come buona parte delle doglianze del ricorrente avevano a che fare con questioni di merito, comunque rimaste non dimostrate, quando non esplicitamente smentite.

Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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