Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1928 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 1928 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

zul ricorso 780-20121 propu&Lo det:
BAFFIGO GIULIO, BRANCATO TOMMASO, CORVESE FRANCESCO,
FERDINANDI

VINCENZO,

MONTAGNA GIUSEPPE,

SIGNORE

STEFANO, TARTAGLIA EDOARDO, TATI GAETANO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE TRE
MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO
2017
4346

MARAZZA, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DOMENICO DE FEO, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA C, in persona del legale

Data pubblicazione: 25/01/2018

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CARNERA PRIMO l, presso lo studio
dell’avvocato BARBARA BENTIVOGLIO, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati MARIA CRISTINA
TANDOI, GABRIELLA MAZZOLI, giusta delega in calce al

– controricorrente

avverso la sentenza n. 1961/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 20/03/2013 R.G.N. 9662/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MARAZZA MAURIZIO per delega verbale
Avvocato MARAZZA MARCO;
udito ‘Avvocato MAZZOLI GABRIELLA.

ricorso;

R.G. n. 7480 del 2014

FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1961 del 2013 accoglieva
l’impugnazione proposta dall’Azienda USL Roma C nei confronti di Baffigo Giulio,
Brancato Tommaso, Corvese Giuseppe, Ferdinandi Vincenzo, Montagna Giuseppe,
Palmenta Filippo, Signore Stefano, Tartaglia Edoardo, Tati Gaetano, e per l’effetto,
in riforma della sentenza di primo grado pronunciata tra le parti dal Tribunale di
Roma, rigettava la domanda dei lavoratori.
2. Questi ultimi, medici ospedalieri specialisti in urologia presso il Presidio

Ospedaliero S. Eugenio, avevano adito il Tribunale di Roma esponendo di essere stati
privati dal gennaio 1997 del piastrino dosimetrico per l’accertamento dell’esposizione
a radiazioni ionizzanti e di non percepire dalla medesima data l’indennità di rischio
radiologico fino ad allora percepita, e che, invece, i colleghi urologhi in servizio presso
il Presidio Ospedaliero CTO, rientranti nella gestione della medesima ASL,
percepivano la predetta indennità, godendo anche di ulteriori 15 giorni di ferie.
Chiedevano, quindi, il riconoscimento del medesimo trattamento riservato agli
urologhi del CTO, in subordine il diritto a percepire l’indennità di rischio per i
lavoratori esposti in modo discontinuo temporaneo o a rotazione nella misura di euro
25,82 mensili, ed in ulteriore subordine la convocazione della Commissione di cui
all’art. 58 del dPR n. 270/87.
3. Il Tribunale riconosceva l’indennità nella misura ridotta nei limiti della
prescrizione quinquennale e fino al gennaio ’05.
4.

La Corte d’Appello, disposta nuova CTU (cui veniva demandato la

valutazione del grado di esposizione a radiazioni con riguardo sia alle piastrine
dosimetriche sia ai tempi di permanenza, desunti dai registri presenza), rilevava che
all’esito della CTU i valori dell’esposizione dei ricorrenti giustificavano ampiamente
la classificazione adottata di lavoratori non esposti.
5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono Baffigo Giulio, Brancato
Tommaso, Corvese Giuseppe, Ferdinandi Vincenzo, Montagna Giuseppe, Signore
Stefano, Tartaglia Edoardo, Tati Gaetano, prospettando due motivi di impugnazione.
6. Resiste l’ASL Roma C con controricorso.
7. Si è costituita in prossimità dell’udienza pubblica l’Azienda sanitaria locale
Roma “2”, già ASL Roma C.
7. In prossimità dell’udienza pubblica i lavoratori hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. Omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sul diritto dei ricorrenti
all’equiparazione di trattamento rispetto agli urologhi in servizio presso il Presidio
Ospedaliero CTO ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. Violazione e falsa applicazione
1

R.G. n. 7480 del 2014

del d.lgs. n. 230 del 1995, nella parte in cui ha definito le nuove classificazioni del
personale radio esposto. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti.
I ricorrenti censurano la statuizione di appello che è fondata su una verifica
attraverso una misurazione concreta dell’esposizione, senza tenere conto della
domanda ai sensi dell’art. 45 sopra citato e delle considerazioni di carattere generale
fatte dal CTU circa l’incompatibilità dell’uso in situazione di urgenza, come in sala
operatoria, della macchina radiogena con mezzi di protezione adeguati.

2. Il motivo non è fondato.
La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla
giurisprudenza di legittimità secondo i quali, per il riconoscimento dell’indennità,
occorre verificare in concreto l’esposizione. Nella specie, le risultanze della CTU svolta
tenendo conto non solo di quanto rilevabile dai piastrini dosinnetrici, ma anche dei cd.
tempi di permanenza nelle cd. zone controllate.
2.1. Come affermato dalla sentenza Cass., n. 17116 del 2015: la
giurisprudenza di questa Corte ha interpretato il complesso normativo ora evocato
nel senso che, al di là dalla più ampia sorveglianza fisica della radioprotezione, l’
indennità di rischio radiologico, in quanto correlata alla specificità dell’ambiente e
delle condizioni di lavoro, è dovuta soltanto per il rischio qualificato che vi è connesso
e non spetta allorché, ad esempio, questo venga meno per apprezzabili periodi di
tempo;
al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto
opera la presunzione assoluta di rischio ex art. I comma 2 della L. n. 460 del 1988, l’
indennità della quale si controverte presuppone poi la sussistenza del rischio effettivo,
e non soltanto ipotetico, di un’esposizione non occasionale, ne’ temporanea, analoga
all’esposizione del personale di radiologia. Ne deriva che, indipendentemente dalla
qualifica rivestita dal personale sanitario, l’ indennità deve essere riconosciuta in
relazione alle peculiari posizioni dei lavoratori esposti, per intensità e continuità, al
rischio normalmente sostenuto dal personale di radiologia, restando il relativo
accertamento, se congruamente e logicamente motivato dal giudice di merito, esente
dal giudizio di legittimità;
a questi fini, il lavoratore che richieda l’indennità di rischio radiologico ed il
congedo aggiuntivo, ed intenda contestare l’accertamento della Commissione di cui
al D.P.R. 20-maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 4, e succ. mod. sulla base del
quale questi sono stati negati, ha quindi l’onere di provare in giudizio l’esposizione
qualificata richiesta dalla normativa, ovvero l’effettiva esposizione ad un rischio di
radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il
personale di radiologia”.

2

R.G. n. 7480 del 2014

2.2. I ricorrenti hanno invocato il diritto alla parità di trattamento con altro
personale in ragione della analoga qualifica ma non hanno dedotte una propria
esposizione significativa ai fini del riconoscimento dell’indennità, allegando la prova
della esposizione medesima, come richiesto dalla suddetta giurisprudenza. Cass., n.
17116/2015. Ciò, tenuto conto che la Corte d’Appello ha preso in considerazione non
solo le piastrine dosimetriche (che erano state tolte) ma anche le zone controllate.
L’eventuale riconoscimento dell’indennità ad analoga categoria di dipendenti
come prospettato dai ricorrenti, vicenda che esula dal presente giudizio, in

mancanza dell’effettiva esposizione richiesta dalla disciplina di settore, non può
radicare il diritto al riconoscimento dell’indennità.
3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 cod. proc. civ.

e del principio di corrispondenza tra chiesto e

pronunciato. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e del principio
di non contestazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 416 cod. proc. civ. e
420 cod. proc. civ. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 230 del 1995, nella
parte in cui ha definito le nuove classificazioni del personale radioesposto. Omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti.
Assumono i ricorrenti che la ASL non aveva contestato che l’attività svolta da
essi ricorrenti fosse la stessa prima e dopo la privazione del piastrino dosimetrico né
che l’indennità era riconosciuta agli urologhi in servizio presso il Presidio Ospedaliero
C.T.O.
Di tali risultanze la Corte d’Appello non aveva fatto buon governo,
provvedendo in termini difformi e non coincidenti con le risultanze processuali.
Assumevano, inoltre, che le attività professionali svolte necessitavano di controllo
radioscopico dei pazienti con la necessità per l’operatore di stare fuori barriera.
Osservavano, quindi, che fino a quando avevano avuto il piastrino i lavoratori
erano stati considerati radio esposti e la semplice revoca del piastrino non escludeva
la persistenza delle attività già svolte in precedenza. Inoltre la mancanza del piastrino
non consentiva l’accertamento della concreta esposizione.
Richiamavano quindi la prima CTU e la disciplina di settore a sostegno del
proprio diritto e contestavano sia il quesito conferito dal giudice di appello al CTU sia
la seconda CTU.
4. Il motivo non è fondato.
Quanto alle circostanze non contestate, le stesse non possono fondare il
diritto vantato dai ricorrenti, il cui riconoscimento necessita, come si è esposto nella
trattazione del primo motivo, della prova della effettiva esposizione alle radiazioni,
il cui onere grava sui lavoratori.

3

R.G. n. 7480 del 2014

In relazione alle

contestazioni alla CTU occorre rilevare che le stesse

costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, che devono essere dedotte – a
pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito (Cass.,
n. 19427 del 2017).
Nella specie i ricorrenti non riportano di aver contestato tempestivamente la
CTU e dalla sentenza si evince che il termine per note dato all’udienza di discussione
rimaneva inevaso.
Inoltre la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo 1’11 settembre 2012.

Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.
proc. civ., come sostituito dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma
1, lettera b), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale
prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
A norma dell’art. 54, comma 3, del medesimo decreto, tale disposizione si
applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata
in vigore della legge di conversione (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’Il agosto
2012).
Nel sistema l’intervento di modifica dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n.
5 come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta
un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla
motivazione di fatto.
Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito che
la riformulazione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, disposta dal d.l. n. 83
del 2012, art. 54 convertito dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata,
alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è
denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione
di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé.
Ciò non ricorre nel caso in esame, atteso che il giudice del merito ha preso in
esame, condividendole e motivando in merito, le risultanze della CTU.
5. Il ricorso deve essere rigettato„.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti

,

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
PQM

4

R.G. n. 7480 del 2014

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di
giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi
professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 novembre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA