Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19279 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 29/09/2016), n.19279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19128/2013 proposto da:

B.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELL’OCEANO ATRLANTICO 4, presso lo studio dell’avvocato AMERICO

CARAMANTE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELINA TRUSCELLI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.F., BR.GI., ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA

SPA, GENERALI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

nonchè da:

GENERALI ASSICURAZIONI SPA a mezzo della propria mandataria e

rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA in persona di

P.V. e D.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUCIA

SCAPPATICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO CAMPISE

giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

B.A. (OMISSIS), F.F., BR.GI., ASSITALIA

LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 707/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato CARMELINA TRUSCELLI;

udito l’Avvocato MARIA LUCIA SCAPPATICCI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La presente controversia ha ad oggetto un sinistro stradale verificatosi in (OMISSIS) il giorno (OMISSIS); la richiesta di risarcimento è stata svolta da F.F., quale trasportato su una delle due autovetture coinvolte nell’incidente (cioè su quella condotta da B.A.). Il tribunale di Paola riconosceva B.A. quale unico responsabile del sinistro e lo condannava al risarcimento nei confronti dell’attore. La Corte d’appello di Catanzaro riformava parzialmente la sentenza di primo grado, ritenendo la responsabilità concorrente in eguale misura dei due conducenti ( B.A. e Br.Gi.).

2. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione B.A., affidandolo a quattro motivi; resiste con controricorso e ricorso incidentale la Generali Italia S.p.A., che deposita memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione di legge per avere il giudice di appello applicato gli artt. 148 e 154 vigente C.d.S. e non invece del D.Lgs. n. 393 del 1959, art. 106 e art. 105, comma 7, applicabile al fatto in esame, con errata valutazione dei comportamenti tenuti dai conducenti.

2. Il motivo di ricorso è fondato sulla circostanza di fatto che il Br. stesse svoltando a sinistra su un’area privata, ma sotto tale profilo il ricorso non è per nulla autosufficiente, limitandosi ad invocare un elemento fattuale che non viene in alcun modo documentato e che non risulta con chiarezza dalla sentenza impugnata. Il motivo, sotto tale profilo, è inammissibile. Al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (Sez. 6 3, Ordinanza n. 22607 del 24/10/2014, Rv. 633219). Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, infatti, trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012, Rv. 621100), non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un’attività di ricerca negli atti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4201 del 22/02/2010, Rv. 611678).

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, per avere il giudice di appello applicato la presunzione di concorso di colpa alla luce di una valutazione degli elementi di fatto affetta dal vizio denunciato al punto precedente; denuncia, poi, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla presunzione di concorso di colpa ed al mancato superamento della stessa.

4. Il secondo motivo di ricorso non può essere accolto, nella sua prima parte, in quanto si basa sul primo motivo, che è stato dichiarato inammissibile. In ogni caso, anche in questa sede vengono richiamati atti processuali senza che siano debitamente allegati al ricorso e senza che ne sia indicata la precisa collocazione in atti, ove esistenti. Vi sono poi trascrizioni del tutto parziali e frammentarie e si richiama la sentenza di appello senza indicare in quale luogo avrebbe ritenuto che il signor Br. stesse svoltando in un’area privata. Per il resto, il motivo contiene censure di merito in ordine alla valutazione delle prove, tentando di introdurre in sede di legittimità una nuova ed inammissibile valutazione delle stesse, peraltro mediante un frammentario e generico richiamo alle deposizioni testimoniali.

5. Con il terzo motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla velocità degli automezzi ed alle manovre necessarie per evitare l’impatto.

6. Tale motivo di ricorso è inammissibile sia per la sua genericità, sia perchè introduce censure di merito in ordine ad elementi che sono stati valutati in sentenza, la quale ha logicamente espresso il proprio giudizio in relazione ai danni cagionati. D’altronde, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'”iter” logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006, Rv. 593037).

7. Infine, con un quarto motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla copertura assicurativa dell’autovettura condotta dal B.; sostiene il ricorrente che egli, seppure in ritardo, aveva corrisposto il premio relativo al contratto di assicurazione per il periodo compreso tra il (OMISSIS), con ciò ottenendo la consegna del contrassegno assicurativo.

8. Anche questo motivo di ricorso non può essere accolto; il ricorrente, innanzitutto, non si confronta con la sentenza di appello, che richiama l’articolo sette della L. 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), la quale dispone che “L’assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall’art. 1901 c.c., comma 2”. Nel caso di specie, la Corte ha accertato, con giudizio di merito non rivedibile in sede di legittimità, che il rapporto assicurativo fosse sospeso, nel periodo del sinistro, per mancato pagamento della rata di premio, ai sensi dell’art. 1901 c.c., comma 2. Peraltro, ove la Corte si fosse sbagliata su tale aspetto, il ricorso sarebbe non autosufficiente e privo della necessaria specificità sul punto e si tratterebbe comunque di errore revocatorio, da far valere con un diverso strumento impugnatorio.

9. Quanto al fatto che l’accettazione del pagamento tardivo del premio implicherebbe la volontà, da parte della compagnia assicurativa, di rinuncia alla sospensione della garanzia, la questione sembra del tutto nuova ed in ogni caso difetta di idonea prova e di allegazione circa i suoi presupposti di fatto, relativi all’entità del premio pagato in ritardo ed alla durata della ulteriore copertura assicurativa.

10. Le assicurazioni generali hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale in ordine alla ritenuta operatività dell’art. 2054 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità esclusiva di B.A..

11. Anche il ricorso incidentale non può essere accolto; esso si basa su censure di merito, peraltro piuttosto generiche, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti sulla base di una nuova valutazione del materiale istruttorio.

12. Ne consegue che entrambi i ricorsi devono essere rigettati; la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente grado, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta entrambi i ricorsi, compensando fra le parti le spese processuali del grado.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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