Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19279 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19279 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

ORDINANZA

sul ricorso 24145-2013 proposto da:
TELECOM

ITALIA

SPA,

CF.

e

P.

IVA

00488410010, in persona del legale rapp.te
pt, rappresentata e difesa dall’avv.
GIOVANNI SALLUSTRI ed elett.te domiciliata
in Roma presso la Cancelleria della Suprema
Corte di Cassazione
– ricorrente contro

2018
2084

SARDONE GIUSEPPE,

C.F.

SRDGPP51H10G315Q,

rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE
TRIBULATO ed elett.te domiciliato presso il

Data pubblicazione: 19/07/2018

suo studio in Messina, via Felice Bisazza
n. 30.

controricorrente

avverso la sentenza n. 1659/2012 della

01/10/2012 R.G.N. 1290/2008.

CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il

RG. 24145/2013

RILEVATO
che, con la sentenza n. 1659/2012, depositata 1’1.10.2012, la Corte di
appello di Milano, respingendo sia il gravame principale che quello
incidentale, ha confermato la pronuncia n. 3281/2008 resa dal
Tribunale della stessa città con la quale, in accoglimento della
domanda proposta da Sardone Giuseppe, già dipendente con la

spa, era stato dichiarato il diritto del ricorrente all’inquadramento
superiore a decorrere dall’1.11.1993, con condanna della società ad
assegnargli le mansioni corrispondenti all’inquadramento riconosciuto e
ad erogare le differenze retributive, oltre al risarcimento del danno da
demansionannento liquidato nel 20% della retribuzione giornaliera
ricevuta 1’1.11.1993;
che avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per
cassazione la Telecom Italia spa affidato a tre motivi;
che Giuseppe Sardone ha resistito con controricorso, illustrato con
memoria;
che il PG non ha formulato richieste scritte.

CONSIDERATO
che,

il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché

tardivamente proposto: invero, la impugnata sentenza è stata
depositata in data 1 ottobre 2012. Il ricorso per cassazione è stato
consegnato per la notifica Vil 2 ottobre 2013, ben oltre il termine
annuale previsto dall’art. 327 cpc, applicabile ratíone temporís, per
essere stato il giudizio di primo grado instaurato prima del 4.7.2009 e
non applicandosi, per la natura della controversia, la sospensione
feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 (cfr. Cass. 9.2.2009 n.
3192; Cass. 16.10.2015 n. 21003; Cass. 11.11.1998 n. 11389).
che ogni altra questione resta assorbita;
che

alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della

ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo, con attribuzione. Ai
sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo

qualifica di revisore tecnico coordinatore, nei confronti di Telecom Italia

risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi,
ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente
al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del

13, comma 1 quater del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 23 maggio 2018.

difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art.

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