Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19279 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16875-2018 proposto da:

G.E. e CICLADI SRL, rappresentati e difesi dagli avv.ti

GIUSEPPE LANZA e EMANUELE GIGLIO;

– ricorrenti –

contro

T.F., M.I., TI.EU.,

M., M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 G.E. e Cicladi srl hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 166/2018 dep. il 24.1.2018 emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in un giudizio in materia di servitù che li vedeva contrapposti al confinante T.F. ed ai suoi danti causa.

Non hanno svolto difese le controparti.

Il relatore ha formulato proposta di improcedibilità.

2 Ritiene il Collegio che nel caso in esame sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità.

A norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…”.

Detto deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione (v. comma 1).

La formulazione della norma processuale è chiarissima nel senso di richiedere il deposito materiale dell’atto unitamente al ricorso.

Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente dà atto della avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 23.3.2018 (v. pag. 1 ricorso), ma nell’incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza: la sanzione dell’improcedibilità è quindi inevitabile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.

E’ vero che le sezioni unite hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi perchè, come si è detto, i destinatari della notificazione del ricorso per cassazione sono rimasti intimati.

Non soccorre la recente pronuncia delle sezioni unite n. 8312/2019 sulle conseguenze della mancanza delle prescritte attestazioni di conformità in ambiente telematico, ipotesi ben diversa da quella in esame (in cui manca proprio la relazione di notificazione della sentenza); inoltre, non è dato neppure conoscere se la notifica della sentenza sia avvenuta o meno a mezzo pec (il ricorso infatti si limita ad indicare solo la data di notifica della decisione ma non le modalità e dagli atti nulla emerge).

E neppure soccorre parte ricorrente il principio di cui a Cass. 17066/2013, che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore (sentenza pubblicata 24.1.2018 e ricorso notificato il 22.5.2018).

La mancanza di controricorrente esonera la Corte dal provvedere sulle spese.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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