Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19279 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11760/2005 proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FOTI Luciano con studio in 20122 MILANO, VIA

FRANCESCO SFORZA 1 giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FLAMINIA 342-B, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SCORNAJENGHI LUIGI giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1046/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 16/3/2004, depositata il

16/04/2004, R.G.N. 318 0/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 29 aprile 1993 B.F. conveniva dinanzi al Tribunale di Milano M.F. e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di L. 5 milioni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. La parte attrice deduceva che la somma richiesta in restituzione era una cauzione per lo affitto di un locale sito in (OMISSIS), che doveva essere locato al B. dalla M., per un canone di 20 milioni annui di cui la metà doveva essere versata in Euro. Non avendo il B. accettato tale condizione illecita, chiedeva la restituzione della cauzione. Si costituiva il M. e deduceva difetto di legittimazione, sul rilievo che la domanda doveva essere rivolta nei confronti della società AFI s.a.s., proprietaria dello immobile.

2. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 11 ottobre 2002 accoglieva la domanda del B. e condannava la convenuta al pagamento del chiesto, oltre interessi ed alla rifusione delle spese di lite.

3. Contro la decisione ha proposto appello la M., sempre insistendo nel difetto di legittimazione passiva; resisteva la controparte e chiedeva il rigetto del gravame.

4. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 aprile 2004 rigettava lo appello, confermando la sentenza e condannava la parte appellante alla rifusione delle spese del grado.

5. Contro la decisione ricorre M. deducendo tre motivi di censura; resiste la controparte con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti.

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva. Ne segue la confutazione in punto di diritto.

6.A. SINTESI DESCRITTIVA. Nel primo motivo si deduce la “contraddittorietà della motivazione in ordine alla conclusione che non appare necessaria la qualifica della appellante M.F.. Si censura la motivazione – a pag. 9 – nel punto in cui si afferma non essere necessario che le trattative vengano svolte da un soggetto che non abbia i poteri per concludere il contratto definitivo. Si deduce che la sottoscrizione della ricevuta rilasciata dalla M., senza la qualificazione della socia mandataria della AFI s.a.s., non possa ritenersi per presunzione riferibile alla M. e non piuttosto alla società.

Nel secondo motivo si deduce “omesso esame per insufficiente valutazione delle prove testimoniali, dedotte dalla controparte B., con riferimento alle deposizioni dei testi S. e B.A..

Nel terzo motivo si deduce omissione di motivazione in ordine al richiamo e valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese dallo ing. P.P.C. e da M.I. sul ed recesso del B..

6.B. CONFUTAZIONE DEI MOTIVI. Il primo motivo presenta, come vizio della motivazione, un difetto di autosufficienza, non risultando riprodotti i documenti, ricevuta rilasciata dalla M. e relativa sottoscrizione senza indicazione della qualità e visura della Camera di commercio relativa alla società AFI s.a.s., e neppure sono indicati i punti della motivazione da cui dedurre la contraddittorietà dello iter logico.

Il difetto di autosufficienza rende inammissibile tale motivo.

Nel secondo e nel terzo motivo, si deduce, come vizio della motivazione, la errata valutazione delle prove testimoniali. Tali motivi risultano manifestamente infondati, proponendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella ricostruita dai giudici del merito, con un prudente apprezzamento delle prove insindacabile in questa sede, e con motivazione congrua espressa a ff. 10 a 11 della sentenza.

Resta dunque infruttuoso il tentativo della M. di sottrarsi allo obbligo della restituzione di somme che intendeva lucrare senza titolo, essendo legittimo il rifiuto del promesso conduttore di sottoporsi alla richiesta di canone in nero.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della M. a rifondere al B. le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente M.F. a rifondere a B.F. la somma di Euro 1200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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