Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19278 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 69-2009 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMUNE DI TORCHIAROLO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 189/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/10/2008 R.G.N. 1499/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 189/08, depositata il 7 febbraio 2008, rigettava l’appello proposto da M.A., nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’INPS e del Comune di Torchiarolo, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi emessa il 28 marzo 2006.

2. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda del M., aveva condannato l’INPS a corrispondere al medesimo i ratei della pensioni di inabilità civile a decorreva dal febbraio 2005, oltre accessori, e non dalla data della presentazione dell’istanza amministrativa, ancorando a tale data la sussistenza del requisito sanitario.

3. Per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado di appello ricorre il M. nei confronti del suddetto Ministero, dell’INPS e del Comune di Torchiarolo, prospettando un motivo di ricorso.

4. L’INPS resiste con controricorso.

5.Non si sono costituiti nè il Ministero, nè il Comune di Torchiarolo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è prospettata contraddittoria, omessa e insufficiente motivazione, in relazione alla L. n. 118 del 1971, art. 12 con riguardo allo spostamento in avanti, rispetto alla data della relativa istanza, della decorrenza della pensione, in quanto ad avviso del ricorrente il requisito sanitario sussisteva già in tale momento.

Un primo punto di contraddittorietà, nonchè fatto controverso, viene rinvenuto nell’aver ritenuto il sopravvenire dell’aggravamento, in quanto, come dedotto nei motivi d’appello, esso ricorrente era affetto sin dalla domanda amministrativa da depressione-disturbo della personalità, come da certificazione psichiatrica. Tale malattia, infatti, incideva su tutti gli altri apparati, dando luogo a cefalea gravitativa continuativa post-traumatica- disturbo post traumatico da stress. Il CTU, ancorando il riconoscimento del diritto in questione ad un aggravamento della malattia otovestibolare, ometteva di considerare che sin dalla domanda amministrativa sussisteva ipoacusia trasmissiva bilaterale, che già contribuiva a incidere sul precario quadro psicologico.

Un secondo punto di contraddittorietà della motivazione viene ravvisato nel fatto che la Corte d’Appello riteneva che solo nel febbraio 2006 sarebbe intervenuto un aggravamento, con riguardo alla affezione psichiatrica, mentre, tra l’altro, depressione maggiore, con manifestazioni psicotìche, era già stata evidenziata, dalla stessa Corte d’Appello, nel dire che nel novembre 2001 era stata certificata depressione neurotica e nel maggio successivo depressione e disturbo della personalità.

Infine, la Corte d’Appello avrebbe, altresì, omesso di valutare altri motivi di gravame relativi alla consistenza di alcune patologie, che non possono sorgere repentinamente: spondilo artrosi cervico-dorsale-lombare come risultanti dal referto del medico della ASL BR/(OMISSIS) del (OMISSIS), sindrome vertiginosa, agitazione psicomotoria e TIA che aggravavano il quadro artrosico, nonchè la BPCO in un soggetto dispnoico.

2. Il motivo non è fondato.

Non è ravvisabile nella sentenza della Corte d’Appello il vizio di motivazione prospettato dal ricorrente.

La sussistenza del ritenuto aggravamento da parte della Corte d’Appello è conseguenza, in ragione delle risultanze della CTU adeguatamente vagliate, di una ponderata valutazione delle singole infermità, come manifestatisi e modificatesi nel corso del tempo, in un quadro globale caratterizzato dall’evoluzione della malattia psichiatrica e del deficit uditivo.

In sostanza, il giudice d’appello ha fondato la sua decisione tenendo conto dell’insieme delle malattie di base, giudicate di natura evolutiva, del peggioramento di alcune di esse sino a concretare la condizione inabilitante dal gennaio 2005.

La censura in esame muove quindi dall’inesatto presupposto che la Corte d’Appello abbia esclusivamente considerato, e indebitamente sopravvalutato, solo alcune delle varie affezioni del M..

Invece, la Corte d’Appello, nel porre a fondamento della decisione la CTU svolta in grado di appello, con motivazione congrua, logica ed articolata, ha preso in esame il complesso quadro morboso del ricorrente, caratterizzato da una ampia gamma ampia di infermità, che, esattamente, sono state considerate, ai fini della sussistenza del requisito sanitario, pur nella specificità di ciascuna di esse, nel loro insieme.

La Corte leccese ha dato atto che il CTU esaminava tutta la documentazione sanitaria prodotta ed eseguiva esame obiettivo, pervenendo alla conclusioni che il ricorrente era affetto da depressione maggiore cronicizzata con manifestazioni psicotiche congrue dell’umore in disturbo marginale di personalità, ipoacusia neuro sensoriale bilaterale di grave entità, spondilo artrosi, gastrite cronica erosiva.

Tali infermità erano dedotte dal CTU, in una articolata discussione medico-legale, con riguardo alla loro manifestazione ed evoluzione nel tempo, ponendo in premessa che il ricorrente, in seguito ad un sinistro stradale occorso nell’agosto 1999, aveva riportato trauma cronico commotivo e toracico con fratture costali multiple, e mettendo in luce uno sviluppo in senso peggiorativo. La depressione neurotica certificata nel 2001 e la depressione e disturbo paranoide della personalità del maggio successivo, concorrevano, quindi, a comporre il quadro psicopatologico che, per l’evoluzione della sofferenza psichiatrica e del deficit uditivo, faceva collocare la decorrenza del diritto nel gennaio 2005.

La Corte d’Appello statuiva espressamente sulle doglianze rivolte dal M. alla CTU, ritenendo che proprio in ragione della progressiva evoluzione in senso peggiorativo del disturbo di base della personalità, nonchè dell’oscillazione delle manifestazioni patologiche della depressione, ragionevolmente il consulente aveva collocato la decorrenza nel gennaio 2005.

Nel loro complesso, dunque, i rilievi oggetto del motivo d’impugnazione si risolvono in una contestazione pura e semplice delle valutazioni del consulente tecnico, fatte proprie, con motivazione congrua e logica, dal giudice di merito, che possono essere censurate in sede di legittimità solo per vizi logico formali che si concretano in una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o nella omissione di accertamenti strumentali, dai quali – secondo le predette nozioni – non si può prescindere ai fini in mancanza della denuncia di tali vizi, la censura di una corretta diagnosi. Diversamente, come nella fattispecie in esame, il dedotto vizio di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice di merito, fondato, in modo adeguatamente ragionato, sulla consulenza tecnica.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

4. Nulla per le spese, nei confronti dell’INPS, ai sensi dell’art. 152 delle disp. att. c.p.c. nel testo precedente all’entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326.

Nulla per le spese nei confronti del Ministero e del Comune di Torchiarolo non costituiti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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