Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19278 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16601-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO BELTRAMI;

– ricorrente-

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA

CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato RENATO CLARIZIA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 131/2018 del TRIBUNALE di PESARO, depositata

il 08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 C.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 131/2018 dep. l’8.2.2018 con cui il Tribunale di Pesaro aveva respinto l’appello avverso la pronuncia del locale Giudice di Pace nel giudizio per pagamento di compenso per prestazioni professionali svolte dall’avvocato F.G..

Resiste con controricorso l’avvocato.

Il relatore ha formulato proposta di improcedibilità.

2 Ritiene il Collegio che nel caso in esame sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità.

A norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…”.

Detto deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione (v. comma 1).

La formulazione della norma processuale è chiarissima nel senso di richiedere il deposito materiale dell’atto unitamente al ricorso.

Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente dà atto della avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 20.3.2018 (v. pag. 1 ricorso), ma nell’incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza (in calce è presente solo l’attestazione di conformità della copia analogica della decisione impugnata): la sanzione dell’improcedibilità è quindi inevitabile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.

E’ vero che le sezioni unite hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi.

Nè soccorre la recente pronuncia delle sezioni unite n. 8312/2019 sulle conseguenze della mancanza delle prescritte attestazioni di conformità, ipotesi ben diversa da quella in esame, in cui ciò che manca è addirittura il deposito – che deve essere tempestivo – della copia della relazione di notificazione della sentenza e dei relativi messaggi via PEC in caso di notificazione per via telematica (v. pag. 42 par.2 S.U. cit.); ma a ben vedere, nel caso di specie non è dato neppure conoscere se la notifica della sentenza sia avvenuta o meno a mezzo pec (il ricorso infatti si limita ad indicare solo la data di notifica della decisione ma non le modalità e dagli atti nulla emerge).

Nè, infine, soccorre parte ricorrente il principio di cui a Cass. 17066/2013, che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore (sentenza pubblicata l’8.2.2018 e ricorso notificato il 21.5.2018).

Le spese seguono la soccombenza.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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