Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19278 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 16/09/2020), n.19278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2533/2013 R.G. proposto da:

C.F., rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Marchetti

e Mario Contaldi, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo, sito in Roma, via P. da Palestrina, 63;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 43/26/12, depositata il 20 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– C.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 20 giugno 2012, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento di due cartelle di pagamento notificatele quale socio coobbligato della Administrative services di M.C. & C. s.a.s.;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tali cartelle di pagamento era stato richiesto il pagamento di debiti tributari della società, rispettivamente, per l’anno 1997 e 1998;

– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha disatteso il gravame della contribuente, evidenziando, da un lato, che la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti della società debitrice era idoneo ad evitare il maturarsi della eccepita decadenza di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, e, dall’altro, che l’appellante aveva rivestito, nel periodo in esame, la qualità di socio della società debitrice, per cui era tenuta a responsabile illimitatamente delle obbligazioni tributarie da questa assunte;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; CONSIDERATO CHE:

– con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non fosse incorsa nella decadenza prevista da tale disposizione normativa;

– il motivo è infondato;

– la Commissione regionale ha rilevato – con accertamento non raggiunto da specifica impugnazione – che le cartelle di pagamento in oggetto erano state emesse per l’omesso versamento di tributi relativi agli anni 1997 e 1998 e erano state notificate nei confronti della debitrice principale, la Administrative services di M.C. & C. s.a.s., rispettivamente, in data 5 aprile 2003 e 2 gennaio 2004;

– sul punto, giova rammentare che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 15 luglio 2005, che ha dichiaralo l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, il legislatore ha approvato il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, il quale, all’art. 5-ter, riformulando il predetto art. 25, ha introdotto una nuova disciplina, contemplante termini differenziati a seconda che la cartella abbia per oggetto somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis, 36 ter o 43;

– ha, altresì, previsto, al medesimo decreto, art. 5-bis, una disciplina transitoria in relazione alle dichiarazioni già presentate, con termini differenziati a seconda che tali dichiarazioni siano presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004 (lett. a), negli anni 2002 e 2003 (lett. b) ovvero fino al 31 dicembre 2001 (lett. c);

– è stato evidenziato che tale disciplina transitoria trova applicazione anche alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore e a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato, operando retroattivamente, sia in quanto introdotta per eliminare una lacuna normativa verificatasi per effetto di pronuncia costituzionale e per garantire – oltre che l’interesse del contribuente – l’interesse dell’erario di evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi, sia in considerazione del tenore testuale dei commi 5 bis e 5 ter;

– non appare persuasiva la tesi – autorevolmente sostenuta (cfr. Cass. 4 febbraio 2011, n. 2681; Cass. 2005, n. 21779) – secondo cui la diposizione transitoria in esame non si applicherebbe alle cartelle notificate prima della sua entrata in vigore, in quanto la norma, pur rientrando fra quelle emanate per dare attuazione alla pronuncia di incostituzionalità prevista nella sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005, non potrebbero essere considerate automaticamente retroattiva in assenza di un’esplicita indicazione legislativa;

– infatti, la disposizione in esame, introdotta per eliminare una lacuna legislativa verificatasi per effetto di pronuncia costituzionale, non può che essere applicata come se fosse già parte integrante dell’ordinamento tributario, coerentemente con la natura palesemente transitoria della norma in esame (così, Cass. 19 settembre 2012, n. 15786);

– orbene, il richiamato comma 5-bis prevede, alla lett. c), che la notifica delle relative cartelle di pagamento relative a tributi le cui dichiarazioni dovevano essere presentate fino al 31 dicembre 2001 è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

– l’applicazione di tale disposizione conduce a ritenere tempestive le notifiche effettuate nei confronti della società debitrice principale, in quanto intervenute – come rilevato in precedenza – il 5 aprile 2003, quanto alla cartella relativa ai tributi pretesi per l’anno 1997 (e, dunque, da indicare nella dichiarazione da presentare l’anno successivo), e 2 gennaio 2004, quanto alla cartella relativi ai tributi pretesi per l’anno 1998 (da indicare nella dichiarazione da presentare nel 1999), per cui la sentenza di appello si sottrae alla censura prospettata;

– con il secondo motivo, la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del principio di responsabilità solidale del socio coobbligato, per aver la Commissione regionale escluso che l’Amministrazione finanziaria fosse incorsa nella decadenza in oggetto pur in assenza di una tempestiva notifica effettuata nei suoi confronti;

– il motivo è infondato;

– la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’art. 1310 c.c., comma 1, sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie (così, Cass., ord., 1 febbraio 2018, n. 2545);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 16 settembre 2020

 

 

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