Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19278 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13695/2006 proposto da:

M.M. (OMISSIS), M.I.

(OMISSIS), M.S. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SAN GIACOMO 22, presso lo

studio dell’avvocato FLAUTI ALESSANDRA, rappresentati e difesi

dall’avvocato GATTI Gerardo giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TICINO 24, presso lo studio dell’avvocato BUFFONI Fabio,

rappresentato e difeso dall’avvocato CASTELLINI Andrea giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 16/02/2006, depositata il 15/03/2006 R.G.N. 559/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato GATTI CERARDO;

udito l’Avvocato BUFFONI FABIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 26.3.91 M.Q. proponeva opposizione avverso il decreto 28.2.91 con cui gli era stato ingiunto di pagare a C.P. la somma di L. 379.976.472, oltre interessi e spese, quale somma accertata in sede penale dal perito incaricato di ricostruire i rapporti tra le parti a seguito di denuncia presentata dal ricorrente al Pretore di Perugia, mentre il relativo procedimento era stato dichiarato estinto a seguito di applicazione d’amnistia.

L’opponente assumeva l’illegittimità del provvedimento monitorio, per difetto di una valida prova scritta, e ne contestava la fondatezza nel merito per l’asserita insussistenza del credito vantato, sostenendo anzi di essere creditore nei confronti del C. e chiedendo l’accertamento di tale credito, con la relativa condanna del C..

L’opposto contestava la fondatezza dell’opposizione, rilevando la genericità ed inammissibilità della domanda riconvenzionale e chiedendo la condanna di controparte al pagamento di ulteriore somma a titolo di svalutazione.

Il Tribunale adito, all’esito della compiuta istruzione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, accogliendo la domanda riconvenzionale, condannava il C. a pagare all’opponente la somma di L. 229.424.650, oltre rivalutazione ed interessi.

Il C. proponeva appello, resistito dagli eredi di M. Q., e la Corte d’appello di Perugia, con sentenza depositata il 15.3.06, in accoglimento del gravame, dichiarava in parte improcedibile ed in parte rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal M. e per l’effetto condannava M.M., M.S. e M.I., per le rispettive quote ereditarie, a pagare al C. la somma di Euro 82.930,25, oltre interessi legali dalla domanda.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i soccombenti, con tre motivi, mentre l’intimato ha resistito al gravame con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato in atti anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del R.D. n. 1669 del 1933, art. 66, in relazione all’art. 94 citata legge, degli artt. 1988, 2702, 1241, 1242 e 1243 c.c..

Con il secondo motivo lamentano la violazione del R.D. n. 1669 del 1933, art. 94, nonchè degli artt. 1988, 2702, 2715, 2716, 2717, 2718 e 2719 c.c..

Con il terzo motivo lamentano la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè contraddittoria motivazione e travisamento dei fatti circa la produzione di copie conformi notarili delle cambiali per L. 300 milioni scadute il 15.3.89, esibite in originale alla Corte di merito all’udienza del 7.4.05.

I tre motivi risultano corredati dalla formulazione di un quesito ai sensi del disposto dell’art. 366 bis c.p.c..

Va però rilevato, in relazione al quesito formulato in ordine al terzo motivo, che solleva due distinte censure e cioè la prima ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e la seconda invece ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che, da una parte, manca completamente il quesito di diritto richiesto dal citato art. 366 bis c.p.c., per l’illustrazione della prima censura, mentre, dall’altra, in merito all’illustrazione della seconda censura, non si riscontra quel momento di sintesi che deve contenere, a pena sempre d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione viene assunta come contraddittoria.

Il terzo motivo va, perciò, dichiarato inammissibile.

Va quindi esaminata, in via preliminare, l’eccezione sollevata dal resistente in controricorso in ordine all’asserita inammissibilità del ricorso per novità della questione dedotta in ordine alla prescrizione dell’azione cambiaria, che non era stata mai eccepita nel corso del giudizio.

Tale eccezione non è fondata, in quanto la questione della prescrizione dell’azione cartolare è sorta esclusivamente come conseguenza della decisione emessa dalla Corte territoriale in sede di appello sulla base della ritenuta applicazione al caso in esame della normativa di cui al R.D. n. 1669 del 1933, art. 66, e costituisce, pertanto, un mezzo di difesa che può essere sollevato solo nel giudizio di legittimità.

Ciò premesso, si rileva che i primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati e vanno di conseguenza accolti nei limiti di cui alla motivazione che segue.

Ed invero, la Corte di merito ha rilevato che in sede di giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente M., a sostegno della domanda riconvenzionale da lui spiegata, ha prodotto copie notarili autentiche dei titoli cambiar per L. 300 milioni scadenti il 15.3.89 e protestati, ma non ha assolto l’onere della produzione degli originali, come prescritto dall’art. 66 del R.D. sopra citato.

Hanno spiegato i giudici d’appello che la ratio di tale norma andava individuata nella necessità che il debitore possa rimanere esposto all’eventualità di un duplice pagamento e cioè in relazione all’azione causale ed in relazione a quella cambiaria.

Orbene, se è vero che la domanda riconvenzionale spiegata dal M. è stata fatta valere con citazione notificata il 26.3.91 e, quindi, prima della scadenza del termine triennale dei titoli del 15.3.89, è però altrettanto vero che – non essendo l’onere di cui all’art. 66, comma 3 della Legge Cambiaria (offerta dei titoli in restituzione), gravante sul portatore delle cambiali che esperisca l’azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, riconducibile alla categoria dei h presupposti processuali o delle condizioni dell’azione in senso proprio, attenendo invece alla sfera dei requisiti per l’esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore (che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull’azione causale) – l’inosservanza dell’onere stesso da parte del creditore non risulta affatto in concreto di ostacolo all’esame della domanda nel “caso in cui sopravvenga in corso di causa la prescrizione dell’azione cambiaria, ciò che esonera il creditore procedente dall’assolvimento dell’onere de quo, implicando tale circostanza il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo” (Cass. civ., sez., 1^, 2.2.1998, n. 1024).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, va rilevato che il primo giudice, valutando i titoli in questione alla luce dell’art. 1988 c.c., sul presupposto incontroverso della maturata prescrizione dell’azione cambiaria (la sentenza di primo grado risulta, infatti, emessa il 28.6.2002), ha correttamente deciso sul punto senza fare riferimento alcuno all’assolvimento o meno dell’onere richiesto dalla citata L.C. art. 66, comma 3.

La Corte di merito, al contrario, decidendo sul punto in questione, è incorsa nella denunciata erronea applicazione degli artt. 66 e 94 L.C., non tenendo conto della circostanza decisiva della sopravvenuta prescrizione dell’azione cambiaria in corso di causa, che rendeva così impossibile l’esposizione del debitore all’eventualità di un duplice pagamento in relazione sia all’azione causale che a quella cambiaria.

Il ricorso va, pertanto, accolto per quanto di ragione in relazione ai primi due motivi, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa dinanzi alla Corte di appello di Firenze, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in motivazione i primi due motivi del ricorso, dichiara inammissibile il terzo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA