Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19277 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 29/09/2016), n.19277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27696/2013 proposto da:

R.S.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

TOBIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO

ARTURO LAVORATTI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASS.NI SPA, in persona del suo procuratore speciale e legale

rappresentante p.t. Dott. D.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIDOLINI che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 69/2013 del TRIBUNALE DI AREZZO – SEZIONE

DISTACCATA di MONTEVARCHI, depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato ROBERTO ARTURO LAVORATTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 15 aprile 2013 il Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, ha rigettato l’appello proposto da R.S.R. avverso sentenza del 17 gennaio 2011 con cui il giudice di pace di Montevarchi aveva respinto la sua domanda di condanna al risarcimento dei danni che sarebbero stati da lei patiti come pedone in un sinistro stradale presentata nei confronti di V.G. (proprietario e conducente dell’auto che l’avrebbe urtata) e la sua compagnia assicuratrice, UGF Assicurazioni S.p.A..

2. Ha presentato ricorso la R. sulla base di un unico motivo.

Si difende con controricorso la compagnia assicuratrice, ora Unipol Assicurazioni S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è inammissibile.

Mediante l’unico motivo, la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.c., comma 1, n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, consistente nel punto di attraversamento della carreggiata da parte della ricorrente quale pedone investito. Non sarebbe stato considerato il rapporto dei vigili urbani, surrogato solo dall’esame dello schizzo planimetrico allegato, redatto non in scala e con annotazioni ambigue e ingannevoli, in contrasto con il contenuto del verbale.

Deve anzitutto rilevarsi che il punto di attraversamento della carreggiata da parte del pedone non è qualificabile come fatto decisivo, vista la complessiva motivazione offerta dal giudice d’appello; ma soprattutto non è affatto sostenibile che, nella sentenza impugnata, cui è applicabile il testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il giudice abbia omesso di considerare anche tale elemento (v. in particolare le pagine 5-6 della motivazione). E ciò di per sè sarebbe già sufficiente a condurre il ricorso alla inammissibilità. Deve peraltro osservarsi che quanto la ricorrente adduce sull’errore che il giudice avrebbe commesso rispetto al rapporto dei vigili urbani (“fuorviato dallo schizzo planimetrico assai equivoco ha confuso la “freccia”…con la indicazione di metri 3,98 rappresentanti graficamente il luogo dell’investimento posto alla citata distanza di metri 3,98 con la presunta ubicazione dell’auto post investimento” così sovvertendo il rapporto dei vigili perchè “la precisazione ivi contenuta secondo cui il pedone “si era immesso per metri 3,98 nella carreggiata attraversando in prossimità del passaggio pedonale” viene trasformato (sic) in un presunto attraversamento della carreggiata a m.3,98 dalle strisce pedonali”; e sarebbe stato altresì frainteso il verbale redatto dai vigili laddove indica che la carreggiata è larga m. 5,90 e che il pedone si era immesso per metri 3,98 quando fu investito, perchè il giudice afferma che il pedone al momento dell’urto sarebbe stato a distanza di metri 2,55 “dall’arrivo sull’altro lato della strada” – ricorso, pagine 9-10 -) è riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 395 c.p.c., n. 4. Quello che viene denunciato, infatti, integra un errore fattuale che emergerebbe, appunto, dal documento indicato dalla ricorrente stessa, cioè dal rapporto dei vigili urbani. Un siffatto vizio, in tal modo configurato, deve denunciarsi proprio con la specifica impugnazione revocatoria ex art. 395 c.p.c., n. 4 (v. Cass. sez. 3, 27 luglio 2005 n. 15672 – per cui il vizio di motivazione “postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l’omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico”, mentre se il giudice è incorso in una falsa percezione della realtà, da cui derivi l’omessa valutazione, è configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi appunto dell’art. 395 c.p.c., n. 4, nonchè le successive conformi Cass. sez. 3, 18 gennaio 2006 n. 830, Cass. sez. 3, 2 marzo 2006 n. 4660, S.U. 20 giugno 2006 n. 14100, Cass. sez. 3 25 agosto 2006 n. 18498), mentre in questa sede, esorbitando appunto dalla serie tassativa delle doglianze indicate dell’art. 360 c.p.c., comma 1, su cui fondare il ricorso ordinario per cassazione, risulta inammissibile (sulla inammissibilità nel ricorso per cassazione di un motivo denunciante errore di fatto ut supra descritto, Cass. sez. 1, 25 gennaio 2001 n. 061, Cass. sez. 3, 25 maggio 2004 n. 10027 e Cass. sez. 3, 27 maggio 2005 n. 11276; e cfr. pure Cass. sez. 1, 1 marzo 2002 n. 3024, Cass. sez. 3, 18 novembre 2004 n. 21870 e Cass. sez. 2 14 novembre 2012 n. 19921 e, da ultimo, Cass. sez. 3, 14 marzo 2016 n. 4893).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 1800, di cui Euro 200 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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