Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19277 del 19/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19277 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CALAFIORE DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 652-2017 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
2018
2021

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

GRANDINETTI ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA,

Data pubblicazione: 19/07/2018

VIA FALERIA 17, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
RUSSO, rappresentata e difesa dall’avvocato OBERDAN
FORLENZA, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 334/2016 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA
CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati ANTONIETTA CORETTI e VINCENZO
STUMPO.

di TORINO, depositata il 29/06/2016 r.g.n. 657/2015;

r.g. N. 652/2017
Inps/Grandinetti A.

FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 334/2016, ha respinto
l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale G.L. di Vercelli
che aveva accolto la domanda di Angela Grandinetti relativa alla
liquidazione, da parte del Fondo di Garanzia costituito presso l’INPS, dei
crediti vantati a titolo di t.f.r. e retribuzione non corrisposta nel mese di

sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, dopo che la stessa
Grandinetti, avendo inoltrato domanda di intervento a seguito
dell’ammissione al passivo dei detti crediti, si era vista rigettare dall’Inps la
domanda in ragione del fatto che il rapporto di lavoro, al momento della
presentazione della domanda al Fondo di garanzia, non risultava cessato dal
momento che sino al 31.12.2006 la Grandinetti risultava socia lavoratrice
della Cooperativa SOL.CO , fusa per incorporazione nella CSA Cooperativa
Servizi Alessandrini con delibera del 16 ottobre 2006, e che dal primo
gennaio 2008, la CSA Cooperativa Servizi Alessandrini, mediante cessione di
ramo d’azienda, aveva trasferito la lavoratrice presso Cooperativa Orizzonti
3000 e tale soggetto aveva preso in carico integralmente il trattamento di
fine rapporto della dipendente.
2. La Corte territoriale nel motivare la decisione ha rilevato che il termine di
prescrizione annuale non era decorso in ragione del fatto che la Grandinetti
aveva ricevuto la comunicazione della non opposizione all’ammissione al
passivo dei crediti in data 7 aprile 2014 e la domanda era stata presentata il
29 agosto 2014; inoltre, la Corte territoriale ha

dichiarato di

fare

applicazione dei precedenti di questa Corte secondo i quali la definitiva
ammissione al passivo dei crediti in questione aveva determinato l’insorgere
dell’obbligo a carico dell’INPS senza alcuna possibilità di contestazione
dell’an o del quantum e senza che assumesse rilievo la circostanza che
prima dell’apertura della procedura concorsuale, l’azienda era stata ceduta
ad Orizzonti 3000. Anche il motivo d’appello relativo alla condanna al
pagamento di interessi e rivalutazione è stato rigettato in considerazione
della natura retributiva dei crediti e della responsabilità del Fondo di
garanzia.

i

dicembre 2007 nei confronti della Cooperativa Servizi Alessandrini Onlus

r.g. N. 652/2017
lnps/Grandinetti A.

3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps sulla base di tre
motivi. Resiste con controricorso Angela Grandinetti.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1,

comma primo, 2, comma quinto, del d.lgs. n. 80 del 1992 e dell’art. 2,
commi secondo e quarto, della legge n. 297 del 1982, in relazione all’art.

territoriale avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione di prescrizione
sollevata dall’Istituto facendo leva sulla considerazione che, seppure il
credito dell’appellata fosse stato ammesso al passivo della liquidazione
coatta della Cooperativa in data 23 marzo 2012, solo il sette aprile 2014 i
liquidatori avevano rilasciato la dichiarazione in merito alla non opposizione
alla ammissione allo stato passivo e, dunque, non era ancora decorso il
termine annuale di prescrizione alla data di presentazione della domanda
(29 agosto 2014).

La decorrenza del termine prescrizionale, infatti,

avrebbe dovuto essere fissata dal quindicesimo giorno successivo al
deposito dello stato passivo, essendo questo il momento dal quale il diritto
avrebbe potuto essere valere.
2.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2, commi

1°,2°, 4°,7° ed 8°, della legge n. 297 del 1982 e degli artt. 1, primo
comma, e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, con riferimento all’art. 2112 cod. civ.,
in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ. L’Istituto si
duole che sia stato affermato l’obbligo del pagamento del t.f.r. e dell’ultima
retribuzione mensile maturata a carico della Soc. Coop. C.S.A. nonostante
che a seguito della cessione d’azienda (decorrente dal 1.1.2008) il rapporto
di lavoro con la cooperativa soggetta alla liquidazione coatta non fosse più
in essere essendo proseguito con la cessionaria Orizzonti 3000, obbligata ex
lege a rispondere dei debiti pregressi.
3.

Con il terzo motivo si critica, in via subordinata, la sentenza impugnata

per la violazione dell’art. 2, quinto comma, d.lgs. n. 80 del 1992 laddove
l’Inps è stato condannato al pagamento degli interessi ed al maggior danno
a decorrere dalla maturazione del diritto e fino al giorno dell’effettivo

2

360, primo comma n.3), cod.proc.civ., in ragione del fatto che la Corte

r.g. N. 652/2017
Inps/Grandinetti A.

pagamento, senza distinguere le differenti ipotesi di pagamento del t.f.r. e
delle ultime tre mensilità.
4.

Il primo motivo è fondato e lo stesso può essere esaminato con

carattere di priorità rispetto al successivo, che impone una più approfondita
disamina, in applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida”, affermato da questa Corte di cassazione in varie occasioni (Cass. n.

desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa
sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se
logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente
le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di
celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica
delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della
coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello
dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. .
5.

In particolare, questa Corte di cassazione,

affermando principi di

diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso
(Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cass. n. 27917 del 19
dicembre 2005) ha ritenuto che nel caso in cui si controverta di crediti di cui
al d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1 – vale a dire “crediti di lavoro,
diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli
ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che
precedono: a) la data del provvedimento che determina l’apertura di una
delle procedure indicate nell’art. 1, comma 1; b) la data di inizio
dell’esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in
liquidazione

o

di

cessazione

dell’esercizio

provvisorio

ovvero

dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di impresa per i
lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la
data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e’ intervenuta durante
la continuazione dell’attività dell’impresa.” – il diritto del lavoratore di
ottenere dall’I.N.P.S., in caso di insolvenza del datore di lavoro, la
corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297
del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione

3

11458 del 2018; Cass. n. 12002 del 2014; SS.UU. n. 9936 del 2014 ) e

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Inps/Grandinetti A.

previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato
nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie
di obbligazione solidale, il diritto si perfeziona non con la cessazione del
rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito
in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva).
Il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione

sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad
esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l’interesse
del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l’assunzione da parte
dell’ente previdenziale, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, di
un’obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al
credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
7.

Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del

rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo – previdenziale, in
presenza dei già ricordati presupposti previsti dalla legge: 1.- insolvenza del
datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito della procedura
concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; 2.- formazione di un
titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata.
7. In sostanza il Fondo di garanzia è istituito presso l’I.N.P.S. con lo scopo
di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel
pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 cod. civ.,
spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene
mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro.
8.Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa,
domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell’esistenza e
della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o
della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro
non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo
esecutivo e l’esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell’esecuzione
forzata.
9.La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell’art. 2935
cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la

G. •

4

6.

r.g. N. 652/2017
lnps/Grandinetti A.

proponibilità della domanda all’I.N.P.S. (in tal senso la giurisprudenza della
Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939; Cass. n.
26819 del 2016) e si è pure affermato che il termine di prescrizione di un
anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura
fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n.
9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548, 9 giugno 2014 il n. 12971, 9

12852).
8.

Orbene l’odierna controricorrente, a fronte di uno stato passivo

dichiarato esecutivo in data 15.3.2012, ha presentato domanda all’I.N.P.S.
in data 29 agosto 2014 (ricorso giudiziario poi del 7.2.2015) quando il
termine annuale di prescrizione dei crediti azionati era da tempo spirato.
9.

Il secondo motivo è pure fondato. Non sussiste, va premesso,

l’inammissibilità del motivo per difetto di interesse o di specificità
denunciata dalla contro ricorrente, non essendo stato riproposto dall’INPS,
in appello, il tema del riconoscimento in fatto dei presupposti di operatività
degli effetti giuridici di continuità dei rapporti di

lavoro ai fini

dell’applicazione del disposto dell’art. 2112 cod. civ., in relazione alle
circostanze che portarono alla costituzione dei rapporti di lavoro nei
confronti di Orizzonti 3000, giacché, nel caso di specie, le vicende concrete
non sono contestate e la valutazione della loro incidenza sulla normativa peraltro inderogabile- in tesi applicabile alla fattispecie dedotta in causa,
comporta la risoluzione di questione esclusivamente giuridica.
10.

In fatto, è dunque opportuno ricordare la vicenda circolatoria che –

come emerge pacificamente dagli atti di parte – ha interessato l’azienda
presso cui l’ odierna contro ricorrente ha prestato la propria attività di
lavoro. In particolare, in data 1 gennaio 2008 il rapporto di lavoro della
signora Grandinetti ha visto succedere alla datrice di lavoro Cooperativa
Alessandrina, la società Orizzonti 3000, a seguito del contratto di
trasferimento d’azienda.
11. La lavoratrice, ottenuta l’ammissione al passivo delle domande relative
agli importi del t.f.r. maturati sino al 31 dicembre 2007 ed alla retribuzione
del mese di dicembre 2007, ha chiesto l’intervento del Fondo di garanzia

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settembre 2013, n. 20675, 10 maggio 2013, a 10875, 23 luglio 2012, n.

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Inps/Grandinetti A.

presso l’INPS per ottenere il pagamento della quota di t.f.r. maturato alle
dipendenze della CSA Cooperativa Alessandrina e della detta retribuzione ed
a tale domanda è stato opposto un rifiuto motivato con riferimento alla
circostanza che con il trasferimento del rapporto di lavoro da CSA
Cooperativa Alessandrina alla Coop. Orizzonti 3000, era quest’ultima l’unica
obbligata a corrispondere il t.f.r. anche per la parte relativa al cedente.

ha ritenuto integrati i presupposti applicativi dell’intervento del Fondo di
garanzia ex art. 2 I. n. 298 del 1982, non essendo possibile per l’Inps
opporre alcuna ragione ostativa alla richiesta dei lavoratori dopo
l’ammissione al passivo fallimentare del relativo credito. La Corte d’appello
di Torino, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che, a prescindere dalla
effettiva ricostruzione della vicenda circolatoria intercorsa e dalla effettiva
prosecuzione dei rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.
prospettata dall’Inps tra i motivi d’appello, dovesse farsi applicazione dei
principi espressi nella sentenza di questa Corte di cassazione n. 24231 del
2014, che, facendo leva sul consolidato orientamento secondo cui l’INPS
subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo
accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante
insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui
risulta in quella sede accertato, hanno affermato l’incontestabilità da parte
dell’Istituto di tale accertamento. La ragione giustificatrice di tale contenuto
della norma sarebbe, infatti, quella di garantire il soddisfacimento dei crediti
insoddisfatti dei lavoratori senza costringerli ad ulteriori e defatiganti
accertamenti in altra sede.
13.

In termini essenziali, si tratta, ora, di stabilire se l’obbligo del Fondo di

garanzia di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982, valutate tutte le
ricadute sul sistema, possa scaturire, incondizionatamente, dalla sola
ammissione al passivo della domanda del lavoratore: anche se ciò che si è
domandato in sede fallimentare è la sola quota di t.f.r. maturata presso il
precedente datore di lavoro assoggettato a fallimento, successivamente alla
cessione dell’azienda ed a prescindere dalla verifica dell’avvenuta
cessazione del rapporto di lavoro intercorso con il cedente.

6

12. A fronte di tale complessivo svolgimento dei fatti, il Tribunale di Vercelli

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Inps/Grandinetti A.

14. Le questione, ad avviso del Collegio, non può trovare risposta nei
termini indicati dalla sentenza impugnata, seppure del precedente di questa
Corte ivi citato cui hanno fatto seguito Cass. nn. 24730 e 23258 del 2015,
vanno condivise le premesse relative alla ricostruzione sistematica
dell’istituto di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982.
15. In particolare, deve ricordarsi che secondo il consolidato orientamento

diritto del lavoratore di ottenere dall’Inps, in caso d’insolvenza del datore di
lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla L.
n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione
previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato
nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie
di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del
rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito
in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva),
con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti,
nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’Inps, e, pertanto, non
può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del
Fondo di garanzia” (cfr. in termini Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche
nn. 10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014).
16. Va, tuttavia, rimarcato che gli arresti della giurisprudenza di questa
Corte di legittimità appena citati non hanno mai affrontato la specifica
questione appena indicata, giacché non era prospettata in tali occasioni la
carenza di taluno degli elementi costitutivi della stessa fattispecie di cui
all’art. 2 della legge n. 297 del 1982, ma si discuteva della relazione
giuridica esistente tra l’obbligo retributivo del datore di lavoro insolvente e
l’obbligo del fondo di sostituirsi al medesimo datore di lavoro, con
particolare riferimento al regime della prescrizione ed al termine iniziale del
suo decorso, alla eventuale soggezione alla decadenza prevista per le
prestazioni previdenziali, al regime degli atti interruttivi della prescrizione,
alla disciplina degli accessori in caso di ritardo, all’ eventuale regime di

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espresso da questa Corte di legittimità, cui si intende dare continuità, il

r.g. N. 652/2017
Inps/Grandinetti A.

solidarietà esistente con il datore di lavoro al fine di fare applicazione
dell’art. 1310 cod. civ. etc…
17. In altri termini, quella giurisprudenza ha operato un inquadramento
sistematico della disciplina del Fondo di garanzia che, attraverso il
riconoscimento di una finalità esclusivamente assicurativa e previdenziale
funzionale alla pienezza di protezione dei lavoratori dal rischio

l’operatività del meccanismo di garanzia dal legame con i presupposti
concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute a causa
dell’insolvenza che, dunque, diventano l’oggetto della diversa ed autonoma
prestazione previdenziale. Se questo è il senso ed il contenuto del percorso
interpretativo segnato dalle citate pronunce, resta, dunque, da dimostrare
che dalla natura autonoma, rispetto all’originario obbligo retributivo
datoriale, e previdenziale della prestazione possa ricavarsi anche
l’astrazione totale dal separato ed originario credito retributivo fino al punto
che, una volta ottenuta l’ammissione al passivo fallimentare, nulla possa più
impedire l’obbligo di intervento del Fondo di garanzia.
18. Infatti, mentre è chiaro che la natura autonoma

dell’obbligo di

corresponsione della prestazione impedisce all’Inps di poter opporre
eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a
contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi
delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro,
come costantemente affermato da questa Corte di cassazione, non
altrettanto agevole è fare derivare dall’autonomia dell’obbligazione
assicurativa attribuita al Fondo anche l’effetto di totale inibizione
dell’accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al
cui ricorrere scatta l’obbligo di tutela assicurativa e che sono interni alla
stessa autonoma fattispecie previdenziale.
19. Non può, in particolare, ad avviso del Collegio, trarsi la necessaria
conseguenza che una volta ottenuta (a torto o a ragione) l’ammissione
della domanda di insinuazione al passivo, ciò determini l’ impossibilità per
l’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, di contestare la concreta
operatività della regola di intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere degli

8

dell’insolvenza del proprio datore di lavoro, ha avuto il merito di svincolare

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Inps/Grandinetti A.

elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla legge 29 maggio 1982,
n. 297, art. 2, ed all’art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, sulla cui autonomia si è
fondata la giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata.
20. La prima delle citate disposizioni, intitolata ,
risulta infatti espressamente finalizzata allo < scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del spettante ai lavoratori o loro aventi diritto>.
21.

Pertanto, prevede la disposizione, < trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte [...]. 22. Il richiamo all'art. 2120 cod. civ., dunque, costituisce l'oggetto dell'obbligo assicurativo pubblico mediante rinvio alla disciplina contenuta in tale disposizione e rende palese la necessità, affinché sorgano i presupposti per l'intervento del Fondo, che : a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'art. 2120 cod. civ. in capo al datore di lavoro; b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza. Dunque, sempre ai sensi del disposto dell'art. 2120 cod. civ. citato è necessario, innanzi tutto, che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò, non solo perché il t.f.r. non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto di lavoro ( vd. da ultimo Cass. n. 2827 del 2018), ma anche in quanto è la stessa fattispecie di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela. 23. Recita, infatti, la citata disposizione ai successivi commi cinque e sei <[...] Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio , 9 trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, r.g. N. 652/2017 Inps/Grandinetti A. decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto,[...] Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. Quanto previsto nei commi precedenti si applica procedura concorsuale od esecutiva> siano intervenute successivamente
all’entrata in vigore della presente legge.
24.

E’, dunque, testualmente previsto che, perché si determini l’intervento

del Fondo di garanzia, l’insolvenza riguardi il soggetto titolare in atto del
rapporti di lavoro, il datore di lavoro cioè che è tale al momento in cui
avviene la risoluzione del rapporto di lavoro.
25.

E’ evidente, infatti, che la disposizione di cui al sesto comma, nello

stabilire l’irretroattività della normativa introdotta, si riferisce agli elementi
indefettibili della fattispecie (risoluzione del rapporto di lavoro e soggezione
del datore di lavoro a procedura concorsuale) intervenuti dopo l’entrata in
vigore delle disposizioni in commento.
26. Il dato testuale è, peraltro, coerente con l’interpretazione che delle
citate disposizioni deve darsi sul più vasto piano sistematico

sia

sovranazionale che interno.
27. Quanto al diritto dell’Unione europea va, infatti, ricordato che la
normativa in esame costituisce applicazione, tardiva e travagliata secondo
la dottrina, nel diritto dello Stato italiano di quanto fu stabilito dalla Direttiva
CE n. 987 del 1980, che concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relativamente alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di
insolvenza del datore di lavoro. Tale direttiva ha voluto garantire ai
lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di
lavoro. A tale scopo la direttiva ha delineato un meccanismo di tutela basato
sulla creazione di specifici organismi di garanzia, che si sostituiscono al
datore di lavoro per il pagamento di taluni crediti dei lavoratori subordinati
in caso di insolvenza di quest’ultimo. In attuazione di detta direttiva, lo
Stato italiano ha adottato due testi normativi, la L. 29 maggio 1982, n. 297,

10

soltanto nei casi in cui , con ciò fissandosi la nozione di che è tale perché collocato all’interno di un ambito temporale
definito.
30. Significativamente, in conformità agli obblighi derivanti dalla direttiva
987/80, l’art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, prevede:< Il pagamento lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa>.
31. La fattispecie in esame, secondo quanto emerge dalla sentenza
impugnata e dal contenuto incontestato degli atti delle parti, si caratterizza
in

quanto,

l’intervento

del

Fondo

di

garanzia

viene

richiesto

successivamente allo sviluppo di una vicenda circolatoria che ha interessato
l’azienda. Dunque, ciò che va accertata e la compatibilità dell’intervento del
Fondo di garanzia anche laddove sia inesistente la relazione causale e
temporale tra inadempimento datoriale ed insolvenza dichiarata con
procedura concorsuale che costituisce l’ambito applicativo fisiologico
dell’intervento del Fondo di garanzia legato allo scopo sociale della
normativa europea.
32. Di fatto, l’intervento del medesimo Fondo finisce per riconnettersi a
situazioni in cui il credito del lavoratore non è più relativo al periodo
che connota lo scopo sociale dell’obbligo di copertura
assicurativa, ma viene agganciato, senza limiti temporali e prescindendo
dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli
ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che

12

effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 1 e’ relativo ai crediti di

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Inps/Grandinetti A.

viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in
essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro
soggetto, dunque, l’applicazione dell’ art. 2 della legge n. 297 del 1982 e
dell’art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, si allontana, oltre che dalla lettera delle
norme citate, dalla funzione di tutela del bisogno socialmente rilevante
indicato dalla direttiva 987/80 e successive modificazioni.

l’obbligo di interpretazione conforme che incombe sul giudice nazionale ed,
in concreto, pare consentire che il Fondo di garanzia, finanziato dai
contributi dei datori di lavoro e dallo Stato (art. 2 I. n. 297/1982), possa
deviare dai compiti istituzionali con possibili effetti distorsívi, vietati
espressamente dallo stesso art. 2, ottavo comma, I. n. 297/1982, secondo
cui .
34. Una simile interpretazione, inoltre, pare non considerare che le tutele
dei lavoratori, in ipotesi di trasferimento d’azienda, formano oggetto di altre
specifiche previsioni di derivazione comunitaria e che la giurisprudenza della
Corte di Giustizia UE (Sez. VI, 28/01/2015, n. 688), interpretando i
contenuti della direttiva 2001/23, ha affermato che essa < [...] stabilisce la regola generale secondo cui il cessionario è vincolato ai diritti e agli obblighi che risultano da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente tra il lavoratore e il cedente alla data del trasferimento dell'impresa. Come risulta dalla lettera e dalla struttura dell'articolo 3 di tale direttiva, la trasmissione al cessionario degli oneri a carico del cedente al momento del trasferimento dell'impresa, in presenza di lavoratori alle dipendenze del cedente, comprende tutti i diritti di questi ultimi laddove essi non ricadano in una delle eccezioni espressamente previste dalla stessa direttiva (v., per analogia, sentenza Beckmann, C-164/00, EU:C:2002:330, punti 36 e 37). Costituiscono parte integrante di questi oneri non soltanto i salari e altri emolumenti spettanti ai lavoratori dell'impresa in questione, ma anche i contributi al regime legale di previdenza sociale a carico del cedente, in quanto derivanti da contratti o da rapporti di lavoro vincolanti per quest'ultimo. Infatti, come emerge altresì dall'articolo 2, paragrafo 1, della 13 33. Il risultato di tale interpretazione, dunque, pare porsi in contrasto con r.g. N. 652/2017 Inps/Grandinetti A. direttiva 2001/23, nel disciplinare le condizioni di lavoro, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro implicano, ai sensi della direttiva in parola, un rapporto giuridico fra i datori di lavoro e i lavoratori (sentenza Kirtruna e Vigano, EU:C:2008:574, punto 41). 35. Peraltro, Corte giustizia UE, sez. III, 22/06/2017, n. 126, ha chiarito, ad ulteriore conferma della integrale copertura garantita al lavoratore di accordo pre-fallimentare per prosecuzione attività di impresa ad opera di un terzo, la Direttiva 2011/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, deve essere interpretata nel senso che la tutela dei lavoratori garantita dagli artt. 3 e 4 di tale direttiva permane in una situazione in cui un'impresa sia trasferita in seguito ad una dichiarazione di fallimento nell'ambito del prepack, preparato anteriormente a detta dichiarazione e realizzato immediatamente dopo la pronuncia di fallimento, nell'ambito del quale, in particolare, un "curatore designato" nominato da un giudice esamini la possibilità di un'eventuale prosecuzione delle attività dell'impresa ad opera di un terzo e prepari azioni da svolgere subito dopo la pronuncia di fallimento per realizzare tale prosecuzione, e inoltre non è rilevante, a tal riguardo, che l'obbiettivo perseguito da tale operazione di pre-pack miri anche a massimizzare gli introiti della cessione per l'insieme dei creditori dell'impresa in oggetto. 36. Anche guardando alle ricadute sul sistema interno, inoltre, trova conferma la necessità di non sottrarre il riconoscimento dell'obbligo di intervento del Fondo di garanzia alla verifica giudiziale. In primo luogo perché in tal modo si realizzerebbe una palese violazione dell'art. 24 Cost., inibendo ai soggetti interessati, nel caso di specie il Fondo gestito dall'INPS, il diritto alla tutela giudiziaria per preservare il corretto funzionamento del meccanismo assicurativo pubblico di garanzia in forza della semplice ammissione al passivo fallimentare della domanda del lavoratore che finirebbe per assumere una efficacia superiore a quella connessa agli effetti del decreto di approvazione dello stato passivo, il quale, necessariamente non può riguardare gli obblighi del Fondo derivanti dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, ma ha ad oggetto, 14 interessato dalla cessione della propria azienda, che in relazione all'ipotesi r.g. N. 652/2017 Inps/Grandinetti A. esclusivamente, i diritti di credito del lavoratore ed < [...] esclude la possibilità di riproporre, all'interno della detta procedura, ogni questione concernente l'esistenza del credito, la sua entità, l'efficacia del titolo da cui deriva, l'esistenza di cause di prelazione [...]>. ( Cass. SS.UU.16508 del
2010).
37.

Non pare, inoltre, che Cass. n.19291 del 2011 possa valere a

riferimento all’ipotesi della cessione d’azienda, si dice sì che < il diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2020 cod. civ. matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale>, ma si
precisa anche che . Quindi il credito per t.f.r. non è ancora esigibile,
tant’è che neppure comincia a decorrere il termine di prescrizione. Alla
cessazione del rapporto il datore di lavoro cessionario risponderà per l’intero
t.f.r. (in via diretta quanto alla quota di t.f.r. maturata dopo la cessione; in
via solidale quanto alla quota maturata precedentemente); invece il datore
di lavoro cessionario risponderà solo per la quota di t.f.r. maturata prima
della cessione.
38. Questa Corte di cassazione ha confermato ripetutamente tale
convincimento, affermando che il diritto al trattamento di fine rapporto
(TFR) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro ( Cass. n.2827/2018,
del 10 ottobre 2017; Cass. Cass. n. 9695/2009) ed in quanto credito non
esigibile al momento della cessione dell’azienda – quello avente ad oggetto
il t.f.r. fino a quel momento maturato – non può essere ammesso al passivo
del fallimento del datore di lavoro cedente. Per sostenere il contrario, si
dovrebbe applicare estensivamente l’art. 1181 cod. civ. sulla decadenza dal
termine: “il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il
debitore è divenuto insolvente”, ma il credito avente ad oggetto il t.f.r.,
maturato prima della cessazione del rapporto, non è

un credito

assoggettato ad un termine di esigibilità poiché la struttura della
prestazione vede il decorso del tempo ed il correlato obbligo di
accantonamento quali fattori costitutivi interni alla fattispecie e non quali

15

contrastare quanto sin qui affermato perché nella detta sentenza, con

r.g. N. 652/2017
Inps/Grandinetti A.

elementi, eventuali, condizionanti soltanto il momento di esigibilità della
prestazione stessa .
39. Anche, l’evoluzione legislativa che ha interessato il trattamento di fine
rapporto conduce a risultati opposti alla tesi dell’esigibilità frazionata del
t.f.r., dal momento che essa lo ha messo in relazione con la previdenza
complementare. La Legge Finanziaria n. 296 del 2006, art. unico, commi
755 e 756, ha previsto- come è noto- il conferimento del

TFR alla

cassazione (Cass. n. 8228 del 2013), ormai, il T.F.R serve ad alimentare la
previdenza complementare. Ai sensi di questa norme le quote di T.F.R
maturate dal primo gennaio 2007 vengono versate presso le forme
pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ove
i lavoratori manifestino detta opzione, mentre, in mancanza di opzione,
nelle aziende con meno di 50 addetti, il TFR maturando resterà come prima
presso i datori di lavoro, mentre nelle aziende con almeno 50 addetti, le
quote di

TFR

non destinate alle forme pensionistiche complementari,

confluiranno nell’istituito “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.”, che
è un fondo a ripartizione, gestito dall’Inps per conto dello Stato.
40. Peraltro, la ricordata direttiva comunitaria n. 80/987/CEE, all’articolo 8,
assegna agli Stati membri anche il compito di adottare misure idonee per la
tutela dei lavoratori subordinati, nel caso di insolvenza dell’impresa, in
relazione ai loro diritti, maturati o in corso di maturazione, in ordine alle
prestazioni di vecchiaia previste dai regimi previdenziali complementari ed
anche se hanno già cessato il loro rapporto con quel datore di lavoro,
vengano a trovarsi di fronte all’insolvenza dello stesso. Ciò rende, altresì,
ancora più problematica la percorribilità della tesi della scomponibilità del
t.f.r. anteriormente alla data di cessazione del rapporto di lavoro e,
soprattutto, rende evidente come la tutela di tali diritti dei lavoratori non sia
affidata al Fondo di garanzia per il pagamento dei crediti retributivi ma ad
altri interventi degli Stati membri. Il nostro legislatore nazionale, in
particolare, garantisce l’integrale copertura contributiva al lavoratore
danneggiato dall’omissione contributiva del datore di lavoro insolvente

16

previdenza complementare, dunque, come segnalato da questa Corte di

r.g. N. 652/2017
lnps/Grandinetti A.

attraverso apposito Fondo di garanzia, istituito presso l’Inps ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, decreto legislativo n. 80/1992, proprio allo scopo
di assicurare specifica e idonea tutela al lavoratore danneggiato dalle ipotesi
in cui il datore di lavoro non sia in grado di effettuare, in tutto o in parte, i
versamenti contributivi dovuti al sistema di previdenza complementare.
41. Il Fondo è chiamato ad intervenire nel momento in cui, a causa

lavoro insolvente, il lavoratore non può accedere alla correlata prestazione
complementare ed interviene a copertura di: contributi del datore di lavoro,
contributi del lavoratore trattenuti e non versati da parte del datore di
lavoro, quote di Tfr conferite al Fondo trattenute sulla retribuzione dovuta e
non versate da parte del datore di lavoro».
42.

In definitiva, accolti i primi due motivi di ricorso ed assorbito il terzo

che si pone in via subordinata rispetto ai primi, va affermato il principio
secondo cui, l’art. 2 della legge n. 297 del 1982 e l’art. 2 del d.lgs. n. 82 del
1990, si riferiscono all’ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed
ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al
momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed,
inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del
rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al
momento della cessione d’azienda sia stato ammesso allo stato passivo
nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare
l’Inps, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il
credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in
parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell’art. 2 I. 297/1982.
43.

Poiché la sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio, la

stessa va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa
composizione, che riesaminerà la questione alla luce di quanto sopra
affermato.
44.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per la
prosecuzione del giudizio, alla Corte d’appello di Torino in diversa

ly£
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dell’omesso o incompleto versamento dei contributi dovuti dal datore di

r.g. N. 652/2017
Inps/Grandinetti A.

diversa composizione cui demanda anche la regolamentazione delle spese
del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2018 ed il 9 luglio 2018.

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