Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19277 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11144/2006 proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato TROVATO

Maria Concetta, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CENTINEO PLACIDO MARIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

AUSL/(OMISSIS) PALERMO, AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS)

(OMISSIS), D.B. (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 13300/2006 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 37, presso lo studio dell’avvocato SEPE VINCENZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FICI ALDO giusta delega in calce

ai controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato TROVATO MARIA CONCETTA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CENTINEO PLACIDO

MARIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AUSL/(OMISSIS) PALERMO, AZIENDA OSPEDALIERE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 13/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Prima Civile, emessa il 07/11/2005, depositata il 16/01/2006

R.G.N. 460/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato TROVATO MARTA CONCETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per rigetto del ricorso principale

assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 10031/04 il Tribunale di Palermo condannava l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), ex USL (OMISSIS), e B.A., primario del reparto di terapia intensiva di cardiologia, al pagamento in solido in favore di D.B. della somma di Euro 159.350,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alle gravi lesioni da lui riportate in occasione della sua degenza presso il suddetto presidio ospedaliere dal (OMISSIS), a causa della fuoriuscita dal sistema della vena basilica di destra di liquidi di infusione venosa, somministratigli per fronteggiare una sindrome cardiocircolatoria acuta, estromettendo invece dal giudizio per difetto di legittimazione passiva l’AUSL (OMISSIS), contro la quale l’attore aveva pure rivolto una pretesa risarcitoria.

Contro la suddetta sentenza proponevano appello, in via principale, l’Azienda ospedaliera e, in via incidentale, il B. e il D., mentre l’AUSL (OMISSIS) rimaneva contumace: con sentenza non definitiva depositata il 16.1.2006, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza gravata relativamente all’affermazione di responsabilità dell’Azienda ospedaliera e del B., rimettendo la causa all’istruttore con separata ordinanza per quanto riguarda il quantum.

Avverso tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso per cassazione il B., con tre motivi, mentre ha resistito con controricorso il D., il quale ha sollevato anche ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, e resistito dal B. con controricorso.

Il D. ha depositato in atti anche una memoria, mentre non hanno svolto alcuna attività difensiva gli altri intimati Azienda Ospedaliera “(OMISSIS)” e AUSL n. (OMISSIS) di Palermo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va disposta la riunione dei procedimenti ex art. 335 c.p.c..

a) ricorso principale:

Con il primo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la responsabilità del personale sanitario dell’Azienda ospedaliera (OMISSIS), nonchè del Primario di cardiologia.

Con il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la valenza probatoria delle risultanze testimoniali.

Con il terzo motivo denuncia l’errore in diritto per la condanna in solido di esso ricorrente.

1. Il primo motivo non è fondato.

Si sostiene, invero, che la Corte di merito non avrebbe sufficientemente motivato la propria pronuncia nella parte in cui ha individuato la presunta esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione del farmaco per infusione ed il danno lamentato dal D., da un lato riconoscendo che la terapia infusionale applicata, in ordine alla quale il CTU C. aveva escluso la sussistenza di qualsiasi ipotesi di negligenza od imperizia del personale sanitario ed infermieristico del presidio ospedaliero, aveva determinato la guarigione del paziente dalla patologia per la quale era stato ricoverato e, dall’altro lato, invece imputando alla terapia stessa gli esiti cicatriziali sull’avambraccio del braccio destro del resistente.

Ancora, secondo il ricorrente, poichè la sospensione della terapia infusionale avrebbe di certo cagionato la morte del paziente, afflitto da infarto, la sentenza gravata sarebbe in particolare censurabile nella parte in cui – prendendo le mosse dal rilievo del CTU secondo cui lo spandimento dei liquidi irritanti dai cateteri impiantati nell’arto del resistente avrebbe indicato una ridotta od inadeguata sensibilità del personale parasanitario alle sofferenze del D. – ha inteso attribuire del tutto illogicamente una precisa responsabilità al personale medico ed in particolare al ricorrente, quale primario del reparto di cardiologia al momento dell’evento, dovendosi assolutamente escludere che il medico debba rispondere di una attività meramente pratica, quale quella di controllo delle quantità dei farmaci somministrati mediante infusione in vena, riconducibile invero al personale parasanitario.

In ogni caso, sul punto in questione la Corte di merito avrebbe dovuto giustificare in modo logico ed adeguato il proprio dissenso dalle conclusioni formulate dal CTU. 1.1. In realtà, le censure predette non presentano alcun fondamento.

Ed invero, nel ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici d’appello non si rinviene alcuna illogicità o incoerenza nè alcun errore giuridico.

La sentenza impugnata ha giustamente rilevato che nel caso di specie “non sono, tuttavia, in discussione, come ha osservato il Tribunale, tanto la validità e l’efficacia della terapia prescelta, quanto le modalità con cui detta terapia venne eseguita” (v. pagg. 12-13 della sentenza) e che è appunto in relazione a dette modalità che deve essere valutata la condotta del personale ospedaliero, sotto i profili della diligenza e della prudenza, giungendo alla conclusione che nessuna prova risulta fornita dai soggetti interessati (ospedale e primario) che l’evento di danno fosse in concreto dipeso da un avvenimento imprevisto ed imprevedibile, così come è mancata la prova che la terapia infusionale non potesse essere sospesa anteriormente al (OMISSIS).

I giudici d’appello hanno anche correttamente evidenziato come le negligenze od imperizie del personale paramedico ospedaliere, sulle quali aveva posto l’accento il CTU, attribuendo ad esse la causa prima dello spandimento dei liquidi altamente nocivi ai tessuti, pur ricadendo sull’ente da cui il personale medesimo risulta dipendente, non possano che essere addebitate in ultima analisi ai medici curanti, sui quali soltanto può gravare la responsabilità del malato.

La Corte territoriale non ha mancato, dunque, di fornire una logica e corretta motivazione circa il proprio dissenso sul punto in oggetto dalla relazione C..

2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la parte che si dolga in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, di un’errata valutazione di risultanze probatorie (nella specie, prove testimoniali) ha l’onere di riprodurre nel ricorso, ai fini di una corretta proposizione della censura, il tenore esatto della risultanza probatoria il cui omesso o inadeguato esame è censurato, e ciò al fine di consentire a questa Corte, cui è precluso di ricercare direttamente le prove negli atti di causa, di valutare innanzitutto la pertinenza e decisività dei fatto oggetto della prova stessa (Cass. n. 13953/02).

3. Il terzo motivo è anch’esso infondato.

Infatti, la Corte di merito ha esposto, con motivazione logica ed immune da errori giuridici, le ragioni per le quali ha ritenuto che il B. non possa invocare, per negare la propria responsabilità, le norme del D.P.R. n. 128 del 1969, sul presupposto che le responsabilità del primario, ivi previste, sussisterebbero solo nei confronti dell’ente da cui dipende e perciò non potrebbe configurarsi una responsabilità diretta tra primario stesso e paziente, facendo correttamente riferimento alla circostanza che l’art. 7 di detto decreto prescrive che il primario s ospedaliero ha la responsabilità dei malati ricoverati nel reparto e che ha l’obbligo di definire per essi i criteri diagnostici e terapeutici che gli aiuti e gli assistenti devono poi seguire, nonchè di vigilare sulla loro esatta esecuzione da parte dei medesimi (v. Cass. n. 4058/05; n. 6822/01).

La sentenza gravata ha anche correttamente rilevato che, non avendo il B. indicato, ai sensi del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 63, comma 6, il medico cui era stato assegnato all’atto del ricovero il paziente nè avendolo fatto l’Azienda Ospedaliera, doveva in conseguenza presumersi che la responsabilità del resistente dovesse far capo direttamente al B. medesimo.

E’ indubbio che la responsabilità del B. nei confronti del D. per i danni da questi subiti a seguito dell’esecuzione della terapia infusionale debba essere inquadrata nell’ambito contrattuale, prescindendo dunque dalla necessità della presenza, nel comportamento del primario stesso, di dolo o colpa grave.

Questo giudice di legittimità ha già stabilito (Cass., n. 4058/05;

n. 5939/93) che la responsabilità dell’ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, e del medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell’ambito del rapporto giuridico pubblico (o privato) tra l’ente gestore ed il privato, che ha usufruito del richiesto servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale.

Ne consegue che la responsabilità diretta dell’ente e quella del medico, inserito organicamente nella struttura del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale, senza che possa trovare applicazione nei confronti del medico la normativa prevista dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 22 e 23, con riguardo alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini.

b) ricorso incidentale.

Tale ricorso, incentrato sulla denuncia della mancata valorizzazione da parte della sentenza impugnata di alcuni elementi rilevanti, emersi nel giudizio di merito, ai fini dell’affermazione della responsabilità del B. e dell’Azienda ospedaliera, resta assorbito dal rigetto del ricorso principale, essendo stato proposto sostanzialmente in via condizionata all’accoglimento eventuale del ricorso principale stesso.

c) Al rigetto del ricorso principale consegue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito quello incidentale, condanna il ricorrente alla rifusione in favore di D.B. delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA