Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19277 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. I, 07/07/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 07/07/2021), n.19277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23244/2016 proposto da:

L.A.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Micieli Giuseppa, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R.F., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana

n. 11, presso lo studio dell’avvocato Piermartini Salvatore, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di

costituzione per la partecipazione alla discussione orale;

– resistente –

avverso la sentenza n. 368/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

pubblicata il 02/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L.A.A. ricorre con tre mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 368 del 2/3/2016. L.R.F. ha depositato mero atto di costituzione seguita da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Con detta sentenza la Corte distrettuale, nel giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c., nn. 1, 3 e 4, promosso da L. avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2094/2013 del 9-20 dicembre 2013, respinse la domanda.

L. ha depositato istanza, in prossimità dell’adunanza camerale, con la quale ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania n. 2094/2013 a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 18135/2018 del 10/7/2018.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio di L.R.F., avvenuta mediante il deposito di un atto privo dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., richiamato dall’art. 370 c.p.c., comma 2 e finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale: nel procedimento in Camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale presuppone che l’intimato risulti già costituito mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (Cass. n. 23128/2020; Cass. n. 27124/2018; Cass. n. 24422/2018; Cass. n. 24835/2017) e ciò, nel caso di specie, non è accaduto.

L’istanza di cessazione della materia del contendere va accolta. La avvenuta cassazione della sentenza della Corte catanese n. 2094/2013, presupposto ed oggetto dalla sentenza n. 368/2016 qui impugnata, ha determinato la cessazione della materia del contendere perchè quest’ultima sentenza risulta oramai travolta e caducata per fatto sopravvenuto, costituito dalla cassazione della sentenza su cui la Corte catanese era stata chiamata ad esprimersi in giudizio di revocazione.

Nulla per le spese, stante l’inammissibilità della costituzione di L.R..

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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