Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19276 del 19/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19276 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 21250-2013 proposto da:
UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA, in persona del Rettore
pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2018
1892

OLIVITO TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA

MAGLIANO

SABINA

24,

presso

lo

studio

dell’avvocato MARIA GENTILE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIANCARLO GENTILE giusta delega in

Data pubblicazione: 19/07/2018

atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 558/2013 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 07/05/2013 R.G.N.
761/2012;

udienza del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

0011/zi’
7Q15t14(
AL

Udienza del 9 maggio 2018 – Aula B
n.4 del ruolo – RG n. 21250/13
Presidente: Manna – Relatore: Tria

ESPOSIZIONE DEL FATTO

pronunciandosi sull’appello proposto da Teresa Olivito , avverso la sentenza
911/2012 del Tribunale di Cosenza nei confronti dell’Università della Calabria,
in riforma della sentenza appellata, dichiara la giurisdizione del giudice
ordinario e rimanda le parti dinanzi al suindicato Tribunale.
La Corte d’appello di Catanzaro, per quel che qui interessa, precisa che:
a) la Olivito non contesta il diritto dell’Università a indire nuovi concorsi,
dopo la pubblicazione della graduatoria del concorso nella quale ella era
inserita tra gli idonei al settimo posto, per la copertura di ulteriori posti della
stessa area e categoria e neppure contesta la validità triennale delle
graduatorie di tali successivi concorsi;
b)

infatti,

la

ricorrente

censura

esclusivamente

la

scelta

dell’Amministrazione di attingere, per l’assunzione di personale amministrativo
della propria categoria impiegato in settori e dipartimenti vari dell’Università, a
graduatorie pubblicate dopo quella in cui ella era inclusa tra gli idonei, senza
rispettare il principio dell’utilizzazione della graduatoria cronologicamente
antecedente;
c) pertanto, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, la
controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario perché
l’interessata, senza porre in discussione le procedure concorsuali, fa valere il
proprio “diritto soggettivo all’assunzione”, tutelabile appunto dinanzi al giudice
ordinario,
d) le questioni relative alla disomogeneità o meno delle prove concorsuali
e dei posti cui si riferiscono i concorsi di cui alle graduatorie successive a quella

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 7 maggio 2013),

in cui è inserita la Olivito attengono al merito della controversia e dovranno
essere esaminate dal Tribunale di Cosenza, individuato come giudice dotato
dalla giurisdizione.
2. Il ricorso dell’Università della Calabria, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura generale dello Stato, domanda la cassazione della sentenza per

RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si fa presente che, con provvedimento del Magistrato
coordinatore delle Sezioni Unite civili, depositato il 14 febbraio 2018, in
risposta ad una nota del Presidente Titolare della Sezione Lavoro, questa
Sezione è stata autorizzata ad esaminare la questione di giurisdizione proposta
nel presente ricorso, essendosi su di essa già ripetutamente pronunciate le
Sezioni Unite.
I – Sintesi del ricorso
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 1,
cod. proc. civ.,
Si sostiene che non sarebbe configurabile alcun diritto soggettivo della
Olivito in quanto le graduatorie successive a quella in cui ella era inserita
riguardavano posti vacanti differenti da quello cui si riferiva il bando del
concorso al quale ha partecipato la ricorrente, sicché rientrava nella
discrezionalità della PA scegliere le modalità per la relativa copertura, senza
avere alcun obbligo di attingere alla graduatoria di data anteriore, visto che
tale obbligo presuppone l’omogeneità dei posti da coprire.
Di conseguenza, ad avviso della ricorrente, le domande della Olivito non
possono considerarsi formulate sulla base di un diritto soggettivo, avendo la
consistenza di aspettative di fatto – peraltro palesemente infondate – o al
massimo di interessi legittimi da far valere davanti al Giudice amministrativo.
Il – Esame delle censure
2

un unico motivo; resiste, con controricorso, Teresa Olivito.

2. Il ricorso va rigettato.
3. Infatti, in base ad un costante orientamento delle Sezioni Unite di
questa Corte nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del
pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal
candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al
riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso

si fa valere il “diritto soggettivo all’assunzione”, senza che sia posto in
discussione l’esercizio del potere dell’Amministrazione relativo alla modalità
prescelta per la copertura dei posti vacanti, cui invece corrisponde una
situazione di interesse legittimo la cui tutela spetta al giudice amministrativo,
ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.P.R. n. 165 del 2001 (vedi, per tutte:
Cass. SU 6 maggio 2013, n. 10404 e Cass. SU 20 dicembre 2016, n. 26272).
4. Tale ultima evenienza non si verifica nel presente giudizio nel quale è
pacifico che la

ricorrente ha censurato esclusivamente la scelta

dell’Amministrazione di attingere a graduatorie pubblicate dopo quella in cui
ella era inclusa tra gli idonei, senza rispettare il principio dell’utilizzazione della
graduatoria cronologicamente antecedente, considerato applicabile nella specie
sulla premessa secondo cui i concorsi successivi al proprio erano stati banditi
per l’assunzione di personale amministrativo della sua stessa categoria, anche
se impiegato in settori e dipartimenti vari dell’Università.
Pertanto, la Olivito non ha posto in discussione le procedure concorsuali
indette dall’Università, ma si è limitata a chiedere il riconoscimento del diritto
allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, facendo così valere
il proprio “diritto soggettivo all’assunzione”, in quanto tale tutelabile dinanzi al
giudice ordinario, come correttamente ha affermato la Corte d’appello.
5. Altrettanto esattamente la Corte territoriale ha sottolineato che le
questioni relative alla omogeneità o meno delle posizioni lavorative alle quali si
riferiscono rispettivamente i concorsi di cui alle graduatorie successive a quella
in cui è inserita la Olivito e quello cui ha partecipato la ricorrente attengono al
3

espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto in essa

merito della controversia e quindi devono essere esaminate dal Tribunale di
Cosenza individuato come giudice dotato della giurisdizione, visto che solo in
presenza di più graduatorie tutte valide riguardanti il medesimo profilo
professionale è configurabile l’eventuale inadempimento contrattuale della PA
derivante dalla mancata utilizzazione – ai fini dello scorrimento – della
graduatoria più risalente nel tempo. Ed è indubbio che tale accertamento

III — Conclusioni
6. In sintesi, il ricorso deve essere respinto e va dichiarata la giurisdizione
del giudice ordinario, come individuato nella sentenza impugnata nel Tribunale
di Cosenza, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese del
presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario,
come individuato nella sentenza impugnata nel Tribunale di Cosenza, dinanzi al
quale rimette le parti, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 9
maggio 2018.

attenga al merito (Cass. 12 gennaio 2016, n. 280).

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