Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19276 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11108/2006 proposto da:

INIZIATIVE TURISTICO ALBERGHIERE S.R.L. (OMISSIS), in persona del

suo Procuratore, Sig. I.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA P BORSIERI 20, presso lo studio dell’avvocato PISELLI

MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato PACI Riccardo giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

G.L., MABA & MIBA DI CAVALLO ANGELA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11/2006 del GIUDICE DI PACE di CANOSA DI

PUGLIA, emessa il 13/01/06, depositata il 13/01/2006 R.G.N. 158/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Maba & Miba Viaggi in persona della titolare C.A., premesso che G.L. aveva prenotato il soggiorno per le notti del (OMISSIS) presso l’Hotel (OMISSIS), con trattamento di mezza pensione, per conto di R.M. e M.G., lasciando un acconto di Euro 100,00 contro un costo totale di Euro 1.090,00, e che il saldo non era stato mai versato nonostante i solleciti, conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Canosa di Puglia la G. per sentir accertare l’ammontare del suo debito nella misura di Euro 990,00 e sentirla condannare al pagamento di tale somma, con gli interessi dalla domanda al saldo.

La convenuta eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito e comunque l’inefficacia della prenotazione per tempestiva revoca della stessa, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa l’Hotel (OMISSIS): ottenuta tale autorizzazione, la chiamata in giudizio dell’albergo veniva effettuata mediante notifica a mezzo del servizio postale.

Con sentenza depositata il 13.1.2006 il giudice adito condannava la G. a pagare all’attrice la somma di Euro 990,00, con gli interessi dal sorgere del credito al soddisfo e l’Hotel (OMISSIS) a pagare alla G. la somma di Euro 900,00.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Iniziative Turistico Alberghiere s.r.l., con sede in (OMISSIS), affidandosi ad un unico motivo, mentre nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati.

La ricorrente ha depositato in atti anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 145 c.p.c., per difetto di una sua rituale evocazione in giudizio e prosecuzione dello stesso in sua “assenza”.

Il motivo è fondato.

La ricorrente ha, infatti, dimostrato attraverso la documentazione prodotta di essere proprietaria dell’azienda alberghiera denominata “Hotel (OMISSIS)” e sita in (OMISSIS), e di avere la propria sede legale in (OMISSIS).

Giustamente, quindi, la ricorrente si duole che dal testo della sentenza impugnata risulti invece che il soggetto terzo chiamato in causa a richiesta della G. sia stato l’Hotel (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, e non già la s.r.l. Iniziative Turistico Alberghiere, che ne è il proprietario e titolare.

Infatti, la chiamata in causa operata nei confronti del solo Hotel (OMISSIS) e con la notificazione del relativo atto di citazione presso di esso deve considerarsi del tutto invalida ed inidonea ai fini di una rituale instaurazione del contraddicono nei confronti dell’odierna ricorrente, con la conseguente nullità di tutti gli atti del procedimento e della relativa decisione per quanto riguarda la parte in essa individuata come “Hotel (OMISSIS)”.

Ed invero, ai sensi dell’art. 145 epe, l’atto di chiamata in causa della ricorrente andava notificato presso la suddetta sede legale in (OMISSIS), essendo pacifico che “in tema di notificazioni alle persone giuridiche, deve intendersi “per sede effettiva” il luogo in cui abbiano concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente, e dove operino i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi” (Cass. sez. 3^, 4.8.00, n. 10243), senza che la notificazione stessa possa eseguirsi “presso un ufficio distaccato o periferico della società medesima, privo di autonomia e soggettività distinta” (Cass. sez. lav., 4.2.85, n. 736;

nello stesso senso, sez. 1^, n. 9813/02).

Il ricorso va, pertanto, accolto, con la conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui si statuisce la condanna dell’Hotel (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 900,00 in favore di G.L., nonchè delle relative spese di lite, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa in relazione senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui viene statuita la condanna dell’Hotel (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante, a pagare in favore di G.L. la somma di Euro 900,00, nonchè le relative spese di lite, e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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