Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19276 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. I, 07/07/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 07/07/2021), n.19276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18893/2015 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele

Gianturco n. 1, presso lo studio dell’avvocato Pavarotti Fabrizio,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Cavallini

Cesare, Pecorella Paolo Cesare, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Meadcraft Holdings Limited, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n.

32, presso lo studio dell’avvocato Valentinotti Luca, rappresentata

e difesa dagli avvocati Oglio Livia, Sutti Stefano, giusta procura

speciale del 9.9.2015, con Apostille n. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1594/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha annullato il lodo del 7 novembre 2012 con cui il Collegio arbitrale aveva rigettato la domanda risarcitoria ex art. 2395 c.c., svolta da Meadcraft Holdings Limited nei confronti di P.D., avendo accertato che il Collegio arbitrale aveva deciso la controversia sulla base del diritto italiano e non dell’equità, ciò in violazione del mandato evincibile dalla clausola compromissoria contenuta nell’art. 57 dello Statuto della Gru.p. Italia SPA.

La Corte distrettuale ha affermato che “gli arbitri non possono, ove ciò non sia stato espressamente loro consentito dalle parti, stabilire liberamente se utilizzare un metro di giudizio basato sul diritto o meno. Pertanto, qualora la clausola compromissoria affidi agli arbitri il compito di decidere secondo equità, la pronuncia del lodo, secondo diritto, integra un errore in procedendo. In aggiunta, l’impugnazione per nullità ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, non implica l’onere della parte – che la eccepisce – di dedurre e dimostrare che, in ipotesi, la statuizione secondo equità sarebbe stata difforme.” (fol. 12 della sent. imp.). Ha puntualizzato in particolare che nella circostanza era emersa la volontà degli arbitri di volersi attenere allo stretto diritto, senza dare spazio a valutazioni di equità, e che nella motivazione mancava altresì un esplicito riferimento all’equità o agli elementi che la facessero presumere.

P. ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo, illustrato da memoria; Meadcraft Holdings Limited ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la nullità del procedimento di appello e della sentenza a seguito di error in procedendo determinatosi, nel caso concretamente deciso, per violazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, a seguito di erronea declaratoria di annullamento del lodo arbitrale.

A parere della ricorrente la Corte distrettuale ha elaborato un’interpretazione dei poteri decisori degli arbitri che risulta viziata da un errore nella individuazione delle condizioni per il corretto impiego del parametro dell’equità, come metro di giudizio del caso concreto adottabile dal Collegio Arbitrale.

Sostiene la ricorrente che ciò che caratterizza il lodo secondo equità è la possibilità di ricorrere alla “regola di giudizio del caso singolo” che consenta di tenere conto delle peculiarità del caso concreto, con l’effetto che una decisione secondo diritto non può dar luogo ad una violazione della convenzione arbitrale che contenga una clausola di equità, se la decisione arbitrale consente di evidenziare come, a suo dire, possibile nel caso di specie – che sono state tenute di conto le peculiarità del caso concreto. In proposito assume che gli arbitri non si erano limitati a considerare le condotte da lei poste in essere quale amministratrice, rilevanti ex art. 2395 c.c., ma anche gli atti dalla stessa compiuti non in veste di amministratrice, che si erano riverberati sull’amministrazione della società o che, comunque, avevano inciso sul nesso eziologico tra l’atto compiuto nella qualità di amministratrice ed il danno diretto della società e da ciò desume – in contrasto con l’accertamento compiuto dalla Corte meneghina – che il collegio arbitrale ha deciso anche secondo equità.

2. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

La clausola compromissoria introdotta all’art. 57 dello Statuto della Gru.p. Italia SPA, applicata nel caso di specie, prevede “Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro sessanta giorni dalla nomina”.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, con consolidato principio, che, qualora il compromesso affidi agli arbitri il compito di decidere secondo equità, la pronuncia del lodo secondo diritto integra un errore in procedendo, come tale denunciabile con l’impugnazione per nullità, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, senza che sia onere del denunciante dedurre e dimostrare che la statuizione sia difforme da quella che sarebbe stata adottata in applicazione del parametro equitativo; ha, inoltre, precisato che la ricorrenza dell’indicato errore non può essere affermata per il solo fatto che il lodo motivi secondo diritto e non contenga un’espressa enunciazione di conformità all’equità della relativa decisione, essendo possibile evincere una valutazione degli arbitri in tal senso, anche implicitamente, dal complessivo contenuto del lodo medesimo (Cass. n. 13968 del 24/06/2011; Cass. n. 4207 del 24/2/2006; Cass. n. 2699 del 26/3/1997; Cass. n. 2879 del 12/4/1988).

Ciò posto, la decisione impugnata risulta assunta in conformità degli anzidetti principi, perchè la Corte distrettuale non ha solo preso atto del chiaro ed immediato contenuto della clausola compromissoria di tipo equitativo, ma ha accertato in concreto che il lodo era stata emesso secondo stretto diritto, attraverso una argomentata indicazione degli elementi dalla stessa utilizzati per compiere tale verifica e non riscontrati nel lodo: (i) apprezzamento della diversa nazionalità delle parti; (ii) accordo delle parti per l’applicazione della legge italiana secondo i principi generali coincidenti con quelli della legge straniera; (iii) natura della lite attinente anche a profili personali che legano le parti.

In relazione a quest’ultimo accertamento, il motivo si palesa anche inammissibile in quanto volto sostanzialmente a sollecitare una valutazione di merito del contenuto del lodo in violazione del principio secondo il quale, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di legittimità non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (Cass. n. 2985 del 07/02/2018).

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00, per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

 

 

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