Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19276 del 02/08/2017
Cassazione civile, sez. lav., 02/08/2017, (ud. 28/04/2017, dep.02/08/2017), n. 19276
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29652-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –
contro
P.G., O P.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO N. 221, presso la
SEGRETERIA NAZIONALE CONFSAL-COMUNICAZIONI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIOVANNA COGO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 990/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 16/12/2010 R.G.N. 520/2007.
Fatto
RILEVATO
che, con sentenza dell’11 dicembre 2010, la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione del giudice di primo grado, ha accertato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra B.V. e Poste Italiane S.p.a. in relazione al periodo dall’8 luglio 2002 al 30 settembre 2002 per “esigenze tecniche, produttive ed organizzative anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nocnhè alla attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”, dichiarando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannando Poste Italiane S.p.a. al pagamento delle retribuzioni omesse, detratto l’aliunde perceptum;
che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, chiedendo in subordine l’applicazione dello jus superveniens L. 4 novembre 2010, ex art. 32;
che B.V. ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che è stato prodotto in copia verbale di conciliazione dal quale risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in sede sindacale concernente la controversia, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e della conseguente definizione della fase giudiziale ancora aperta;
che in forza della conciliazione deve ritenersi intervenuta la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio;
che la soluzione concordata della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione delle parti.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017