Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19275 del 29/09/2016

Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 29/09/2016), n.19275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22773/2013 proposto da:

M.P. (OMISSIS), S.C. (OMISSIS),

M.O. (OMISSIS), G.G. (OMISSIS), G.L.

(OMISSIS), M.M.G. (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS), questi ultimi due in proprio e quali genitori esercenti

la potestà sul figlio minore C.P.,

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ILLIRIA 19,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA ZAINA, rappresentati e

difesi dall’avvocato FILIPPO TROFINO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLEANZA TORO SPA, quale incorporante di Augusta Assicurazioni SPA, a

mezzo della propria mandataria e rappresentante, Generali Business

Solutions S.c.p.A., in persona dei procuratori speciali

P.V. e D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

FONDIARIA SAI SPA, I.A., I.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1831/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato ROBERTO OTTI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Avendo adito il Tribunale di Napoli M.P., S.C., M.O. e G.G. (questi ultimi anche quali legali rappresentanti, in quanto genitori, del figlio minore G.L.), M.M.G. e C.A. (pure questi ultimi anche quali genitori legali rappresentanti dei figli minori C.P. e L.), tutti quali congiunti di M.G. – deceduto il (OMISSIS) in conseguenza di un sinistro stradale del (OMISSIS) avvenuto tra lui che guidava un ciclomotore e due automobili – per domanda di risarcimento dei conseguenti danni subiti personalmente e jure hereditatis proposta nei confronti dei proprietari delle due vetture, cioè I.C. e I.V., nonchè delle loro compagnie assicurative SAI Assicurazioni S.p.A. e Augusta Assicurazioni S.p.A., con sentenza dell’11 gennaio 2008 il Tribunale dichiarava pari concorso di colpa tra il deceduto e i due automobilisti, condannando le compagnie, in solido e nei limiti di massimale, a risarcire i genitori e le sorelle del de cuius per i danni ereditati biologico (Euro 298.385 oltre accessori) e morale (Euro 99.463 oltre accessori), nonchè per il danno esistenziale personalmente subito, quantificato per ciascuno dei genitori in Euro 101.937 oltre accessori, e per ciascuna delle sorelle in Euro 30.581,10 oltre accessori.

Avendo Fondiaria Sai proposto appello principale, cui aderiva con appello incidentale Augusta, ed avendo anche i congiunti proposto appello incidentale, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19 aprile-10 maggio 2013 ha rigettato il primo motivo dell’appello proposto dai congiunti in ordine all’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, ha altresì rigettato gli appelli delle compagnie assicuratrici riguardanti il risarcimento dei danni biologico e morale del de cuius ereditati dai congiunti, e ha accolto il secondo motivo degli appelli delle compagnie, attinente alla liquidazione dei danni ereditati, eccessiva per il tempo breve di sopravvivenza (quantificato in dodici ore dalla corte territoriale), riducendoli a Euro 1000 per il danno biologico e Euro 5000 per il danno morale (importi dimezzati ex art. 2054 c.c., comma 2); ha poi respinto il terzo e il quarto motivo dell’appello principale (sul riconoscimento ai congiunti del danno esistenziale e sulla sua quantificazione), i motivi dell’appello dei congiunti relativi rispettivamente al risarcimento di cognati e nipoti per danni personali ed ereditati e al risarcimento dei danni patrimoniali ai congiunti, nonchè il terzo e il quarto motivo dell’appello incidentale di Augusta Assicurazioni.

2. Hanno presentato ricorso M.P., S.C., M.O., G.G., G.L., M.M.G. e C.A. – gli ultimi due in proprio e quali legali rappresentanti del figlio minore C.P. – nonchè C.L., sulla base di sei motivi, successivamente illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c..

Si difende con controricorso Augusta Assicurazioni, chiedendo che il ricorso sia rigettato perchè inammissibile e/o infondato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato

3.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c.; sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia ciò pure il secondo motivo, censurando la sentenza laddove ritiene che vi sia presunzione di colpa al 50% tra il defunto M. da un lato e i due I. dall’altro per assenza di prove idonee a graduare la colpa.

I due motivi, che possono essere vagliati congiuntamente, rappresentano, a ben guardare, una riproposizione di censure proprie di un appello (non a caso nel primo motivo viene ampiamente riportata la prima censura del gravame di merito effettivamente presentato dagli attuali ricorrenti), stentatamente schermata con il riferimento all’art. 2054 c.c. e alla relativa giurisprudenza. In realtà, viene proposta con ampia illustrazione una versione alternativa della dinamica dei fatti, chiedendo al giudice di legittimità di operare una revisione di quello che è un accertamento riservato al giudice di merito. I due motivi sono pertanto inammissibili.

3.2.1 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 342 c.p.c., per ultrapetizione e violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, avendo la corte territoriale ritenuto fondato il secondo motivo dell’appello principale di Fondiaria, fatto proprio anche da Augusta, quale censura denunciante una liquidazione errata – perchè eccessiva – dei danni jure hereditatis riconoscibili ai congiunti, laddove le due assicurazioni – si sostiene nel motivo in esame – non avrebbero denunciato ciò, la suddetta censura riguardando invece unicamente il riconoscimento del danno esistenziale jure proprio ai genitori.

In subordine al terzo motivo, il quarto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., asserendo che, se il secondo motivo dell’appello principale fosse realmente stato come ritenuto dal giudice d’appello, sarebbe stato comunque generico sulla eccessività della liquidazione.

In ulteriore subordine rispetto ai motivi terzo e quarto, il quinto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia errata riduzione del quantum del danno patito dal de cuius ed ereditato dai congiunti, lamentando altresì che la corte territoriale ha rigettato la liquidazione per del danno morale jure proprio di cognati e nipoti perchè non risarcibile in via presuntiva per mancanza di convivenza col defunto, nonostante al riguardo la giurisprudenza di legittimità non sia uniforme.

I tre motivi, considerata la sequenza graduale che li avvince, possono anch’essi valutarsi in un’ottica unitaria.

3.2.2 Per quanto concerne la vera e propria base della complessiva doglianza, e cioè la pretesa ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice d’appello, a dimostrare che questa non sussista è bastante rilevare la non autosufficienza del motivo stesso. Afferma infatti quest’ultimo che il secondo motivo dell’appello proposto dalla Fondiaria avrebbe lamentato soltanto “che il breve lasso di tempo intercorso tra il sinistro e il decesso escludeva il danno biologico jure hereditatis” (ricorso, pagina 37), senza averne “contestato l’eccessiva valutazione del Tribunale” (ricorso, pagina 38). Per supportare questo asserto, il ricorso riporta poi quello che definisce il secondo motivo d’appello della Fondiaria (ricorso, pagine 38-40). Ma i ricorrenti omettono di riportare integralmente il motivo perchè tacciono sulle conclusioni in cui sfocia nel gravame della compagnia assicuratrice, le quali, come d’altronde risulta dalla stessa sentenza impugnata, chiedevano in tesi proprio che non fosse risarcito il danno biologico e morale spettante jure hereditatis, nonchè il risarcimento del danno esistenziale, aggiungendo però: “in via gradata, ridurre gli importi liquidati in primo grado per le suddette causali”; e analoghe conclusioni ha fornito Augusta per il suo appello incidentale adesivo di quello principale di Fondiaria. Il giudice d’appello, pertanto, non ha travalicato i confini di quanto gli era stato devoluto, bensì, dopo avere rigettato la censura proposta in tesi che adduceva l’inesistenza di un risarcibile danno c.d. catastrofale, correttamente esamina poi la doglianza subordinata, che definisce infatti “la seconda censura proposta dalle compagnie assicurative”, accogliendola per quanto ha ritenuto di ragione.

Per quel che concerne, poi, il quarto motivo del ricorso, esso non è autosufficiente: asserisce infatti che il secondo motivo dell’appello della Fondiaria non sarebbe specifico in ordine alla richiesta di riduzione del quantum del danno catastrofale, ancora ribadendo che questa doglianza non sarebbe presente in tale motivo, ma aggiungendo che, “ammesso che si voglia ritenere esistente il motivo di appello così come letto dalla Corte di appello”, questo non godrebbe di adeguata specificità poichè “l’unica parte del gravame della Fondiaria” che potrebbe integrarlo sarebbero tre righe della pagina 9 dell’appello che così riporta: “Solo subordinatamente se ne chiede una sua (sic) congrua riduzione in considerazione della sproporzionata ed eccessiva misura dello stesso come liquidato”. Per esporre in modo completo tale asserto, a tacer d’altro, sarebbe stato però necessario che, anzichè estrapolare tre righe, il motivo in esame trascrivesse tutta la doglianza subordinata, incluse le precisate conclusioni cui perviene. In questo modo è invece incorso nella inammissibilità. Ma anche qualora la doglianza fosse ammissibile, ne emergerebbe l’infondatezza proprio laddove, poco prima, i ricorrenti avevano riconosciuto che le compagnie assicuratrici avevano addotto come fondamento di esclusione della sussistenza del danno catastrofale il breve lasso di tempo intercorso tra il sinistro e il decesso: poichè la richiesta di riduzione del quantum del danno è stata presentata in subordine rispetto a tale prospettazione della sua assoluta inesistenza, è chiaramente logico intendere che il fondamento della riduzione derivi proprio dallo stesso elemento addotto della assoluta brevità (dodici ore, come si è visto, ha ritenuto il giudice d’appello) tra l’incidente stradale e la morte del de cuius. E la giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna che il parametro per la determinazione del quantum di un danno non patrimoniale ereditabile consiste proprio nella dimensione temporale della sopravvivenza al sinistro durante la quale il de cuius patisce il danno (da ultimo – pur in un caso non identico, perchè il de cuius non era deceduto in conseguenza dell’illecito, ma comunque evidentemente analogo sotto lo specifico profilo ora in esame – cfr. Cass. sez. 3 18 gennaio 2016 n. 679, per cui il quantum del danno biologico spettante agli eredi “va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiate; e per un’ipotesi proprio di decesso a seguito di un determinato lasso di tempo dal fatto illecito che l’ha causato, tra gli arresti più recenti v. l’analogo insegnamento di Cass. sez. 3, 30 ottobre 2009 n. 23053). Non può dunque definirsi privo di sufficiente specificità il motivo del gravame della Fondiaria e, per adesione, di Augusta accolto tra la corte territoriale.

Il quinto motivo, infine – che come si è visto denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come vizio di diritto in relazione all’art. 2059 c.c., la riduzione del quantum del danno catastrofale operata dal giudice d’appello -, scende invece in un piano di diretto merito, rappresentando un’alternativa quantificazione di tale danno, pur tra richiami giurisprudenziali che, più o meno pertinenti anche in astratto, non sono comunque idonei a giustificare quella che in effetti è una inammissibile richiesta al giudice di legittimità di revisione fattuale.

Nel motivo viene anche introdotta una ulteriore censura, relativa al mancato riconoscimento del danno morale proprio ai congiunti più lontani tra quelli ricorrenti, cioè cognati e nipoti del de cuius. Al riguardo è sufficiente rilevare che, pur avendo il giudice d’appello richiamato la questione della convivenza con il de cuius come elemento che, secondo un’interpretazione, costituisce il presupposto indispensabile del diritto dei congiunti al risarcimento (da ultimo, cfr. la discrasia tra Cass. sez. 3, 16 marzo 2012 n. 4253 e Cass. pen. sez. 3, 4 giugno 2013 n. 29735, oltre ai copiosi commenti dottrinali sulla questione in sè), quel che su cui realmente fonda, poi, il mancato riconoscimento la corte territoriale è ancora una volta una valutazione puramente di fatto, cioè quella dell’assenza di ogni prova sull’esistenza del danno morale, inclusa la c.d. prova presuntiva (motivazione, pagina 10: “non si vuole affermare che i parenti non stretti e non conviventi non soffrono per la morte del congiunto, ma che il loro danno morale non è risarcibile in via presuntiva. Nessun contributo probatorio è stato apportato per consentire al giudice di merito di accertare la sussistenza di tale specifico danno”).

3.3 Il sesto motivo, da ultimo, adducendo che raccoglimento del ricorso comporta un nuovo regolamento delle spese di secondo grado viene ovviamente assorbito dall’esito dei motivi precedenti, che conducono al rigetto del ricorso stesso.

In conclusione, il ricorso deve quindi essere rigettato, con conseguente condanna – in solido, per il comune interesse processuale – dei ricorrenti alla rifusione alla controricorrente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 3200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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