Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19275 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 16/09/2020), n.19275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18468/2013 R.G. proposto da:

Bridgestone Technical Center Europe Spa, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Giuseppe Tinelli e Maurizio De Lorenzi, con domicilio eletto

presso il primo in Roma via di Villa Severini n. 54, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 363/14/12, depositata il 29 maggio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Bridgestone Technical Center Europe Spa chiedeva il rimborso, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38 bis, dell’Iva di cui alla dichiarazione per l’anno 1987, oltre interessi, istanza che veniva accolta dall’Ufficio con un primo pagamento parziale del capitale in data 27 aprile 1992, nonchè con un secondo pagamento dell’importo residuo di 18 milioni di lire, oltre agli interessi su tale ultima somma, in data 23 settembre 1992.

La contribuente, con formale istanza del 24 aprile 2001, chiedeva il pagamento degli interessi, relativi al primo parziale pagamento, e, a fronte del silenzio opposto dall’Amministrazione, proponeva ricorso innanzi alla CTP di Roma, davanti alla quale l’Agenzia opponeva l’intervenuta prescrizione.

L’impugnazione era accolta nei gradi di merito. La sentenza della CTR era peraltro annullata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 12778 del 2011, che statuiva l’irrilevanza degli atti riferibili al pagamento dell’importo capitale ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione per gli interessi attesa l’autonomia delle obbligazioni e rinviava alla CTR competente per l’ulteriore esame delle questioni rimaste assorbite.

La CTR, adita a seguito di riassunzione, rigettava la domanda della contribuente, la quale propone ricorso per cassazione con sei motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va disattesa, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità dell’atto di riassunzione in appello per carenza di specificità. La censura, infatti, difetta in punto di autosufficienza, nulla essendo stato riprodotto in controricorso da parte dell’Ufficio, nè, comunque, risultando la questione sottoposta all’esame del giudice d’appello.

2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 384 c.p.c. per il mancato rispetto da parte della CTR dei principi di cui alla sentenza di annullamento con rinvio, non avendo esaminato l’eccepita sussistenza di ulteriori atti interruttivi conferenti gli interessi.

2.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sulla domanda di accertamento dell’esistenza di atti interruttivi della prescrizione degli interessi.

2.2. Il terzo motivo denuncia, sulla medesima questione, omessa o insufficiente motivazione.

2.4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 384 c.p.c., per non aver la CTR valutato se il pagamento della seconda tranche di capitale comprensiva dei relativi interessi fosse qualificabile come riconoscimento della debenza degli interessi e, quindi, atto interruttivo rilevante.

2.5. Il quinto motivo denuncia, sulla medesima questione, violazione dell’art. 112 c.p.c.

2.6. Il sesto, infine, denuncia, sempre sul medesimo profilo, omessa o insufficiente motivazione.

3. Le doglianze, incentrate sulla medesima unitaria questione, possono essere esaminate congiuntamente.

3.1. Il primo motivo è infondato.

La CTR, infatti, non è stata inosservante della sentenza n. 12778 del 2011 poichè, dopo aver rilevato che “gli atti riguardanti il capitale non possono incidere sugli interessi ai fini della decorrenza del periodo di prescrizione”, ha esplicitamente affermato che “nella fattispecie, non si è dunque verificato alcun atto interruttivo riguardo agli interessi”, così chiaramente escludendo la rilevanza e l’idoneità degli atti indicati dalla contribuente a tal scopo.

3.2. Le medesime ragioni portano a ritenere infondato anche il secondo motivo, escluso che vi sia stata una omessa pronuncia (ferma la non riferibilità dell’asserito vizio al dedotto mancato esame di un documento), mentre resta inammissibilmente invocato l’art. 115 c.p.c. (la cui violazione postula che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, ossia abbia giudicato o contraddicendo espressamente la regola, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa fuori dai casi consentiti dalla legge), mentre nella vicenda la CTR si è limitata a valutare la documentazione e ciò nella piena osservanza dell’art. 116 c.p.c.

3.3. Parimenti infondati – e per le medesime considerazioni sono il quarto e il quinto motivo.

4. Inammissibili, invece, sono il terzo ed il sesto motivo, con cui la ricorrente mira a riproporre, in realtà, un riesame del merito del giudizio, non consentito in questa sede.

Le doglianze, in ogni caso, sono prive di decisività.

Occorre ricordare, infatti, che, per il consolidato orientamento della Corte, “l’atto con cui l’amministrazione invita il contribuente, che abbia presentato istanza di rimborso D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 38 bis, a produrre documentazione non costituisce riconoscimento del debito, ai sensi dell’art. 2944 c.c., e non interrompe, quindi, il decorso della prescrizione, per difetto del requisito dell’univocità” (Cass. n. 18929 del 16/09/2011; Cass. n. 11368 del 06/07/2012; Cass. n. 12898 del 24/05/2018).

E seppure l’eventuale richiesta della fidejussione possa, invece, assolvere alla funzione di riconoscimento del credito (v. Cass. n. 4799 del 28/02/2014), ciò vale per gli importi per i quali la garanzia stessa è richiesta, e, dunque, come risulta dal ricorso stesso, per il capitale residuo e i relativi interessi, neppure potendosi considerare il pagamento (parziale) degli interessi come riconoscimento di un ulteriore debito per interessi, che, invece, postula – diversamente da quanto risulta dall’atto riprodotto in ricorso che indica il pagamento come “a saldo” – l’esplicitazione che il primo costituisce solo un acconto e per il medesimo titolo (v. Cass. n. 17948 del 08/08/2006; Cass. n. 3371 del 12/02/2010).

5. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese regolate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna Bridgestone Technical Center Europe Spa al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

 

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