Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19275 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1540/2006 proposto da:

S.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato SARAGO’

Tiberio, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MERCATI GUIDO, CONTENTO LUIGT giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE CICAGNA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore Sig.

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, ViA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI Alessio, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRIFFI ANTONIO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

G.A.L. FONTANABUONA SVIL, S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 794/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione Prima Civile, emessa il 30/06/2005, depositata il 24/08/2005

R.G.N. 347/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNE FEDERICO;

udito l’Avvocato SARAGO’ TIBERIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per i rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 9.1.01 S.D., fotografo professionista, conveniva la s.r.l. G.A.L. Fontanabuona e Sviluppo dinanzi al Tribunale di Chiavari per una lamentata illecita utilizzazione economica di tredici fotografie tutelate da copyright “C Foto Davide Solari 1990”, di cui l’esponente era appunto l’autore, esposte presso il Comune di (OMISSIS) nel Museo (OMISSIS) (dove l’accesso e quindi la visione di dette foto era subordinata al pagamento di un biglietto d’ingresso), chiedendo che, ai sensi della L. n. 633 del 1941, artt. 156 e 158, fosse interdetto tale illecito sfruttamento economico, fossero restituite le foto e risarcito il danno conseguente.

La convenuta eccepiva di avere solo la gestione del museo, dove tutto ciò che era esposto apparteneva al Comune suddetto, sostenendo che l’attore aveva già definito con il Comune stesso ogni rapporto relativo all’utilizzo delle foto in questione con una scrittura privata di transazione.

Autorizzata la chiamata in causa del Comune, questo si costituiva sollevando varie eccezioni di rito e di merito.

Il Tribunale adito rigettava le domande dell’attore: proposto appello, la Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 24.8.05, rigettava il gravame.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il S., con due motivi, mentre l’intimato Comune di Cicagna ha resistito con controricorso.

Non è stata svolta alcuna attività difensiva dalla soc. GAL, mentre il ricorrente ha depositato in atti anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 12, 19 e 88 L.A., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, avendo la Corte di merito erroneamente affermato che sia la soc. GAL che il Comune di Cicagna erano legittimati all’utilizzazione delle immagini fotografiche in questione.

Con il secondo motivo deduce invece la violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., in rapporto agli artt. 12, 19 e 88 L.A., e motivazione contraddittoria ed insufficiente su un punto decisivo.

1. Il primo motivo non è fondato.

Il ricorrente imputa, infatti, sostanzialmente ai giudici d’appello di non avere “assolutamente preso in esame la disposizione dell’art. 12 l.d.a.” (che protegge il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera fotografica in ogni forma e modo, originale o derivato), e neppure quella del successivo art. 19 della stessa legge, che sancisce a sua volta l’indipendenza tra loro dei vari diritti esclusivi costituenti la protezione dell’utilizzazione economica dell’opera fotografica.

In realtà detti profili non risultano essere stati trascurati dalla Corte di merito, la quale, da una parte, ha correttamente rilevato che le immagini fotografiche in questione sono pacificamente tutelate con la dicitura “copyright Foto Davide Solari 1990”, ma altrettanto correttamente ha evidenziato come l’accordo transattivo del (OMISSIS) abbia espressamente autorizzato il Comune “a trattenere le 13 fotografie esposte in Museo senza nulla avere in merito da pretendere, ritenuto che le stesse saranno utilizzate dal Comune per il solo ed esclusivo scopo di visione per il pubblico nel Museo (OMISSIS)”.

Giustamente, dunque, la Corte di merito ha interpretato tale accordo nel senso che, salvo restando ogni diritto del S. all’utilizzazione economica ed alla riproduzione materiale delle fotografie in oggetto (v. pag. 10 della sentenza gravata), è incontestabile che il medesimo abbia acconsentito all’utilizzo delle stesse per la visione da parte dei visitatori nel museo senza nulla avere in merito da pretendere e senza che nulla consentisse di sostenere che la visione suddetta fosse stata autorizzata a condizione della gratuità dell’ingresso dei visitatori nel museo in questione. Del resto, il contenuto del diritto d’autore è costituito da un complesso di diritti di utilizzazione dell’opera dell’ingegno, che sono di per sè esclusivi e reciprocamente indipendenti, per cui è ben concepibile che l’autore dell’opera trasferisca taluno dei suoi diritti patrimoniali, rimanendo titolare di tutti gli altri.

D’altra parte, deve anche escludersi – per restare al caso di specie – che l’introito costituito dal biglietto d’ingresso nel museo possa comunque ritenersi in concreto quale esplicazione della facoltà di utilizzare economicamente le opere fotografiche, atteso che notoriamente il prezzo del biglietto d’ingresso in un museo non costituisce di certo un profitto per l’ente gestore, ma solo un ristoro in parte per le spese di esercizio del museo stesso.

2. Il secondo motivo deve ritenersi invece del tutto inammissibile.

Ed invero, l’interpretazione della scrittura privata del (OMISSIS), sottoscritta dal S. e dal Comune, costituisce una tipica quaestio facti che, come tale, si sottrae ad ogni sindacato di legittimità, allorquando, come è dato riscontrare nel caso in esame, il relativo esame e la conseguente interpretazione della medesima risultino in concreto sorretti da logica ed adeguata motivazione.

In proposito, si rileva che il fatto pacifico che a tale scrittura sia rimasta estranea la soc. GAL non vale ad escludere la correttezza e la legittimità della valutazione fatta dai giudici d’appello, secondo la quale, una volta accertato il diritto del Comune a far visionare al pubblico le predette fotografie all’interno del Museo, anche la condotta della GAL, che ha ricevuto in gestione il museo stesso dal Comune, ha trovato la sua piena legittimità, nei confronti delle pretese avanzate dal S., nel diritto del suo dante causa.

Infatti, la concessione del museo in gestione alla GAL non comporta alcuna violazione dei diritti di utilizzazione economica delle opere, riconosciuti al S. con la suddetta scrittura, in quanto i limiti del diritto del soggetto concessionario sono pacificamente gli stessi di quello dell’ente concedente e cioè il mero utilizzo di quelle opere per la visione da parte dei visitatori del museo.

Nè è consentito al ricorrente di censurare in sede di legittimità, come errata, la valutazione del giudice d’appello secondo cui “nulla consente di affermare che la visione nel Museo…. fosse invece soggetta a limitazioni relative alla gratuità o meno dell’ingresso nel Museo dei visitatori medesimi”, trattandosi ovviamente di apprezzamento di fatto sostenuto da congrua motivazione, che mette infatti in rilievo come “in un contesto di globale definizione delle rispettive pretese anche economiche, tali limitazioni, rientrando l’introduzione del biglietto in una prospettiva indubbiamente prevedibile anche se non ancora attuale, sarebbero state messe senz’altro in evidenza”.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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