Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19275 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4027/2012 proposto da:

A.G., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4532/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/06/2011 R.G.N. 3163/07.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 9 giugno 2011 la Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello del Ministero per i beni e le attività culturali (d’ora in poi MIBAC) avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19953/2006 e, per l’effetto, in parziale riforma di tale sentenza, ha respinto, per il periodo successivo al 26 luglio 2000 (in assenza di appello avverso la pronuncia di prescrizione di ogni diritto per il periodo precedente) le domande proposte in primo grado da A.G. e dagli altri litisconsorti indicati in atti, volte ad ottenere, a decorrere dal 1 luglio 1998, l’equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello attribuito al personale del c.d. ruolo ad esaurimento, in particolare aglio Ispettori generali oppure, in subordine, ai direttori di divisione del suindicato Ministero;

che avverso tale sentenza tutti gli originari ricorrenti, tranne T.I., hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi, al quale ha opposto difese il MIBAC con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, sostenendosi che alla luce della classificazione operata dalle parti sociali, il contestato trattamento retributivo sarebbe lesivo della norma invocata;

che, con il secondo motivo si denunciano: a) omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (inserimento, da parte della nuova contrattazione collettiva, dei funzionari ex RAE ed ex IX qualifica funzionale nella medesima area, con medesime mansioni); b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2,45 e 71, degli artt. 13 e 39 del CCNL Comparto Ministeri 1998/2001, in relazione all’intervenuta abrogazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, e infine del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 43, sull’assunto secondo cui la Corte d’appello non avrebbe considerato che il nuovo CCNL, emanato sulla base del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, ha inserito le due suindicate categorie in un’area unica, disapplicando il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25;

che, con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, sostenendosi che la Corte di merito avrebbe ritenuto possibile che la contrattazione collettiva, in materia di inquadramento del personale, sia libera di operare scelte che pur traducendosi in immotivate disparità retributive non sono sindacabili dal giudice del lavoro;

che, con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, nella parte in cui istituisce il principio di parità di trattamento contrattuale, accanto – e non sussidiariamente – a quello del divieto di riforma in pejus da parte del CCNL, sostenendosi che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione la parte del suddetto comma 2, in cui si stabilisce che il datore di lavoro garantisce parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti contrattuali minimi;

che, con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, nella parte in cui la contrattazione individuale prevede un trattamento diverso da quello stabilito dal CCNL, sull’assunto secondo cui alcuni contratti individuali di dipendenti C3 “direttori amministrativi contabili” avrebbero previsto l’attribuzione di un beneficio retributivo mai concesso dal CCNL all’intera categoria dei lavoratori stessi e la Corte d’appello avrebbe ritenuto possibile simile attribuzione purchè alla generalità dei lavoratori del medesimo gruppo sia stato dato il trattamento minimo contrattuale;

che ritiene il Collegio che i cinque motivi del ricorso – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – non meritino accoglimento, dandosi continuità al condiviso e consolidato indirizzo, secondo cui (vedi, per tutte: Cass. 17 maggio 2010, n. 11982; Cass. 8 marzo 2011, n. 5504; Cass. 27 ottobre 2011, n. 22437; Cass. 13 febbraio 2013, n. 3530; Cass. 10 febbraio 2014, n. 2892) il diverso trattamento riservato ai lavoratori appartenenti al suddetto ruolo ad esaurimento si giustifica per molteplici ragioni, quali: a) il riconoscimento, in sede di contrattazione collettiva, di un trattamento di maggior favore riservato ai dipendenti già inquadrati nella nona qualifica funzionale, nel ruolo soppresso e ad esaurimento – ruolo nel quale sono stati inseriti i dipendenti delle ex carriere direttive non inquadrati nelle nuove carriere dirigenziali – rispetto agli altri dipendenti appartenenti alla qualifica C3 non introduce una illegittima discriminazione in danno di lavoratori svolgenti le medesime mansioni, trovando il trattamento differenziato la propria legittimazione nella previsione di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25,comma 4, che ha mantenuto una separata considerazione delle ex qualifiche ad esaurimento (rinviando alla successiva contrattazione collettiva per la determinazione del regime economico) ed essendo giustificato – oltre che dal carattere meramente temporaneo della differenziazione dal diverso percorso professionale dei due indicati gruppi di dipendenti; b) la nona qualifica funzionale è stata istituita dal D.L. n. 9 del 1986, art. 2, convertito dalla L. n. 78 del 1986, che ha stabilito il relativo trattamento economico iniziale in misura non superiore al 90% (92% a norma del D.L. n. 413 del 1989, art. 1, comma 4) di quello del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, mentre le relative mansioni vennero successivamente determinate, con la procedura contrattuale prevista dalla L. n. 93 del 1983, dal D.P.R. n. 266 del 1987; c) il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, nel sopprimere i ruoli ad esaurimento, conservando peraltro le qualifiche al personale che le rivestiva, ha descritto le funzioni attribuite a quest’ultimo in termini analoghi a quelle relative al personale della nona qualifica, stabilendo che “il trattamento economico è definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all’art. 45”; d) è stato così mantenuta, nonostante la sostanziale equiparazione di fatto delle mansioni, una considerazione separata delle ex qualifiche ad esaurimento, sia con riguardo alla descrizione delle mansioni, che con riguardo alla qualificazione delle stesse e al trattamento economico attribuito (ancorchè nel frattempo con differenziale ridotto), rispetto alla nona qualifica (vedi: Cass. 17 maggio 2010, n. 11982 cit. e, in senso analogo, Cass. 29 settembre 2000 n. 12914); e) successivamente – e in coerenza con questa direttiva di fondo – la contrattazione collettiva ha inquadrato i dipendenti dei due gruppi nella medesima qualifica C3, ma confermando la spettanza – ancora nell’ultima tornata contrattuale del quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998/1999 – di un trattamento economico differenziato, attraverso l’attribuzione alle qualifiche dell’ex ruolo ad esaurimento di un incremento retributivo leggermente superiore a quello degli altri appartenenti alla qualifica C3;

che, pertanto, il suddetto trattamento differenziato trova la propria legittimazione nel citato D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, e comunque risulta giustificato oltre che dalla necessaria temporaneità della differenziazione, anche dal diverso percorso professionale dei due gruppi di dipendenti;

che, d’altra parte, – come ribadito anche da Cass. 27 ottobre 2011, n. 22437 – va ricordato che questa Corte, in applicazione dei suindicati principi, ha già avuto più volte modo di stabilire che:

a) il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, non vieta ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative, restando escluse dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva (Cass. 18 giugno 2008 n. 16504; Cass. 19 giugno 2008 n. 16676; Cass. 10 marzo 2009 n. 5726; Cass. 12 marzo 2009 n. 6027; Cass. 27 maggio 2009 n. 12336);

b) in particolare, il principio espresso dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 secondo il quale le Amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, restando quindi vietato, non ogni trattamento differenziato per singole categorie di lavoratori, ma solo quello contrastante con specifiche previsioni normative (vedi, per tutte: Cass. 28 marzo 2012, n. 4917);

c) il principio di parità di trattamento, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non esclude la possibilità che la contrattazione collettiva dia rilievo anche alle pregresse vicende dei rapporti di lavoro (Cass. 28 marzo 2012, n. 4962);

che la sentenza impugnata risulta essere del tutto conforme ai richiamati orientamenti giurisprudenziali, avendo la Corte territoriale escluso che la differenza di trattamento retributivo del personale del ruolo ad esaurimento rispetto al personale dell’Area C3 comporti violazione del principio di parità di trattamento tra pubblici dipendenti, proprio in relazione alle argomentazioni in precedenza evidenziate circa la natura “speciale” della disciplina relativa allo stesso personale del ruolo ad esaurimento nonchè all’ambito di applicazione del principio di parità trattamento, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45;

che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.000,00 (diecimila/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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