Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19274 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 29/09/2016), n.19274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13291/2013 proposto da:

FLOORING DEI F.LLI M. SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, sig. M.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO PICOZZI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, (OMISSIS), (già Allianz Subalpina SPA), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO 40, presso lo studio

dell’avvocato DAVID MORGANTI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

W.M.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8581/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 18/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO PICOZZI;

udito l’Avvocato DAVID MORGANTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 12-18 luglio 2012 il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di rivalsa proposta da Allianz Assicurazioni S.p.A. nei confronti della sua assicurata Flooring s.n.c., condannando quest’ultima a pagare alla compagnia Euro 348.167 oltre accessori; ha altresì accolto la domanda dell’assicurata nei confronti di W.M. (dipendente dell’assicurata che, guidando senza patente, aveva causato il (OMISSIS) il sinistro stradale per cui la compagnia si rivaleva, consistente in uno scontro frontale avendo egli immesso la vettura di proprietà dell’assicurata in autostrada contromano) a pagarle la stessa somma, allo scopo essendone stato chiamato in causa. Avendo Flooring s.n.c., proposto appello, la Corte d’appello di Napoli, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. del 13-25 marzo 2013, lo ha dichiarato inammissibile.

2. Ha presentato ricorso Flooring s.n.c., sulla base di quattro motivi, sostenendo in premessa l’applicabilità dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto l’ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell’appello non sarebbe fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado.

Si difende con controricorso Allianz S.p.A., chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque di rigettare il ricorso, e illustrando i suoi argomenti anche con successiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. e della L. n. 990 del 1969, nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 1888 c.c..

Il giudice di prime cure non avrebbe rinvenuto agli atti la clausola contrattuale riguardante la rivalsa, ma l’avrebbe ritenuta comunque non contestata. Tuttavia ex art. 1888 c.c., il contratto assicurativo deve rivestire forma scritta ad probationem, e laddove sia prevista la forma scritta come necessaria per la prova non risulterebbe applicabile il principio della non contestazione. Sarebbero state quindi violate le norme sulla proponibilità dell’azione di rivalsa (L. n. 990 del 1969, art. 18).

Il motivo, a tacer d’altro, non presenta alcuna consistenza, poichè la questione dell’esistenza della clausola di rivalsa non è stata oggetto d’appello, onde al riguardo si è formato il giudicato interno; e, ovviamente, il fatto che l’appello sia dichiarato inammissibile non inibisce l’effetto di acquiescenza, e di conseguente giudicato, in ordine a quelle parti del decisum che non sono state devolute con il gravame, la dichiarazione di inammissibilità – anche se emessa sulla base di una peculiare cognizione prognostica come nell’ipotesi ex art. 348 bis c.p.c. – non valendo certo come una sorta di rimessione in termini che consenta a chi propone ricorso per cassazione di rimettere in gioco direttamente il contenuto della decisione di primo grado, neutralizzando la decisione d’appello come una pronuncia tamquam non esset (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 15 maggio 2014 n. 10722 – per cui l’atto d’appello dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e l’ordinanza che tale lo ha dichiarato costituiscono requisiti speciali di ammissibilità del ricorso per cassazione proponibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, per cui nel ricorso si deve fare espressa menzione dei motivi d’appello e della motivazione dell’ordinanza “al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame” -, Cass. sez. 6-3, ord. 12 febbraio 2015 n. 2784 – per cui nell’ipotesi di ricorso per cassazione avverso sentenza di primo grado ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, devono applicarsi gli artt. 329 e 346 c.p.c., sicchè “la parte deve fornire l’indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame, dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p. c.”; e v. pure, sulla stessa linea, Cass. sez. 6-3, ord. 17 aprile 2014 n. 8942).

3.2 Il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., come conseguenza della doglianza esposta nel motivo precedente (evidenzia ciò la stessa ricorrente: ricorso, pagina 11), per cui non può che essere assorbito dal suo disattendimento.

3.3.1 Il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 116, 210 e 293 c.p.c..

La ricorrente lo espone, in sintesi, come segue.

Il chiamato in causa con atto notificato il 29 marzo 2002 si sarebbe costituito all’udienza del 10 gennaio 2006, producendo la sua patente (in copia, per quanto successivamente emerge) e chiedendo di essere rimesso in termini. Il difensore della ricorrente avrebbe chiesto al giudice istruttore di ordinare ex art. 210 c.p.c., al chiamato l’esibizione della patente, e a ciò non si sarebbe opposto l’avvocato di parte attrice. Il giudice istruttore avrebbe rinviato per la prosecuzione delle prove orali, tacendo sull’istanza ex art. 210 c.p.c.. La patente si troverebbe ora nel fascicolo del chiamato, ma comunque la ricorrente, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dichiara di depositarla come doc.4 del suo fascicolo di ricorrente.

Avrebbe errato il primo giudice a ritenere non valida ai fini della decisione la copia della patente depositata dal chiamato, perchè l’art. 293 c.p.c., consente al contumace di costituirsi depositando comparsa, procura e documenti.

Inoltre il giudice istruttore non si sarebbe pronunciato sull’istanza ex art. 210 c.p.c., proposta dal difensore della ricorrente e dal difensore del chiamato, nonostante la patente fosse “presupposto essenziale per l’esercizio dell’azione di rivalsa” e non vi fosse altro modo per acquisirla.

I termini decadenziali di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., sarebbero poi previsti ad esclusivo interesse delle parti, e queste non avrebbero eccepito la irritualità (rectius: tardività) della produzione, con conseguente implicita accettazione del contraddittorio.

3.3.2 Il motivo è infondato.

Il giudice d’appello ha negato valore probatorio alla copia della patente per tardività della sua produzione (motivazione, pagina 3: “non può attribuirsi valore di prova al documento depositato in copia dal chiamato in causa in occasione della costituzione tardiva, non risultando sussistenti i presupposti per la rimessione in termini richiesta per motivi di salute e lavoro allegati dal chiamato in causa e per nulla provati”). La stessa esposizione della vicenda processuale offerta dalla ricorrente evidenzia la tardività della costituzione del chiamato in causa, avvenuta a distanza di quasi quattro anni dalla ricezione della in jus vocatio (l’atto di chiamata gli sarebbe stato notificato il 29 marzo 2002, a fronte di una costituzione all’udienza del 10 gennaio 2006). Proprio per questo la ricorrente tenta di sopprimere gli effetti di tale conclamata tardività con due argomenti del tutto infondati.

In primo luogo, adduce che l’art. 293 c.p.c., poichè consente, al secondo comma, la costituzione del contumace “mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti”, renderebbe non tardiva la produzione dei documenti da parte del contumace all’atto della sua costituzione.

La ricorrente finge di obliterare il successivo art. 294 c.p.c., rispetto al quale non può non essere contestualizzato in una interpretazione logicamente sistemica il secondo comma dell’articolo 293: esso prevede, infatti, una rimessione in termini che il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore in relazione alle “attività che gli sarebbero precluse” (così al comma 1). Richiesta che deve essere supportata (comma 2) con allegazione e prova dell’impedimento che lo ha condotto a una costituzione tardiva. E’ dunque inequivoco che il riferimento ai documenti dell’art. 293, deve essere limitato, affinchè questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito – e non siano, al contrario, tardivi, alla fase del processo in cui ancora non è maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale.

Il che avvia, logicamente, pure all’infondatezza dell’ulteriore asserto della ricorrente, secondo la quale la struttura preclusiva di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile non avrebbe nerbo pubblicistico, bensì sarebbe riconducibile al potere dispositivo delle parti che potrebbero scardinarla con l’accettazione – anche implicita – del contraddittorio su ciò che è stato tardivamente addotto o prodotto. Ma questo, come è ben noto, era il sistema antecedente alla riforma del rito civile negli anni 90 del secolo scorso, riforma che ha valorizzato l’interesse pubblico a un processo snello e celere, decisamente riducendo rispetto all’antecedente sistema l’incidenza del potere dispositivo delle parti private. La valutazione di inammissibilità per tardività effettuata dal giudice di merito, nonostante la mancanza di eccezioni di parte, è pertanto del tutto condivisibile (su queste tematiche v,.p. es., Cass. sez. 5, 20 novembre 2006 n. 24606 e Cass. sez. 1, ord. 12 febbraio 2010 n. 3319).

Nè consistenza alcuna presenta l’ulteriore parte del motivo, che lamenta il fatto che il giudice di merito non si sia espressamente pronunciato sull’istanza ex art. 210 c.p.c.: anche tale istanza era evidentemente tardiva essendo già maturati i termini istruttori quando il chiamato si costituì ed essa fu presentata, e con il passo sopra riportato (motivazione, pagina 3), implicitamente ma logicamente, pure di questa istanza il giudice d’appello dà conto.

Tutto il motivo, in conclusione, non può che essere disatteso.

3.4 Il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1710 c.c. e della L. n. 990 del 1969, cioè delle norme sul mandato (il principio di cooperazione nell’attività negoziale) e sulla transazione per sinistro stradale con riserva di rivalsa nei confronti dell’assicurato.

Adduce la ricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, se l’assicurato non partecipa alla transazione della compagnia assicuratrice col danneggiato, potrà poi contrastare la rivalsa con le possibili eccezioni sulla sua responsabilità e sul quantum del risarcimento. Allianz, nel caso di specie, avrebbe transatto senza preventiva informazione al suo assicurato; e il giudice di prime cure aveva qualificato generica questa eccezione – a ciò aderendo poi integralmente la corte territoriale – nonostante fosse stata correttamente proposta. Il Tribunale avrebbe dovuto invece fornire una “motivazione rapportata all’analitica valutazione delle prove e degli atti dimostrativi della congruità” del risarcimento.

Il motivo patisce un contenuto inammissibilmente ibrido. Da un lato – e così lo presenta la rubrica – adduce censura ex art. 360, comma 1, n. 3, ma non in riferimento a un vizio processuale di omessa valutazione della eccezione, bensì direttamente rapportandola alla norma sostanziale e in tal modo, dunque, non superando il fondamento di genericità della eccezione adottato dal giudice di merito per disattenderla (motivazione della sentenza, pagina 6). Dall’altro lato, lamentando in sostanza un’inadeguatezza motivazionale rispetto all’esito del compendio probatorio, la ricorrente – a tacer d’altro – insinua nel motivo in esame pure un preteso vizio di motivazione, realizzando in tal modo una inammissibile commistione di elementi eterogenei in un’unica censura, rubricata esclusivamente, si ripete, ex art. 360, comma 1, n. 3.

Anche questo motivo deve pertanto essere disatteso.

In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 22.000, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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